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Il Conto del patrimonio

Nel documento SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE (pagine 192-200)

7.1 Esame situazione economico patrimoniale della regione Molise anno 2016

L’esercizio 2016 caratterizza la fase di avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata introdotta dal D.lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014. In particolare l’articolo 2 prevede che le Regioni e gli enti locali affianchino alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale che

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garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali dal punto di vista sia finanziario che economico-patrimoniale. A tal fine sono previsti i nuovi schemi di rilevazione quali il conto economico e lo stato patrimoniale, nonché il piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, gli enti sono tenuti ad applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente “L’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata” che evidenzia la necessità di procedere prioritariamente alla riclassificazione delle voci del precedente conto del patrimonio, risultanti alla data del 31 dicembre 2015, sulla base dei nuovi schemi dell’attivo e del passivo patrimoniale. Tale operazione presuppone la riclassificazione delle voci dell’inventario tenendo conto del nuovo piano dei conti patrimoniale.

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.

In particolare occorre una adeguata applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in modo da consentire:

- nel corso dell’esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come “misurati” dalle operazioni finanziarie;

- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell’allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011.

L’avvio della contabilità economico patrimoniale e l’adozione del piano dei conti integrato richiedono:

a) l’attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/PEG della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al quarto livello);

b) la definizione di procedure informativo-contabili che consentano l’attribuzione della codifica del piano dei conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l’applicazione del criterio della prevalenza;

c) la codifica dell’inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l’applicazione del criterio della prevalenza, e l’eventuale aggiornamento dell’inventario (se non rappresenta la situazione patrimoniale dell’ente).

d) l’elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al primo gennaio 2016, ottenuto riclassificando l’ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avvalendosi della ricodifica dell’inventario e applicando i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”.

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Il rendiconto 2016 di tutti gli enti territoriali comprende pertanto il conto economico e lo stato patrimoniale.

L’allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 9.2 e 9.3, disciplina le corrette operazioni da porre in essere per l’avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle regioni. Il punto 9.2 precisa che fino all’entrata in vigore della riforma, le regioni che non avevano deciso autonomamente di adottare la contabilità economico-patrimoniale, redigevano solo il “Conto del Patrimonio” nel rispetto del proprio ordinamento contabile, con principi sostanzialmente diversi da quelli richiesti per l’adozione della contabilità economico patrimoniale.

Per avviare la contabilità economico patrimoniale, coerentemente con i principi dell’armonizzazione, le regioni che non adottavano la contabilità economico-patrimoniale devono elaborare il primo Stato Patrimoniale di apertura sulla base della situazione rappresentata dal conto del patrimonio dell’esercizio precedente, integrata da una ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione.

Viene altresì precisato, sempre al punto 9.2 che l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale (ovvero entro l’esercizio 2017).

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, inoltre deve essere dato conto:

1. delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l’ultimo Conto del Patrimonio, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall’applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;

2. delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.

3. delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

In occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, la composizione dello stato patrimoniale di apertura e del patrimonio netto, deve costituire oggetto di una specifica approvazione da parte del Consiglio regionale.

Il punto 9.3 definisce i criteri di valutazione al fine di redigere lo stato patrimoniale, che vengono di seguito riportati:

ATTIVITA’

a) Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all’entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento,

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adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che “ai fini dell’ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente”, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell’edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di riferimento.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d’ordine, salvo i casi in cui l’ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest’ultimo caso anche il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni.

c) Beni mobili e patrimonio librario: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell’ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti”, al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

d) Contributi in conto capitale: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e

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contributi agli investimenti” di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite);

e) Immobilizzazioni finanziarie:

sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto;

i crediti finanziari: al valore nominale;

i derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l’ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell’ente, generato dall’obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l’estinzione della passività sottostante.

I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.

f) Disponibilità liquide: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell’ente, nonché assegni, denaro e valori bollati;

g) Crediti: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all’importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVITA’

a) Debiti di funzionamento: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. I debiti corrispondono all’importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l’istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

b) Debiti finanziari: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell’ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l’importo non ancora rimborsato). All’avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a mediolungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce “Debiti verso banche e tesoriere” comprendono anche le anticipazioni di

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tesoreria in essere al primo gennaio dell’anno successivo, rinviate contabilmente all’esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell’importo dell’up front ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti.

c) Fondo per il trattamento di quiescenza: riguarda l’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l’ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l’onere riguardante il TFR erogato nel corso dell’esercizio è interamente considerato di competenza economica dell’esercizio.

d) Altri debiti: sono costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell’ente dell’esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 3 e 7 delle spese compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

Risulta essere costituito da:

a. Fondo di dotazione dell’ente: costituito dalla differenza, se positiva, tra attivo e passivo, al netto della voce “Netto da beni demaniali”, al netto del valore attribuito alle riserve.

b. Alle riserve è attributo un valore pari a quello risultante ai corrispondenti valori dello stato patrimoniale dell’esercizio precedente, a meno di differenze derivanti dall’applicazione dei nuovi principi.

c. Nello stato patrimoniale iniziale, la voce AIII “Risultato economico dell'esercizio” non è valorizzata.

Questa Sezione regionale di controllo ha provveduto ad analizzare i documenti economico patrimoniali (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) inviati con nota n. 86141 del 21/07/2017, integrati successivamente dalla nota n. 89328 del 31/07/2017ed approvati con DGR 263/2017 e 296/2017.

Dalla lettura della nota integrativa al Rendiconto 2016 emerge che lo Stato patrimoniale e conto economico sono stati redatti analizzando gli impegni (liquidati o liquidabili) e gli accertamenti secondo l’articolazione degli stessi al quinto livello del piano finanziario. Facendo riferimento alla matrice di correlazione del piano dei conti 2016, gli impegni e gli accertamenti sono stati classificati in base alle rispettive voci di costo/ricavo, debito/credito e relativo pagamento/riscossione.

Sempre in base alle risultanze del rendiconto finanziario sono state rilevate le insussistenze dell’attivo e del passivo derivanti dal riaccertamento, rispettivamente, di minori residui attivi e di minori residui passivi.

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L’aggiornamento dell’inventario ha comportato le conseguenti variazioni nella consistenza delle corrispondenti voci dell’attivo immobilizzato.

La Regione ha inoltre evidenziato che l’anno 2016 rappresenta il primo anno di rilevazione della contabilità economico-patrimoniale e che, pertanto, i dati rilevati al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale possono scontare limitazioni nella corretta classificazione delle voci. Tuttavia, sono state avviate delle verifiche sulle rilevazioni contabili ed effettuate le opportune rilevazioni di riclassifica e di rettifica di fine anno.

7.2 Il Conto Economico

La prima considerazione è rappresentata dal fatto che il prospetto fornito dall’Amministrazione non contiene i dati relativi all’esercizio precedente (2015) rendendo impossibile la confrontabilità tra gli esercizi.

Occorre al riguardo precisare che la legge regionale n. 4/2002, che disciplina la contabilità della Regione Molise, non contempla la predisposizione del conto economico ma solo dello stato patrimoniale. (art. 67). Ciononostante a seguito, nel 2015, della redazione del bilancio conoscitivo armonizzato, l’ente avrebbe dovuto procedere a predisporre il conto economico 2015 i cui dati sarebbero stati utili per la comparazione degli esercizi.

La gestione economica al 31/12/2016 chiude con un risultato di esercizio pari ad € - 497.694.735,56.

La tabella n.59 indica come si struttura tale perdita di esercizio.

Una parte rilevante di essa (- € 238.796.480,49) è da iscriversi alla gestione ordinaria, mentre l’altra voce di perdita consistente deriva dai “Proventi ed oneri straordinari” (- € 242.404.447,31) dovuti, prevalentemente, alla cancellazione di una notevole mole di residui attivi. Nella composizione della perdita vanno aggiunti gli oneri finanziari (- € 16.064.326,92) e le imposte (- € 429.480,84).

In termini percentuali la perdita nella gestione ordinaria incide del 47,98%, mentre quella per oneri finanziari si attesta al 48,71%

Tab. n. 59

(valori in €)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO IMPORTI INCIDENZA %

A) Componenti positivi della gestione 1.093.388.957,85

B) Componenti negativi della gestione 1.332.185.438,34

Differenza tra componenti della gestione -238.796.480,49 47.98%

C)Proventi ed oneri finanziari -16.064.326.92 3.23%

E) Proventi ed oneri straordinari - 242.404.447,31 48.71%

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Perdita d’esercizio - 497.694.735,56 100%

Fonte: elaborazione della Corte dei Conti su dati del rendiconto 2016

Successivamente si è proceduto a verificare se i dati riportati nel conto economico fossero conformi a quanto riportato nel conto del bilancio.

Nella tabella n.60 sono evidenziati disallineamenti tra quanto riportato nel conto economico e quanto riportato negli allegati n. 22 (riepilogo spese per macroaggregati) e 13 (entrate per titoli e tipologie) del progetto di rendiconto approvato dalla Giunta Regionale n. 263 del 19/07/2017 modificato dalla deliberazione di G.R. n. 296 del 28/07/2017.

Tali disallineamenti sono riferiti alle componenti della gestione con particolare riferimento ai proventi da tributi e proventi da trasferimenti e contributi, per i componenti positivi, e la spesa del personale e dei trasferimenti e contributi per i componenti negativi.

La nota integrativa poco dice sui criteri utilizzati e sui disallineamenti sopra riportati, limitandosi di fatto alla descrizione degli importi rinvenibili dal prospetto.

Tab. n. 60

(valori espressi in €)

DATI DEL CONTO ECONOMICO DATI DAI PROSPETTI n. 13 e 23 (riepilogo spese per

macro aggregati e entrate per titoli e tipologie)

A) Componenti positivi della gestione Titolo I entrata di natura tributaria Proventi da tributi 703.641.667,26 Tipologia 101, 102, 103, 104 717.374.223,59 Proventi da trasferimenti e contributi 378.210.448,46 Totale titolo II e titolo IV entrata 378.769.928,74

Di cui: proventi trasf.

Correnti 315.802.062,28 Titolo II entrata Tipologia 101, 103, 105 318.850.339,13 Contributi agli

investimenti 62.408.386,18 Titolo IV Tipologia 200, 300, 400 59.919.589,61 B)

Componenti negativi della gestione

Personale 37.921.099,15 Titolo I spesa

corrente Di cui: Macroagg. 101 spesa da lavoro dipendente 37.698.417,50 Trasferimenti

e contributi 986.053.639,87 Titolo I e II della spesa (macr.101 e 203)

987.068.504,70

Di cui Titolo I , macr. 104 859.023.192,06

Titolo II macr. 203 128.045.312,64

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Inoltre da un controllo a campione è stato rilevato che nel macroaggregato n. 102 del titolo I della spesa, riferito alle imposte e tasse a carico dell’ente, sono presenti capitoli, rappresentati nella tabella che segue, che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’aggregato:

Tab. n. 61

TITOLO I SPESA – MACROAGGREGATO 102 – IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO IMPEGNATO

7500.0 pulizia illuminazione riscaldamento locali spese condominiali passi

carrabili fornitura acqua e rifiuti solidi (s.o.) 339.049,27

7508.0 (rif. 7500)-pulizia illuminazione riscaldamento locali spese condominiali

passi carrabili fornitura acqua e rifiuti solidi (s.o.)-tassa e/o 117.509,41

Fonte: elaborazione della Corte dei Conti su dati del rendiconto 2016

Tali impegni sono stati utilizzati per liquidare anche alcune fatture di utenze riferite all’esercizio 2014.

Con i disallineamenti sopra evidenziati e con la presenza di capitoli collocati in macroaggregati di spesa non attinenti al loro oggetto si rileva che il conto economico non illustra in maniera veritiera l’andamento economico dell’esercizio 2016.

Inoltre nei componenti negativi della gestione non si fa nessun riferimento agli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali.

In riferimento alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni la Regione Molise non indica nessun valore ma il principio 4.3 dell’allegato 4/3 che disciplina le “Svalutazioni delle immobilizzazioni”, prevede che vanno in essa considerate le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell’OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20). Andrebbero contabilizzate pertanto anche le perdite di esercizio che nell’esercizio 2015 ammontavano, per le società partecipate, ad - € 2.147.869,00.

7.3 Lo Stato Patrimoniale

La Regione nella Relazione al conto del bilancio e alla gestione economico patrimoniale allegata al Rendiconto 2016 ha evidenziato, in merito al prospetto di apertura dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale al 01.01.2016 rispetto alla chiusura al 31.12.2015, uno sforzo di riconciliazione, atto a pervenire ai valori dello stato patrimoniale al 31.12.2016. Le operazioni eseguite, per addivenire ad un valore al 31.12.2016 coerente con la contabilità finanziaria, sono riconducibili, secondo quanto dichiarato dalla Regione, ad una attività di analisi delle movimentazioni di competenza dell’anno 2016 al fine di evincere i dati di apertura dello stato patrimoniale al 01.01.2016. Per le voci per le quali è stato possibile risalire al valore effettivo al 31.12.2015, è stato considerato tale valore (a titolo esemplificativo le immobilizzazioni materiali, immateriali sono state inserite sulla base del valore finale al 31.12.2016 delle immobilizzazioni al lordo della quota di ammortamento, laddove previsto).

Nel documento SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE (pagine 192-200)

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