1. La tutela del superiore interesse del minore: una sfida sovranazionale.
2.5. La tutela del bambino sottratto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: identità tra protezione del superiore interesse minore e dei suoi diritti fondamental
La conclusione a cui si è giunti nel paragrafo precedente anticipa un ulteriore importante passaggio nell’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia nei casi di sottrazione internazionale. Ci si riferisce all’espresso riferimento che i giudici di Lussemburgo operano alla tutela dei diritti fondamentali del minore, tutelati in seno alla Carta di Nizza, come corollario e specificazione del più ampio principio del superiore interesse del minore. Tale specificazione non appare di poco conto: individuare nell’interesse superiore del minore il principio ispiratore di tutto il regolamento “Bruxelles II bis” e il parametro della protezione dei diritti fondamentali del minore, significa affermare che il regolamento può (e della decisione definitiva non potesse integrare un fatto atto a giustificare il trasferimento di competenza.
225 Mentre nella sentenza Deticek si era fatto riferimento alla necessità che le misure provvisorie
fossero prese in funzione della situazione in cui si trova il bambino (punto 42 della sentenza, citata).
226 Punto 47 della sentenza
227 Richiamati in sentenza al punto 64 “Uno dei diritti fondamentali del bambino è infatti quello, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, e il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino”
147 deve) essere interpretato alla luce della Carta di Nizza. La Corte di Giustizia, in altre parole, afferma che obiettivo della normativa europea di diritto derivato in materia di legal kidnapping è la tutela del superiore interesse del minore: è nell’interesse del minore, poi, tutelare i suoi diritti fondamentali; proteggere i diritti fondamentali è preservare il suo superiore interesse.
Questo passaggio è chiaro nella sentenza McB228 ove si legge che “Occorre ricordare altresì che l’art. 7 della Carta, citato dal giudice del rinvio nella sua questione, deve essere letto in correlazione con l’obbligo di tener conto del superiore interesse del minore, sancito all’art. 24, n. 2, della Carta medesima, e segnatamente del diritto fondamentale del bambino di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, quale enunciato all’art. 24, n. 3 (v., in tal senso, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-5769, punto 58). Risulta peraltro dal trentatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 che quest’ultimo riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta e che mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti all’art. 24 della medesima. Così, le disposizioni del detto regolamento non possono essere interpretate in modo tale da portare ad una violazione di questo diritto fondamentale, il rispetto del quale s’identifica innegabilmente con l’interesse superiore del bambino”.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea si fonda su un evidente principio di diritto secondo cui nel risolvere i casi di sottrazione internazionale i diritti del bambino conteso prevalgono su quelli dell’adulto. Il regolamento “Bruxelles II bis” e le norme degli ordinamenti nazionali di conseguenza devono essere interpretati e applicati in maniera tale da tutelare i diritti fondamentali del minore. Il rispetto di tali diritti fondamentali si mescola e si confonde con la tutela del superiore interesse della prole. Una certa dottrina
228 Anch’essa citata. Nel caso di specie, la Corte si trova a interpretare la tenuta del sistema nazionale
di diritto di famiglia dello Stato irlandese che non riconosce il diritto di affidamento in capo al padre naturale, se non a seguito di un procedimento giurisdizionale attribuente tale posizione. Nel caso di specie, il sig. MCB , cittadino irlandese, subiva la sottrazione della figlia ad opera della madre, cittadina del Regno Unito, senza potersi opporre in quanto non titolare della posizione di legittimo affidatario della prole secondo il diritto nazionale. Difettando uno degli elementi costitutivi la sottrazione internazionale, cioè l’esistenza di un diritto di custodia secondo l’ordinamento dello Stato di residenza abituale, il sig,. MCB non poteva opporsi al trasferimento lecito della figlia. Veniva, quindi, sollevata la questione della compatibilità della normativa nazionale irlandese con l’art. 7 della Carta di Nizza.
148 ritiene che il superiore interesse del minore divenga esso stesso un diritto fondamentale229. Pare comunque che in seno alla giurisprudenza della Corte di giustizia si possa rinvenire una certa continuità tra best interests of child e diritti fondamentali, tanto che in diverse pronunce questi ultimi vengono interpretati alla luce del primo. Ecco ad esempio come il diritto fondamentale del minore ad essere ascoltato deve essere valutato alla luce del suo superiore interesse. In questo senso, il diritto all’ascolto, fonte di un vero e proprio obbligo per il giudice del caso concreto, può essere escluso quando appare contrario al superiore interesse del minore230. Allo stesso modo, il diritto ad intrattenere relazioni stabili e costanti con entrambi i genitori, sancito all’art. 24 della Carta di Nizza, deve essere letto in combinato disposto con il principio del superiore interesse del minore. In tal senso, la limitazione dei rapporti con uno dei genitori potrebbe essere disposta se risulta nell’interesse della prole231.
In conclusione, proteggere l’interesse del minore e tutelare i suoi diritti fondamentali sono due facce della stessa medaglia: si tratta comunque di preservare il bambino stesso. Ne deriva come, anche alla luce della giurisprudenza appena commentata, non si dovrebbe rinvenire alcuna discontinuità tra superiore interesse del minore e tutela dei diritti fondamentali sanciti all’interno della Carta di Nizza232.
In conclusione, l’analisi della prassi giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea comporta alcune considerazioni: a) la normativa europea in materia di
229 Autonomamente tutelabile e azionabile anche dinnanzi le giurisdizioni sovranazionali. Vedi in
questo senso N. Bareit, “La cour de justice de l’Union européenne artisane de la lutte contro les
enlèvements d’enfants”, citato.
230 Nel caso Aguirre Zarraga, citato in nota 70, la Corte afferma come in questo senso l’obbligo di
ascoltare il bambino non può avere natura assoluta, ma deve essere corroborato alla luce del superiore interesse del minore. Acquisire l’opinione diretta del bambino, lungi dall’essere un giudizio discrezionale, diviene frutto di un bilanciamento tra esercizio di un diritto e tutela del benessere del minore che, nell’essere ascoltato, potrebbe subire un pregiudizio superiore.
231 Principi sanciti nel già commentato caso Deticek ove la Corte, interpretando l’art. 20 del
regolamento “Bruxelles II bis”, determinava l’esatta natura dei provvedimenti resi dal giudice italiano proprio in ragione della tutela del superiore interesse del minore, quale chiave di lettura per il diritto alla bi genitorialità. Vedi in questo senso A. Gouttenoire, “Les droit de l’enfant devant la Cour de
justice de l’Unione européenne”, in Revue des affaires européennes, 2009/2010, p. 627 ss.
232 A differenti conclusioni è possibile giungere ove si ponga a sistema il superiore interesse del
minore e la tutela dei diritti fondamentali dei genitori sanciti all’interno della Carta di Nizza stessa. In questo caso situazioni di “stridore” tra interesse del minore e diritti del genitore possono sovente presentarsi, si pensi al diritto di autodeterminazione e di libera circolazione del genitore affidatario che stride con il diritto del minore a restare nel luogo di residenza abituale. In questi casi dovrebbe comunque prevalere l’interesse del minore che, in qualità di parte debole nelle relazioni famigliari, acquisisce una maggiore protezione giuridica per effetto del riconoscimento normativo del best
149 sottrazione internazionale deve essere interpretata alla luce del superiore interesse del minore; b) tutelare il superiore interesse del minore significa proteggere i suoi diritti fondamentali; c) la posizione giuridica del minore prevale sui diritti dei genitori in ragione del principio per cui in tutte le decisioni che lo riguardano l’interesse del minore deve avere una considerazione prevalente; d) i diritti fondamentali del minore trovano una protezione privilegiata e nel bilanciamento con i diritti dei genitori, questi ultimi devono essere sacrificati.
I principi di diritto sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e qui brevemente riassunti determinano un’ulteriore conseguenza: nel suo ruolo di garante della corretta interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione europea, la Corte incide realmente sulla tutela del minore garantendo un’effettiva tutela dei suoi diritti e interessi. Il livello di tutela garantito da questo organo giurisdizionale sovranazionale appare elevato, stante che le pronunce rese in via pregiudiziale hanno chiarito la portata del principio del superiore interesse del minore e dovrebbero orientare i giudici nazionali nella risoluzione dei casi concreti. Tuttavia si deve sempre considerare come le giurisdizioni nazionali faticano ad applicare il diritto dell’Unione europea e, ancor di più, il diritto internazionale privato, con l’ulteriore conseguenza che il rischio potrebbe essere che tali principi, fondamentali nell’effettiva protezione del fanciullo, possano restare sanciti solo in astratto e non trovare applicazione nel caso concreto.
3. Il superiore interesse del minore sottratto nella giurisprudenza della Corte