• Non ci sono risultati.

Capitolo 2 - Il trasferimento dei prodotti software: le licenze d’uso

2.2 La concreta distribuzione di software on line: analisi di alcuni esempi di

2.2.3 Contratto di sottoscrizione a “iT****”

Si riportano gli estratti principali del contratto di licenza standard, sottoscritto in data 9/05/2015 con il sistema “click-wrap”, proposto dalla società A**** Inc. per l’utilizzo del software denominato “iT****”, una piattaforma informatica mediante la quale i sottoscrittori possono acquistare ed organizzare materiale video e musicale.

“Accordo di licenza software per iT**** per W******

Si prega di leggere attentamente questo contratto di licenza software ("Licenza") prima di utilizzare il software A****. Utilizzando il software A****, accettate i termini e le condizioni della presente licenza. Qualora non siate d'accordo con dette condizioni e detti termini, non utilizzate il software. Qualora non siate d'accordo con dette condizioni e detti termini, restituite il software A**** dove lo avete

140Sammarco P., Op. cit., pag. 283.

141Trai primi a riconoscere la risarcibilità per i c.d. “danni informatici”: Alpa G. Il diritto dei computers, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., I contratti di utilizzazione del computer, Giuffrè,

Milano, 1984, pag. 16; Sbisà G., Op. cit., pag. 31; Lanzillo R., I contratti di fornitura di elaboratori

elettronici, in Alpa G. (a cura di), Aa. Vv., I contratti di utilizzazione del computer, Giuffrè, Milano,

1984, pag. 44; Finocchiaro G., considerazioni sul risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in materia informatica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, pag. 1109, nonché la stessa autrice in Danno informatico, in Contr. e impr., 1992, pag. 325 ss. Si distinguono in questo caso due categorie di danni risarcibili, quelli diretti, cagionati al sistema informatico o alla macchina in cui il programma è stato istallato, e quelli indiretti, ossia causati da perdita di chance, intesa come mancato guadagno potenziale dovuto al malfunzionamento del software; cfr. Di Giandomenico G., Op. cit., pag. 325 ss.

115

acquistato per ottenere un rimborso. Se accedete al software A**** elettronicamente, fate clic su "Rifiuto". Se il software A**** è incluso nell'acquisto dell'hardware, dovete restituire l'intero pacchetto hardware/software per poter ottenere un rimborso.”

In questo contratto di licenza viene fatta una premessa al testo che, per le motivazioni già esposte in precedenza (altresì avvalorate dall’esemplificazione circa l’incorporazione del programma, in forza della quale dovrebbe conseguire, all’atto di restituzione del programma, l’obbligo di resa del relativo medium) deve ritenersi come un mero avviso privo di effetti diretti nei confronti della controparte.

“[Omissis]

1. Generale. Il software A**** e qualsiasi software di terze parti, la documentazione e tutti i font relativi alla presente Licenza sia su disco sia su memoria di sola lettura ovvero su altri supporti o in altra forma (collettivamente il "Software A****") Vi vengono concessi in licenza, e non venduti, da A**** Inc. ("A****") per essere usati esclusivamente entro i limiti della presente Licenza, e A**** si riserva tutti i diritti non espressamente accordati. I diritti concessi secondo i termini di questa Licenza includono qualsiasi aggiornamento software che sostituisca e/o integri il prodotto originale del Software A****, a meno che tale aggiornamento non includa una licenza specifica.

[Omissis]

2. Usi consentiti della licenza e restrizioni. A. Conformemente ai Termini e condizioni della presente Licenza, Vi viene concessa una licenza limitata, non esclusiva per installare ed utilizzare il Software A****. Nella misura in cui il Software A**** può essere utilizzato per la riproduzione di materiale, tale utilizzo è limitato alla riproduzione di materiale non protetto da diritto d'autore, materiale per il quale siete titolari del diritto d'autore, o materiale per la riproduzione del quale avete ottenuto autorizzazione o siete autorizzati dalla legge. La presente Licenza non consente di rendere il Software A**** disponibile su una rete dove potrebbe essere utilizzato da più computer contemporaneamente. Vi è consentito effettuare una copia del Software A**** in forma rilevabile dalla macchina e per

116

soli scopi di backup, a condizione che tale copia di backup riporti tutte le informazioni relative ai diritti d'autore o altri diritti patrimoniali contenute nell'originale.”

Tralasciando quanto già affermato per i casi precedenti, risulta interessante la specificazione che viene qui fatta, per cui non sarebbe possibile utilizzare il programma su di una rete informatica grazie alla quale sia possibile sfruttarlo da postazioni diverse dal calcolatore sul quale è installato. Si ritiene in tal caso che tale divieto vada oltre i poteri dispositivi spettanti al licenziante al fine di tutelare la sua opera: difatti questo può unicamente pretendere che la medesima copia non sia illecitamente duplicata, aumentando il numero delle stesse in circolazione, ma non può invece limitare i metodi di sfruttamento di un’unica copia che, come nel caso in esempio, non ne compromettano la destinazione, salvo il rispetto dell’art 15 comma 2 della L. 633/41, per cui “non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione

dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero purché non effettuata a scopo di lucro”.

“[Omissis]

3. Trasferimento. Non Vi è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito o in sublicenza o distribuire il Software A****. Tuttavia, Vi è consentito trasferire in maniera permanente ed in un'unica soluzione la totalità dei diritti relativi al Software A**** ad un'altra parte, a condizione che: (a) il trasferimento riguardi la totalità del Software A****, inclusi tutti i componenti, i supporti originali, se esistenti, il materiale stampato e la presente Licenza; (b) non venga conservata nessuna copia totale o parziale del Software A****, incluse quelle su computer o altro dispositivo atto alla memorizzazione di dati; e (c) la parte ricevente il Software A**** legga e accetti i termini e le condizioni della presente Licenza.”

Quest’ultimo comma è differente dagli altri fino ad ora commentati: difatti qui il licenziatario ha espressamente riconosciuto la facoltà del licenziante di trasferire il programma, salva la sua cancellazione dalla macchina su cui fosse stato salvato, dando così ulteriore adito all’opinione secondo cui tali contratti debbano considerarsi come

117

vendite. Risulta tuttavia dubbia l’efficacia di due restrizioni: in primo luogo non si ritiene che possa essere limitato il potere dell’avente causa di alienare o meno, insieme al programma, anche gli eventuali supporti su cui fosse installato, in quanto il contratto di licenza, come specificato nell’atto contrattuale al punto numero 1, riguarda solo il materiale software, e non anche la componente fisica nel quale eventualmente è stato caricato, su cui pertanto la signoria dell’acquirente sarà totale; in secondo luogo, come già affermato precedentemente in questo stesso capitolo, alla disposizione di cui alla lettera c) potranno essere unicamente attribuiti effetti obbligatori, per cui la loro inosservanza non potrà essere opposta al terzo acquirente in buona fede, il quale pertanto, come già detto, risulterà a tutti gli effetti proprietario della copia del programma trasferita142.

118

Capitolo 3 - Il riuso del software nella recente