Negli anni più recenti, il legislatore si è mosso nella direzione di rafforzare il ruolo della Corte dei conti, considerando che la stessa è posta, istituzionalmente, in una posizione che è di presidio della sana gestione finanziaria, in particolare al fine di realizzare i necessari equilibri, anche derivanti dal quadro europeo e, più in generale, di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. In queste sue funzioni, a partire dal 1994, il suo ruolo si è sviluppato, mediante lo svolgimento di una sempre crescente attività di controllo di tipo collaborativo e mediante, anche, il rafforzamento della funzione giurisdizionale, connessa non solamente ai giudizi relativi al danno erariale, ma anche alle ipotesi via via indivi duate dal legislatore di sanzioni amministrative. Sta crescendo la consapevolezza che controllo e giurisdizione devono trovare forme fattive di coesistenza e che in questa direzione ci si può attendere un’attenzione crescente da parte della giurisdizione verso l’ampia gamma di danni che consegue, anche con riferimento alle partecipate, dal mancato rispetto dell’ordinamento, con riferimento sia all’ammontare della spesa pubblica e alle conseguenze sulla sana gestione e sull’equilibrio finanziario degli enti, sia all’efficacia dei servizi104.
101 Mele R., Storlazzi A. (2006),Aspetti strategici della gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Cedam,
Padova, pag.322
102‘Efficacia intesa come capacità di soddisfare i bisogni degli utenti’, Gallo G, (1998), Enti locali: alla ricerca della qualità,
in Azienda Pubblica, n.3 pag 312.
103‘Efficienza intesa come capacità di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e servizio fornito’, Gallo G, (1998), Enti locali: alla ricerca della qualità, in Azienda Pubblica, n.3 pag 312.
104Farneti G.(2016), Introduzione alla lettura del Testo Unico: siamo alla vigilia di un concreto processo di cambiamento? In
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Per quanto concerne i controlli esterni sugli enti locali, il d.l. 174/2012 ha potenziato i poteri della Corte dei Conti, già da tempo operanti nell’ordinamento105.
La funzione di controllo della Corte nei confronti degli enti locali, ne risulta ampliata venendo a comprendere la regolarità della gestione finanziaria, degli atti di programmazione e la verifica del funzionamento dei controlli interni di ciascun ente.
A tal fine l’art. 148 del d.lgs. 267/2000 prevede che le sezioni regionali della Corte verifichino, annualmente – tramite l’apposito referto ad esse inviato dall’ente - la regolarità della gestione e il funzionamento dei controlli interni adottati al fine del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale.
Sull’attuazione dei controlli interni la Corte dei conti, per ogni esercizio finanziario, pubblica le “linee guida”, deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti,per il referto sul funzionamento dei controlli interni, a cui si accompagna lo schema di relazione(art. 198-bis TUEL). Questi referti mirano sostanzialmente a verificare che i controlli siano eseguiti e che emergano le principali criticità106.
Oggetti dei controlli della Corte, al fine di intervenire e rimuovere le situazioni di squilibrio finanziario, sono:
a) il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) il disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) le anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) l’aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
Tali controlli sono esercitati, oltre che dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche dal Ministero dell’economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, per tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (SiFiP) - che, in via generale, ai sensi della disciplina sui poteri di monitoraggio attribuiti alla RGS dalla legge di contabilità nazionale (articolo 14, legge 196/2009), procede, in ogni caso, a effettuare verifiche circa gli eventuali
105 La Corte dei Conti ha operato per molti anni a livello centrale senza alcuna articolazione regionale. Il momento di
passaggio decisivo nell’organizzazione della Corte dei conti è avvenuto nel 2000 quando la magistratura contabile avvalendosi di una norma regolamentare di organizzazione, ha istituito le Sezioni regionali di controllo che hanno iniziato a d operare in parallelo alla riforma costituzionale del 2001, Regolamento n. 14 del 16 giugno 2000. Il legislatore, successivamente, ha riconosciuto il valore e l’importanza di questa organizzazione regionale e, a partire dal 2003, con la legge 131/2003 ha incentrato il sistema dei controlli sulle autonomie locali sulle Sezioni regionali di controllo.
106 Art. 148 del d.lgs n. 267/2000 comma 1 Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del
controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della pr ovincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altres ì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
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scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il Ministero può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, anche mediante le rilevazioni SIOPE, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili alle situazioni sopra elencate. Alla Corte è affidato, inoltre, un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell’ente locale responsabili dell’assenza o dell’inadeguatezza degli strumenti e metodologie necessarie, con relativa condanna a precise sanzioni pecuniarie107.
Il rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, disciplinato dal nuovo articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000, comporta, nello specifico, che le sezioni regionali di controllo sono tenute a esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119 della Costituzione nonché della sostenibilità dell' indebitamento degli enti territoriali, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Ai fini della verifica prevista, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Nell’ambito della verifica, l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
107 Art. 148 del d.lgs n. 267/2000 comma 2 In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di
cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
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