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La sottrazione di minore in ambito europeo

4. Il regolamento “Bruxelles II bis” in materia di protezione del minore

4.2. La sottrazione di minore in ambito europeo

In materia di sottrazione internazionale di minore, il regolamento “Bruxelles II bis” si propone di integrare la tutela della Convenzione Aja 1980, predisponendo strumenti di maggiore collaborazione tra gli Stati membri, in ragione del legame insito tra i Paesi parte dell’Unione europea ispirato al principio di leale cooperazione e mutuo riconoscimento47.

Ne deriva come la normativa europea aggiunge alla protezione del minore ricostruita a livello internazionale alcune disposizioni specifiche volte a implementare la tutela del bambino sottratto, attraverso una serie di accortezze procedurali.

Alle regole di competenza appena individuate, occorre aggiungere la disamina dell’art. 11 del Regolamento che, dopo aver espressamente richiamato la Conv. Aja 1980, prevede che, nell’applicare gli artt. 12 e 13 del sistema convenzionale, ci si deve assicurare che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento, sempre che tale ascolto non appaia inopportuno in ragione dell’età e del suo grado di maturità.

Il paragrafo 3 dell’art. 11 riconosce, inoltre, rilevanza centrale al fattore tempo nelle decisioni in materia di ritorno del minore, imponendo alle autorità giurisdizionali adite di trattare la domanda di rimpatrio secondo criteri di rapidità, utilizzando i procedimenti interni più idonei a raggiungere l’obiettivo della pronta risoluzione del caso. La norma in esame prescrive un tempo massimo, salvo casi eccezionali, di sei settimane dalla presentazione della domanda per la conclusione del procedimento avente ad oggetto il ritorno del minore.

46 Il regolamento statuisce, inoltre, che nel pronunciare il trasferimento di competenza il giudice

preventivamente adito deve indicare un termine per l’instaurazione del nuovo giudizio presso la nuova autorità giurisdizionale. Decorso infruttuoso tale termine la competenza permane in capo al giudice originariamente competente secondo le regole di cui agli artt. 8 e ss. del regolamento. Inoltre, l’autorità giurisdizionale individuata come competente, se adita nel termine indicato, dovrà accettare la propria competenza, con successivo declino di competenza da parte del giudice preventivamente adito. Nel caso in cui non vi sia tale accettazione permane la competenza individuata secondo le regole generali. Tale disciplina è volta ad evitare vuoti di tutela dovuti ad un uso distorto dello strumento che possa determinare un c.d. diniego di giustizia.

47 H. Fulchiron, “La lutte contre les enlèvement d’enfants”, in AA.VV.,Le nouveau droit communitaire du divorce et de la responsabilità parentale, p. 223 e ss., citato.

41 In ragione del principio di leale cooperazione48 che intercorre tra gli Stati membri dell’Unione europea e, quindi, del legame di fiducia tra le autorità giurisdizionali nazionali, l’art. 11, par. 4, sancisce il divieto di rifiutare il ritorno del minore ai sensi dell’art. 13 lett. b) Conv. Aja 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Tale prescrizione si fonda sulla consapevolezza che la causa ostativa al ritorno del minore codificata dall’art. 13 lett. b) della Conv. Aja 1980, se da una parte mira a tutelare l’interesse del minore a non subire nuovi traumi in ragione del suo ritorno, dall’altra è spesso utilizzata a fini strumentali, giustificando decisioni viziate da un evidente patriottismo in cui un’interpretazione estensiva di tale eccezione al rimpatrio cela pregiudizi e conclusioni che non tengono, realmente, in considerazione l’interesse del minore. Tale problematica, che verrà analizzata meglio nel corso della trattazione, non è sfuggita al legislatore europeo che ha richiesto un’applicazione ancor più restrittiva della causa ostativa al rimpatrio di cui all’art. 13 lett. b), obbligando il giudice competente ad ordinare il ritorno del minore, pur in presenza di un rischio grave legato al suo rimpatrio, se lo Stato membro di residenza abituale presta idonee garanzie di aver predisposto misure di protezione49.

Inoltre, un’ulteriore garanzia è data dalla regola di cooperazione tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore è stato condotto e lo Stato membro di residenza abituale. Invero, i successivi paragrafi dell’art. 11 in esame, statuiscono come il giudice dello Stato ove il minore è stato condotto o è trattenuto illecitamente, qualora ritenga di rifiutare il ritorno del minore, deve darne adeguata comunicazione alle autorità centrali o giurisdizionali dello Stato di residenza abituale. Tale comunicazione è volta a garantire al giudice competente a conoscere del merito dell’affidamento del minore coinvolto (ossia il giudice di residenza abituale del minore prima dell’indebito trasferimento o mancato rientro) di pronunciarsi sul merito della controversia. L’autorità giurisdizionale competente darà

48 Il sistema di cooperazione internazionale tracciato dall’Unione europea si fonda sulla fiducia tra gli

Stati membri e, più in particolare, sul principio di leale cooperazione. Il dovere di leale cooperazione acquista valore di principio generale del diritto per opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e trova esplicito riconoscimento all’art. 4 del Trattato sull’Ue, con riferimento ai rapporti tra Ue e Stati membri, e all’art. 13 TUE, per quanto concerne i rapporti tra le Istituzioni europee. Corollario del principio è che gli Stati membri devono adoperarsi per consentire il corretto funzionamento dell’Unione europea, adottando ogni provvedimento che risulti necessario per ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’adesione all’organizzazione internazionale.

49 Tale eccezione si inserisce, peraltro, nel quadro dell’art. 36 della Conv. Aja 1980 che statuisce la

42 opportuna conoscenza del diniego di ritorno del minore alle parti coinvolte, assegnando un termine di tre mesi per il deposito di memorie e conclusioni. Nel caso in cui le parti restino inattive, il procedimento si archivia, viceversa, il giudice si pronuncia sul merito dell’affidamento del minore, tenendo in considerazione la situazione fattuale data dalla mancata presenza del minore sul territorio nazionale.

Per quanto concerne il rapporto tra i provvedimenti emessi dalle diverse autorità giurisdizionali in tal modo adite, il par. 8 chiarisce come una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva, nonostante una decisione di non ritorno emessa dalla giurisdizione di un altro Stato membro, anche per quanto concerne il ritorno del minore.

Nei rapporti tra gli Stati membri, quindi, la decisione del giudice competente a conoscere il merito delle controversie in materia di responsabilità genitoriale (rectius: il giudice del luogo di residenza abituale del minore) prevale, anche se successiva, sulla decisione del giudice competente a pronunciarsi sul ritorno del minore.

A conclusione di questa disamina del regolamento “Bruxelles II bis” e della sua incidenza nei casi di sottrazione internazionale di minore nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, occorre precisare che, in virtù del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, le decisioni in materia di ritorno del minore, esecutive nello Stato membro in cui sono state emesse, sono riconosciute e rese eseguibili in ogni altro Stato parte dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 42 del regolamento. Invero, per la circolazione del titolo giurisdizionale occorre che l’autorità nazionale che lo ha emanato rilasci l’apposito certificato, conformemente al par. 2. Occorre cioè che tutte le parti interessate abbiano avuto modo di essere stare ascoltate nel procedimento. Il certificato contiene, inoltre, le eventuali misure di protezione previste per garantire un ritorno sereno per il minore nel Paese di residenza abituale. Le modalità di esecuzione dell’ordine di ritorno sono determinate dal giudice del luogo ove la decisione deve essere eseguita.

5. Il prevalente interesse del minore: la tutela dei diritti del minore nella

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