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Con il regolamento 1606/2006 del 19 luglio 2002 pubblicato l’11 settembre 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, la Commissione europea ha prescritto l’obbligo per le società quotate di redigere dal 1° gennaio 2005 il bilancio consolidato secondo i principi contabili IFRS ( International Financial Reporting Standards), in precedenza IAS ( International Accounting Standards); agli Stati membri è stata attribuita la facoltà di estendere, in via obbligatoria o facoltativa, le medesime regole ai bilanci d’impresa e ai bilanci consolidati delle società non quotate.

Con il successivo regolamento 1725/2003 la Commissione ha deciso di adottare tutti i principi contabili internazionali dello IASB con l’eccezione dello IAS 32 ( Financial Instruments: Disclosure and Presentation) e dello IAS 39 ( Financial Instruments: Recognition and Measurement), a causa delle controversie insorte nel mondo finanziario sulla loro integrale applicazione, e con il regolamento 707/2004 ha poi omologato l’IFRS 1 ( First time Adoption of International Financial Reporting Standards) emesso nel 2003.

Soltanto successivamente con i regolamenti 2086 del 19 novembre 2004 e 2237 del 29 dicembre 2004 sono stati approvati rispettivamente lo IAS 39 e 32, rivisti dallo IASB nel 2003; peraltro il recepimento dello IAS 39 non è stato integrale, essendo state previste due importanti differenze riguardanti la cosiddetta fair value option ( non ammessa in misura integrale) e l’hedging accounting per il rischio di tasso di interesse (consentito a livello di portafoglio). Il pieno allineamento della normativa comunitaria è stato ripristinato con l’emendamento dello IAS 39 di marzo 2004, che ha recepito negli standard contabili la copertura del portafoglio del rischio di tasso, e poi con il regolamento 1864/2005 del 15 novembre 2005, che a sua volta ha recepito l’emendamento dello IAS 39 di giugno 2005 con cui è stata meglio disciplinata la fair value option.

A livello nazionale la legge comunitaria n. 306 del 31 ottobre 2003 ha delegato il Governo a estendere l’applicazione obbligatoria degli IAS ai bilanci individuali delle società quotate, a tutti i bilanci individuali e consolidati di banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, di società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico e a tutti i bilanci consolidati delle società assicurative e ai bilanci individuali di società assicurative quotate; mentre per tutte le altre società è invece previsto l’utilizzo facoltativo.

2.Principi generali IAS 32 e IAS 39

Le novità introdotte attraverso gli IAS 39 ( modalità di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari) e dello IAS 32 ( modalità di esposizione degli strumenti finanziari) riguardavano i criteri di classificazione, modalità e tempi di rilevazione, regole di misurazione e di valutazione e modalità di copertura. Esse ruotano intorno al criterio del fair value come regola guida per una corretta rappresentazione dell'operatività aziendale. Gli ostacoli al riconoscimento del full fair value accounting si possono riassumere nei problemi di affidabilità del market – to – market in assenza di mercati finanziari sufficientemente attivi e liquidi, oltre che nel rischio di abusi nelle valutazioni delle passività aziendali. Proprio per questo motivo si sono tracciati i confini fra le diverse categorie del nuovo sistema di classificazione intorno alle caratteristiche di negoziabilità.

Criteri di classificazione e criteri di valutazione sono fra di loro interconnessi e prevedevano per ogni categoria un proprio regime valutativo.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, definita dallo IAS 32 e ripresa dallo IAS 39, uno strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per un’impresa e contestualmente ad una passività finanziaria, ovvero ad uno strumento rappresentativo del capitale per un’altra impresa.

Il campo di applicazione della nozione di strumento finanziario risulta particolarmente ampio e comprende, quindi, sia le attività che le passività finanziarie.

Costituiscono, quindi, attività finanziarie: - le disponibilità liquide;

- i diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie;

- i diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli;

- gli strumenti rappresentativi del capitale di altre imprese, equity instrument. Mentre per quanto riguarda le passività finanziarie, queste comprendono:

- le obbligazioni contrattuali a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie; - le obbligazioni finanziarie contrattuali a scambiare strumenti finanziari a condizioni

potenzialmente favorevoli.

Non rientrano tra le passività finanziarie i debiti tributati, in quanto non hanno natura contrattuale, ma sono imposti da disposizioni normative; mentre sono inclusi tra le passività finanziarie quei contratti che saranno o potranno essere estinti tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’impresa.

All’interno della nozione uno specifico trattamento è previsto per i derivati, intesi quali strumenti finanziari, regolati a data futura, che non richiedono un investimento iniziale di entità significativa e il cui valore varia in rapporto alle variazioni di valore di una variabile sottostante

( tassi d’interesse, prezzi di titoli o merci, indici): ad esempio vi rientrano contratti a termine, interest rate swap, future rate agreement, future,e opzioni.

Dalla nozione di strumenti finanziari sono escluse soltanto alcune fattispecie, perché disciplinate separatamente in relazione alle loro peculiarità, quali: partecipazioni in imprese controllate o collegate, i piani di incentivazione del personale in strumenti finanziari, gli impegni relativi a operazioni di fusione, i contratti che richiedono pagamenti legati a condizioni climatiche, geologiche o fisiche ( diversi dai derivati), i diritti e gli obblighi relativi ai contratti assicurativi, le azioni proprie. Più precisamente costituiscono fattispecie incluse dall’ambito oggettivo dello IAS 39: le obbligazioni, le azioni, i crediti e debiti di finanziamento, i derivati e i crediti e debiti originati dallo svolgimento dell’attività caratteristica.

Lo IAS 32 definisce anche strumento rappresentativo di capitale e strumento composto; relativamente al primo s’intende un contratto che comporti un’assegnazione pro quota di ciò che resta delle attività d’impresa, una volta estinte tutte le passività. Mentre per strumento composto si fa riferimento ad uno strumento finanziario ibrido, ovvero, che contiene sia una passività finanziaria che uno strumento di capitale. Ciò avviene nel caso delle azioni convertibili, ovvero un’obbligazione il cui rimborso può avvenire, a discrezione del sottoscrittore, attraverso la consegna di titoli di altra specie e di ugual valore.

Il possessore di uno strumento finanziario deve darne rappresentazione in bilancio evidenziando un’attività finanziaria, una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, in conformità con il contenuto degli accordi contrattuali sottostanti l’emissione dello strumento.

La nozione contrattuale di attività e passività finanziarie assume immediato rilievo all’atto della rilevazione iniziale. Infatti, secondo tale principio la rilevazione deve avvenire alla data della stipula del relativo contratto e non alla data di regolamento, come invece previsto dalle regole tradizionali e convenzionali di contabilizzazione derivanti dall’applicazione del sistema del reddito, in base alle quale è possibile rilevare i fatti di gestione solo se interviene una variazione monetaria. Le categorie individuate dal principio contabile internazionale relativamente alle attività sono: held for trading (attività detenute a scopo di negoziazione), held to maturity( attività detenute fino alla scadenza), loans and recievables (attività originate dall’impresa) e Available for sale (attività disponibili per la vendita).

I Crediti verso clienti essendo attività finanziarie rientrano nella categoria loans & receivables devono essere iscritto al fair value e periodicamente deve essere soggetto ad impairment test, ovvero ad una valutazione periodica compiuta su tutti i crediti raggruppati per classi omogenee per caratteristiche e solvibilità, basandosi sui dati storici.

I crediti devono essere svalutati qualora sopravvengono riduzioni rispetto al valore recuperabile e rivalutati qualora vengono meno i motivi della svalutazione. Nel caso in cui, invece, si provveda a trasferire il credito (ad esempio nel caso del factoring) occorrerà procedere alla cancellazione dal bilancio della posta dell’attivo solo nel caso in cui misura il trasferimento

dell’attività finanziaria comporti anche il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla stessa (pro-solvendo senza clausole contrattuali che lo limitano), nonché il suo controllo, ovvero trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività.

Nel momento dell’integrale eliminazione di un’attività finanziaria, la differenza tra il valore contabile e la somma del corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta), e qualsiasi utile o perdita complessiva che è stato rilevata direttamente nel patrimonio netto, deve essere rilevata nel conto economico.