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3.3 L’assicurazione contro i danni

3.3.3 Obblighi delle parti in caso di sinistro

diminuzione quantitativa del patrimonio che dei diritti valutabili dal punto di vista economico. Il lucro cessante è il mancato guadagno del danneggiato, riconnesso direttamente alla capacità lavorativa, come perdita della stessa. Esso calcola la quantità di guadagno che il danneggiato (eventualmente assicurato) non potrà percepire e aggiungere al suo patrimonio a causa dell’evento che lo ha colpito. Vi rientrano, così, tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona perderà a causa dell’evento. Il criterio che viene utilizzato per la liquidazione del lucro cessante è quello del reddito effettivo. La corte di Cassazione297 ha statuito che, laddove il soggetto danneggiato non sia nelle condizioni di provare il reddito effettivo, ovvero di produrlo a causa dell’età, della disoccupazione, della cassa integrazione, o degli studi intrapresi, si addotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale. A differenza del danno non patrimoniale, il danno patrimoniale, e in particolare, il lucro cessante, può essere ricondotto esclusivamente alla sfera economica del soggetto, onde considerare il pregiudizio che l’infortunato subisca alle sue capacità di guadagno. La giurisprudenza di legittimità298 ha negato che tra lesione alla salute e

diminuzione delle capacità di guadagno sussista un rigido automatismo, nel senso che la lesione alla salute può determinare anche un semplice differimento temporale della prestazione, senza condurre alla perdita di quel quantum monetario. In tema di onere della prova, è, così, sul soggetto danneggiato l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, l’incisione concreta e specifica sulle capacità di guadagno.

3.3.3 Obblighi delle parti in caso di sinistro

Qualora si manifesti l’evento oggetto della copertura assicurativa, assumono rilievo in capo alle parti determinati obblighi che hanno la loro fonte nel contratto di assicurazione. Innanzitutto, va chiarita la nozione di sinistro, concetto fondamentale, poiché esso è l’evento che determina la prestazione a cui l’assicuratore è tenuto, ossia l’indennizzo. Si parla a tal proposito di “sinistro” come ciò che realizza il rischio, nel senso che il prodursi dell’evento fa divenire reale quel rischio prima solo ipotetico299. La nozione di “sinistro” va mantenuta distinta dalla nozione di “danno prodotto da un sinistro”, che l’assicuratore è tenuto ai sensi dell’art. 1882 c.c. a rivalere. Anche se spesso sinistro e danno si producono in maniera contestuale, può accadere che il danno si manifesti in un momento successivo rispetto all’evento (sinistro) che ne ha dato causa. L’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo ha come presupposto il prodursi del danno, ma vi sono anche obblighi che prescindono dalla avvenuta produzione dello stesso (es. l’obbligo di rimborsare o anticipare all’assicurato le spese di salvataggio).

297 Cass., 28 giugno 2011, n. 14278.

298 Cass., 14 novembre 2011, n. 23761, in Foro Italiano Rep., 2011, voce Danni civili, n. 332. 299 D. de STROBEL, V. OGLIARI, op. cit., p. 189.

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Nel momento in cui si verifica il sinistro sorgono in capo all’assicurato l’obbligo di avviso (art. 1913 c.c.) e l’obbligo di salvataggio (art. 1914 c.c.). L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore, o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913, c. 1, c.c.). Le parti sono, tuttavia, libere di disciplinare diversamente questo obbligo, ad esempio predisponendo un diverso termine per l’avviso. La ratio di tale obbligo risiede nell’esigenza di celerità in ordine all’accertamento delle circostanze del sinistro. La finalità è dunque conoscitiva; quindi eventuali ritardi possono essere sanati dalla prova che l’assicuratore fosse comunque a conoscenza delle circostanze del sinistro. Oltre a ciò, l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914, c. 1, c.c.; obbligo di salvataggio), sino a quando il danno che deriva dal sinistro si realizzi in maniera irreparabile. In un’ottica di incentivo alla attività di salvataggio il legislatore prevede il rimborso da parte dell’assicuratore delle spese sostenute a tal fine, anche se il loro importo assieme a quello del danno supera la somma assicurata e anche laddove lo scopo non sia stato raggiunto, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. La disciplina dell’art. 1914 c.c. è dettata con riferimento esclusivo alla assicurazione contro i danni alle cose. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo si concreta, invece, nella resistenza alle pretese del terzo danneggiato. Nell’assicurazione contro i danni alla persona (infortuni e malattie) solo il primo comma della norma può essere ritenuto applicabile.

L’inosservanza di tali due obblighi incide sull’operatività della copertura assicurativa, in quanto l’assicurato che dolosamente non adempie all’obbligo dell’avviso e del salvataggio perde il diritto all’indennità (art. 1915, c. 1, c.c.). Laddove l’omissione sia colposa, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915, c. 2, c.c.).

Una volta che il danno si è prodotto, l’assicurato può far valere la propria pretesa all’indennizzo, provando il sinistro e il danno che ne sia derivato. Condizioni per ottenere il ristoro del danno patito sono: il danno deve rientrare fra i rischi inclusi nella copertura assicurativa, il sinistro non deve essere stato cagionato da dolo o colpa grave del contraente o dell’assicurato (nel caso di danno a cose o alla persona dell’assicurato), l’assicurato deve aver adempiuto agli obblighi di avviso e di salvataggio e il danno prodotto deve superare il minimo previsto dalla franchigia (è un meccanismo in base a cui l’assicuratore si obbliga a risarcire solo i danni superiori ad un certo ammontare).

Nel procedimento di liquidazione del danno (che verrà di seguito esposto in dettaglio in ordine alla fattispecie assicurativa oggetto di esame) fondamentale è il ruolo dei periti. Ad essi sono affidati vari compiti fra cui quello (principale) di determinare il quantum del danno, accertare le circostanze del sinistro e l’adempimento degli obblighi derivanti da questo. In caso di contrasti fra i periti di parte in ordine alla determinazione dell’ammontare del danno si procede alla nomina di un terzo perito e si forma un collegio peritale che decide a maggioranza. Determinato il quantum del danno vi è poi la corresponsione materiale dell’indennità, che si sostanzia, di norma, in una prestazione pecuniaria.

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3.4 L’assicurazione della responsabilità civile