Sezione II: Aspetti problematici della copertura assicurativa per i maestri d
3.5.2 I soggetti
L’attività di insegnamento delle tecniche sciistiche può ben esercitarsi anche al di fuori di una scuola di sci, ma spesso il maestro si avvale del supporto organizzativo della stessa ed opera al suo interno. L’allievo ha dunque la possibilità di scelta fra avvalersi di un maestro di sci c.d. “individuale”, ovvero di un maestro che operi all’interno di un soggetto che ne organizza l’attività, con le rilevanti conseguenze a livello giuridico che sono state sopra presentate e non da ultimo a livello economico, in quanto la lezione con un maestro che opera a livello “individuale” presenta costi maggiormente elevati. Il maestro di sci deve, ed è questa la condizione per poter esercitare l’attività, essere iscritto nell’apposito albo regionale tenuto a cura del collegio regionale dei maestri di sci.
Questo organo, definibile quale organo di autogoverno della professione, è soggetto distinto rispetto alle associazioni territoriali e nazionale dei maestri di sci. Se ogni maestro deve far parte del collegio regionale (“del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’albo della Regione, …”, ai sensi del art. 13, L. 8 marzo 1991, n. 81) non così per ciò che riguarda l’appartenenza alle associazioni territoriali decentrate, che rappresentano altrettante articolazioni dell’ente nazionale. Il maestro di sci (iscritto all’albo e membro del collegio regionale) può così operare all’interno di una scuola di sci o individualmente, e, a prescindere da ciò, essere iscritto oppure no all’A.M.S.I.. La situazione più frequente è senza dubbio quella di un maestro di sci associato che esercita l’attività all’interno della scuola. Ma allo stesso tempo si può assistere alla presenza di un maestro che operi individualmente e che non sia associato ad una delle associazioni territoriali presenti (e quindi all’A.M.S.I., la quale è una federazione nazionale costituita dalle stesse). Solo il maestro di sci associato, operante anche a livello “individuale”, può avvalersi, in conformità dell’art. 2 dello statuto dell’A.M.S.I., del marchio (che è di proprietà della associazione nazionale). Per quanto riguarda le scuole di sci, anch’esse sono libere di aderire oppure no
350 Ibidem.
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all’associazione. Per farlo devono però ottenere il riconoscimento a livello territoriale. Solo a questo punto potranno forgiarsi della denominazione “Scuola di sci” e utilizzare il marchio “Scuola Italiana sci” di proprietà dell’A.M.S.I..
Il soggetto (maestro o scuola di sci) iscritto all’associazione territoriale dei maestri di sci versa annualmente una quota di iscrizione standard che perviene alle casse della associazione nazionale. La quota, ad oggi di Euro 16, è uguale per tutte le 13 associazioni decentrate. Ogni associazione ha un proprio statuto, che può prevedere delle specificità territoriali. Ad es., in Trentino l’affiliazione alla associazione implica necessariamente la possibilità di beneficiare della copertura assicurativa stipulata fra l’A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice, per cui il maestro di sci che voglia associarsi corrisponderà una quota associativa più ampia al cui interno è ricompresa automaticamente la copertura assicurativa per i danni arrecati ad allievi e a terzi.
Lo statuto dell’associazione territoriale potrebbe però prevedere, e in alcune realtà avviene, la volontarietà della assoggettazione alla copertura assicurativa per il maestro di sci associato. In questo caso la quota associativa ricomprenderà, solo laddove il maestro lo desideri, il premio per la copertura assicurativa (per conto altrui) che l’associazione territoriale abbia eventualmente stipulato.
Ecco perché a livello nazionale esiste una convenzione, fra l’A.M.S.I. e una compagnia assicuratrice, riguardante i maestri associati, ma privi di una copertura assicurativa a livello locale. Le quote di iscrizione alle associazioni territoriali, pur avendo una base “nazionale” comune, differiscono dunque a seconda dei servizi offerti e accettati dagli associati a livello decentrato, conformemente allo statuto delle singole associazioni. Il quadro non è univoco, essendo possibili vari scenari in cui operano, a complicare il tutto, più compagnie assicuratrici, con condizioni contrattuali diverse.
È proprio l’esigenza di unitarietà che sta spingendo l’A.M.S.I. a ricercare delle soluzioni che possano garantire una maggiore uniformità, agevolando così la circolazione dei professionisti a livello nazionale. È questo il più importante campo di azione attuale della associazione nazionale, a detta del Presidente A.M.S.I., il quale ha indetto nei mesi di Luglio e Agosto 2016 dei convegni sul tema.
In Trentino, l’associazione territoriale dei maestri di sci (A.M.S.T.) svolge un ruolo essenziale ai fini di agevolare l’operatività dell’obbligo assicurativo imposto dal legislatore nazionale. L’associazione è, infatti, contraente di un contratto di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.), concluso con una compagnia assicuratrice, nell’interesse e per conto delle scuole e dei maestri di sci che abbiano deciso di associarsi (in Trentino oltre il 90% del totale dei maestri).
La stipula di un contratto di assicurazione per conto altrui è conforme a quanto previsto dal D.p.r., 7 agosto 2012, n. 137, laddove all’art. 5 si consente al professionista di avvalersi di una copertura assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale anche attraverso delle apposite convenzioni collettive negoziate dagli enti di appartenenza.
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Ciò determina l’insaturazione di un vincolo negoziale ai sensi dell’art. 1891 c.c., in cui il rapporto contrattuale intercorre fra la compagnia assicuratrice e l’associazione territoriale dei maestri di sci, mentre i soggetti assicurati (maestri e scuole di sci, le quali si associano come autonomo soggetto rispetto ai maestri di sci in esse operanti) sono terzi rispetto al contratto.
La contrattazione per conto altrui nella copertura assicurativa dei maestri e delle scuole di sci non è una peculiarità trentina, essendo propria di quasi tutte le associazioni territoriali, quanto meno di quelle di maggiori dimensioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, ecc.).
La Cassazione351 esige la presenza sia dell’interesse in capo agli assicurati (i soggetti
titolari dell’interesse esposto al rischio), a norma dell’art. 1904 c.c., che dell’interesse in capo allo stipulante, ai sensi dell’art. 1411 c.c.; precisando che l’interesse dello stipulante (associazione territoriale) può consistere anche in una situazione soggettiva non giuridica, ma di mero fatto, morale o di immagine. Mentre l’interesse degli assicurati presuppone una “relazione tra un soggetto e un bene esposto al rischio in rapporto a un evento futuro potenzialmente dannoso, nell’ambito della quale vi sia una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non di interesse di mero fatto”.
La copertura assicurativa, prevista a beneficio dei maestri e delle scuole di sci associate, coinvolge la polizza infortuni, la polizza R.c. terzi e allievi, e la tutela legale. I soggetti associati possono godere di una copertura assicurativa apprestata a premi molto vantaggiosi, in quanto la presenza di un soggetto, ossia l’associazione territoriale, che rappresenta quasi 1900 maestri di sci determina un potere contrattuale molto elevato. Oltre a ciò, l’associazione fornisce anche un apposito servizio gestionale per il caso di sinistri. Il maestro di sci è dunque ben libero di non associarsi e predisporre, in ossequio alla legge, una propria assicurazione privata, ma questa avrà inevitabilmente costi più elevati. La polizza A.M.S.T. – compagnia assicuratrice è una polizza collettiva in nome proprio e per conto terzi, per la cui operatività è fondamentale essere in regolarità con i pagamenti delle quote associative annuali e adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro.
Si passa adesso all’esame analitico delle polizze infortuni, R.c., e tutela legale dei maestri e delle scuole di sci, prendendo spunto, per esigenze di continuità con quanto appena esposto, da quelle esistenti in Trentino.