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Le controversie in materia di responsabilità genitoriale: la competenza giurisdizionale

4. Il regolamento “Bruxelles II bis” in materia di protezione del minore

4.1. Le controversie in materia di responsabilità genitoriale: la competenza giurisdizionale

Il regolamento “Bruxelles II bis”disciplina la competenza giurisdizionale nell’ambito dell’Unione europea per le controversie attinenti la responsabilità genitoriale, ossia tutte quelle controversie che involgono i diritti ed i doveri di una persona fisica o giuridica riguardanti i beni e la persona di un minore. Il criterio per individuare il giudice competente è la residenza abituale del minore. Ancora una volta lo strumento normativo non definisce, come già precisato, cosa debba intendersi per residenza abituale del minore, ne deriva come spetta al giudice adito statuire in relazione alla propria competenza giurisdizionale valutando

giurisdizione attraverso il rinvio a tale criterio, dall’altra il Regolamento omette di definire cosa debba intendersi per residenza abituale. In tal senso, B. Ancel – H, Muir Watt, “L’intérêt supérieur de

l’enfant dans le concert des jurisdictions: le Règlement Bruxelles II bis”, in Revue critique de droit international privè, 2005, p. 569 ss.1

43 In tal senso, Corte di Giustizia, 18 gennaio 1984, causa C- 327/82, Ekro, Racc. p. 107; Corte di

38 la sussistenza di tale requisito applicativo. L’art. 8 del Regolamento che stabilisce la competenza del giudice della residenza abituale del minore costituisce regola generale su cui prevalgono le regole speciali, sancite dai successivi articoli 9, 10 e 12.

Invero, l’art. 9 regolamenta il caso di lecito trasferimento di un minore in altro Stato membro che determina la costituzione di una nuova residenza abituale. In questa evenienza, in deroga all’art. 8, permane la giurisdizione del giudice dello Stato di precedente residenza abituale per un periodo di tre mesi dal trasferimento. Tale deroga di competenza si applica solo nel caso di controversie legate alla modifica di una decisione relativa al diritto di visita resa dal giudice dello Stato membro di precedente residenza abituale del minore e richiede che il genitore titolare del diritto di visita risieda ancora stabilmente nello Stato in cui era stato emesso il provvedimento da modificare. Il persistere della giurisdizione del precedente Stato membro, peraltro, si attua soltanto qualora il titolare del diritto di visita non abbia accettato la competenza del giudice dello Stato di nuova residenza abituale del minore44.

Nel caso si contesti una sottrazione internazionale del minore, ovvero nel caso di trasferimento illecito o di mancato rientro del minore, l’art. 10 sancisce come il giudice dello Stato membro in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del fatto illecito conserva la sua giurisdizione fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e: a) se vi è stata, da parte del titolare del diritto di affidamento, accettazione del trasferimento o del mancato rientro; o b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni: mancata presentazione della domanda di ritorno entro un anno; ritiro della domanda di ritorno; definizione di un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nello Stato di residenza abituale; emanazione di una decisione di non ritorno del minore da parte della giurisdizione dello Stato membro ove il minore aveva la propria residenza abituale.

44 Fattispecie che si verifica anche in maniera tacita, qualora la parte interessata si costituisca in

giudizio senza contestare il difetto di giurisdizione, richiedendo l’applicazione della deroga in questione (art. 9, par. 2).

39 La seguente disamina mostra come il legislatore europeo ha ritenuto di riconoscere efficacia a tutta una serie di eccezioni che fondano l’istaurarsi di una nuova residenza abituale con conseguente modificazione della competenza giurisdizionale. Tali eccezioni si fondano, da una parte, sull’acquiescenza del titolare del diritto di affidamento (rectius: del soggetto legittimato ad agire per il ritorno del minore), dall’altra, sull’assenza di un titolo che giustifichi il ritorno del minore nel luogo di precedente residenza.

Disciplina ancora il criterio di competenza l’art. 12 del Regolamento, in forza del quale sussiste la giurisdizione dello Stato membro in cui viene esercitata, ex art. 5 del Regolamento, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione dei coniugi o annullamento del matrimonio, anche in relazione alle domande relative alla responsabilità genitoriale. Il criterio di collegamento si giustifica, in questo caso, se almeno uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale e la giurisdizione di tale autorità è stata accettata da tutti i soggetti coinvolti alla data di presentazione della domanda ed è conforme all’interesse superiore del minore.

La nozione di interesse del minore, in materia di giurisdizione, trova una sua collocazione importante in quanto determina la necessità di verificare che, in subiecta materia¸ la competenza giurisdizionale risposta ad un criterio funzionale. Ovvero, occorre considerare la necessità dell’accertamento e la possibilità che si giunga ad una decisione efficace ed eseguibile45.

L’art. 15, sempre in applicazione del criterio secondo cui la competenza giurisdizionale va individuata in chiave funzionale rispetto alla necessaria tutela del preminente interesse del minore, statuisce la regola del trasferimento di competenza. Invero, il giudice competente secondo le regole generali ricostruite supra, può decidere di interrompere l’esame del caso e invitare le parti a presentare domanda dinnanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro ove il minore si trova, qualora ritenga che questo giudice sia maggiormente competente a

45 Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che la residenza abituale del minore, unitamente

al criterio di vicinanza del giudice, rappresentano la concretizzazione del principio di superiore interesse del minore, laddove interpretati in senso fattuale. Ne deriva come il giudice, nell’individuare la residenza abituale del minore, dovrà radicare la competenza del giudice adito nel luogo ove il minore vanta un legame psicologico, affettivo, relazionale tale da consentire di valutare, nelle decisioni circa la cura della sua persona, il suo concreto benessere.

40 conoscere del merito del procedimento, in ragione della cura e della tutela dell’interesse del minore46.

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