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Gli Equilibri di bilancio

4.1 Premessa normativa

Il nuovo principio dell’equilibrio di bilancio, declinato al n. 15 dell’allegato 1 del D.lgs. 118/2011, amplifica la valenza stessa del concetto di equilibrio, facendone assumere una connotazione che si estende dal rispetto del pareggio finanziario in fase di predisposizione delle previsioni, al monitoraggio costante e continuo durante il periodo di gestione delle risorse e degli impieghi, per concludersi nella rendicontazione e quindi nel conto economico di fine anno29.

Di rilievo appare l’ultimo periodo del citato principio n. 15, il quale recita: “Il principio

dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”,

conferendo agli equilibri di bilancio un significato che sovrasta il Principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio.

Con la sentenza n. 70/2012, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che nell’ordinamento finanziario delle Amministrazioni pubbliche, “i principi del pareggio e dell’equilibrio tendenziale, fissati nell’art. 81 della Costituzione, si realizzano attraverso due regole, una statica e l’altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti”. Tale enunciato deve tradursi nel continuo perseguimento di una situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un’interazione delle loro dinamiche.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 5/2016 del 4 febbraio 2016, ha sottolineato che gli enti territoriali sono tenuti, come noto, ad assicurare il rispetto del principio

29 Principio n. 15: “Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”.

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dell’equilibrio di bilancio sancito a tutela dell’unità economica della Repubblica dalla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. L’integrale applicazione di detto principio richiede un controllo della gestione ancor più serrato e completo, in fase di programmazione e di rendicontazione, tanto in termini di competenza quanto di cassa. Occorre tener conto anche delle regole introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, per l’applicazione semplificata del pareggio di bilancio per la totalità degli enti territoriali, inteso come saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di competenza.

La disciplina applicabile alle regioni per gli equilibri di bilancio è quella prevista dall’art.40 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Punto 9.10).

Il comma 1 dell’art. 40 stabilisce che il bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato. Per quanto riguarda gli equilibri di cassa il medesimo articolo stabilisce che per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo finale di cassa non negativo.

La suindicata disposizione, che secondo la regola generale stabilita dall’art. 80 del D.Lgs. n. 118/2011, si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, stabilisce poi che, nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, «il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62».

Inoltre, così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo, dal 2016, «il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa».

Oltre all’equilibrio complessivo di bilancio, alle Regioni è richiesta la realizzazione anche dell’equilibrio di parte corrente e dell’equilibrio in conto capitale.

L’equilibrio di parte corrente è rispettato se le previsioni di competenza relative alle spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dal saldo negativo delle partite finanziarie, dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non sono superiori alle previsioni di competenza delle entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in

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base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto è bene inoltre rammentare il principio 9.10 a norma del quale l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

L’equilibrio di parte capitale è da ultimo rispettato se le previsioni di competenza relative alle spese di investimento sono contenute nel limite costituito da tutte le risorse destinate al loro finanziamento, rappresentate dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

4.2 Il progetto di legge

Il progetto di legge sul rendiconto generale per l’esercizio 2016 è stato approvato dalla Giunta il 19 luglio 2017 con atto n. 263/2017 e successivamente rettificato con Deliberazione n. 296 del 28 luglio 2017.

La Regione Molise ha trasmesso a questa Sezione, ai fini del giudizio di parificazione, il solo provvedimento di rettifica n. 296/2017 (nota prot. n. 89529 del 1 agosto 2017) per cui è stato necessario richiedere la Deliberazione n. 263/2017 e i relativi allegati (nota prot. n. 1585/2017).

Con successive note (prot. n.1586 del 1/08/2017 e n. 1596 del 4/08/2017), la Sezione ha chiesto di inoltrare la documentazione prevista dall’art.64, comma 3 e dall’art.65 comma 1 della L.R. 7 maggio 2002, n. 4, atteso che le suddette deliberazioni e l’intera documentazione pervenuta era stata trasmessa in copia e priva della firma digitale dei soggetti di volta in volta risultanti firmatari dei singoli atti.

Nelle predette richieste questa Sezione ha avuto la cura di precisare che il giudizio sul rendiconto è finalizzato a dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio della Regione attraverso un sistema garante dell’affidabilità dei conti e, pertanto, non può esplicarsi che su atti originali ovvero su documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità o l'immodificabilità

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del documento (art.21 del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e sue successive modificazioni).

Conclusivamente il progetto di rendiconto 2016 e la documentazione allegata può considerarsi regolarmente pervenuta in data 7 agosto 2017 (prot. nn.90221 – 91856).

La Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 263/2017 approva, oltre al progetto di legge relativo al rendiconto generale esercizio 2016 (Allegato A), anche i seguenti allegati:

• Allegato 1 - Conto del Bilancio riepilogo generale delle Entrate e delle Spese;

• Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione;

• Allegato 3 - Conto del Tesoriere;

• Allegato 4 - Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2016

• Allegato 5 - Stato Patrimoniale Passivo al 31/12/2016;

• Allegato 6 - Stato Patrimoniale Attivo al 01/01/2016;

• Allegato 7 - Stato Patrimoniale Passivo al 01/01/2016;

• Allegato 8 - Conto Economico;

• Allegato 9 - Prospetto Quadro Generale Riassuntivo;

• Allegato 10 - Prospetto Equilibri di Bilancio;

• Allegato 11 - Composizione del Fondo Pluriennale Vincolato;

• Allegato 12 - Composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

• Allegato 13 - Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

• Allegato 14 - Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

• Allegato 15 - Prospetto degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

• Allegato 16 - Prospetto degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

• Allegato 17 - Prospetto dei costi per missione;

• Allegato 18 - Prospetto della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria;

• Allegato 19 - Conto del Bilancio Gestione delle Entrate;

• Allegato 20 - Conto del Bilancio Gestione delle Spese;

• Allegato 21 - Riepilogo Spese per Missioni;

• Allegato 22 - Riepilogo Spese per Macroaggregati;

• Allegato 23 - Prospetto delle Spese per missioni, programmi e macroaggregati - rimborso prestiti;

• Allegato 24 - Prospetto delle Spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese

per servizi per conto terzi e partite di giro;

• Allegato 25 - Prospetto SIOPE Entrata;

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• Allegato 27 - Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza;

• Allegato 28 - Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;

• Allegato 29 -Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione.

La Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 296/2017 rettifica i seguenti allegati:

• Allegato A - Proposta di legge di rendiconto;

• Allegato 2 - Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione;

• Allegato 29 -Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale, contenente anche la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione.

La proposta di rendiconto non è corredata del parere dell’organo di revisione né è stato inviato alla Sezione entro la data di trasmissione alla Regione della relazione propedeutica al giudizio di parificazione.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 il parere del Collegio sulla proposta di legge di rendiconto “attesta la corrispondenza del rendiconto alle

risultanze della gestione e formula rilievi e proposte per il conseguimento di efficienza, produttività ed economicità della gestione”.

Il suddetto parere, secondo quanto disposto dal successivo comma 5, è reso entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può adottare la proposta di legge prescindendo dall'espressione del parere, dando atto di ciò nella relazione illustrativa.

Inoltre, al fine di consentire la parificazione dei rendiconti generali delle regioni, il Legislatore nazionale ha dettato, in via generale, la cadenza temporale per l’approvazione del disegno di legge di rendiconto da parte della Giunta e di approvazione della relativa legge da parte del Consiglio, prevedendo una disciplina specifica che fissa il termine del 30 aprile per l’approvazione della proposta di Giunta sul rendiconto generale dell’anno precedente e quello del 31 luglio per l’approvazione del rendiconto mediante legge regionale (art. 18, co. 1, lett. b, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, emendato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Conseguentemente è necessario richiamare il primo aspetto critico di ordine generale, potenzialmente incidente anche sullo svolgimento delle funzioni di controllo e di referto della Sezione, ovvero il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l’iter di approvazione del rendiconto.

Difatti, l’approvazione del progetto di legge del rendiconto della Regione Molise, è avvenuta con oltre tre mesi di ritardo rispetto il termine previsto dall’articolo 18, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 118/2011.

La Sezione rileva che il ritardo del complessivo ciclo di bilancio regionale ha imposto tempi differiti rispetto alla scadenza naturale dei controlli ed ha inevitabilmente compresso le

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attività istruttorie prodromiche al giudizio di parificazione, sia per la Sezione di controllo che per la Procura.

Non possono essere sottaciuti inoltre i rischi legati al ritardo registrato rispetto alla previsione legislativa in quanto, la mancata approvazione tempestiva, sta a significare che la Regione Molise, per un lasso di tempo largamente superiore a quello previsto dalla legge, ha gestito il proprio bilancio di previsione sulla base di dati contabili presunti e relativi ai precedenti esercizi.

4.3 Quadro generale della gestione

Il quadro generale riassuntivo reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese) e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio30.

L’allegato n. 9 del progetto di rendiconto 2016, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 263 del 19 luglio 2017, è costituto dal quadro generale riassuntivo della gestione per titoli di entrata e di spesa.

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Tab. n. 29 (valori in euro)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI Fondo di cassa all’inizio dell'esercizio 128.536.919,44

Utilizzo avanzo di amministrazione 467.956.519,65 Disavanzo di amministrazione 11.424.494,65

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 70.625.735,53

Fondo pluriennale vincolato di parte

corrente 24.646.105,44

Fondo pluriennale vincolato in

c/capitale 144.028.375,35

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa 717.374.223,59 670.048.993,26 Titolo 1 - Spese correnti 1.310.472.962,35 1.146.304.972,33

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 318.850.339,13 344.729.883,66 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 5.858.293,15

Titolo 3 - Entrate extratributarie 11.784.934,73 8.505.108,16

Titolo 2 - Spese in conto capitale 134.671.468,81 142.587.369,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 59.919.589,61 139.637.197,28

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 113.578.953,40

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività

finanziarie - - Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 1.637.500,00 1.660.236,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie -

Totale entrate finali 1.107.929.087,06 1.162.921.182,36 Totale spese finali 1.566.219.177,71 1.290.552.577,33

Titolo 6 - Accensione di prestiti 254.346.000,00 254.346.000,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 17.559.820,28 17.559.820,28

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 1.587.476,94 1.587.476,94

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere - - Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere - -

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e

partite di giro 203.025.545,78 205.629.906,93 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 203.025.545,78 192.387.767,72

Totale entrate dell'esercizio 1.565.300.632,84 1.622.897.089,29 Totale spese dell'esercizio 1.786.804.543,77 1.500.500.165,33

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.201.931.633,28 1.751.434.008,73 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.798.229.038,42 1.500.500.165,33

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO - AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 403.702.594,86 250.933.843,40

TOTALE A PAREGGIO 2.201.931.633,28 1.751.434.008,73 TOTALE A PAREGGIO 2.201.931.633,28 1.751.434.008,73

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Come si evince dal prospetto sopra riportato, le entrate accertare comprensive dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato pareggiano con le spese autorizzate, comprensive del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, nell’importo di 2.201.931.633,28 euro.

Anche l’equilibrio di cassa per ciò che concerne la gestione finanziaria 2016 risulta rispettato atteso che si evidenzia un iniziale fondo di cassa presunto al 1° gennaio 2016 di 128.536.919,44 euro a cui vengono sommati gli incassi di 1.622.897.089,29 e detratti i pagamenti di 1.500.500.166,23, giungendo ad un fondo di cassa finale non negativo di 250.933.842,50.

Occorre evidenziare che il prospetto indica la quota del disavanzo di amministrazione da coprire, pari a € 11.424.494,65.

Al riguardo si rammenta che l’art. 42 comma 1 del D. Lgs.118/2011 stabilisce che, se il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

Nel bilancio di previsione 2016 della Regione Molise (approvato con l.r. 4 maggio 2016, n. 6) è stata iscritta come prima posta contabile negativa il disavanzo di amministrazione di € 9.883.284,49, corrispondente alla quota di disavanzo al 31/12/2014, pari a € 2.331.062,04, e alla quota del maggior disavanzo, pari a € 7.552.222,45, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui31.

A tale importo occorre aggiungere la quota di disavanzo derivante dalla copertura delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, pari a 1.587.476,94, per un totale da coprire di € 11.424.494,65.

4.4 Verifica degli equilibri di bilancio

La verifica degli equilibri di bilancio deve essere condotta sia rispetto al momento della formazione del bilancio di previsione (previsioni iniziali), sia, in un’ottica di maggiore dinamicità

31 Si ricorda che in sede di rendiconto 2015 il disavanzo da ripianare è pari a € 11.048.815,5 (di cui 3.496.593,05 e € 7.552.222,45).

In deroga a quanto disposto dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, l'art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il comma 5 dell’art. 9 del D.L. 78/2015 è stato modificato prima dalla legge di conversione 6

agosto 2015, n. 125 e, successivamente, dall'art. 1, comma 691, L. 28 dicembre 2015, n. 208. In virtù di tali

modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2016 il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

La Regione Molise, adeguandosi alla prescritta normativa, ha rideterminato il piano di copertura e, fermo restando il ripiano trentennale del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui, il disavanzo sarebbe così riformulato: anno 2015 per € 11.048.815,50, anni 2016-2024 per € 9.883.284,49 (c.fr. paragrafo “Ripiano del disavanzo di amministrazione” di cui alla relazione allegata alla delibera n.174/2016 sul bilancio di previsione 2016.)

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