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2. Disciplina giuridica dell’informatica forense e della pedopornografia

2.2. Disciplina giuridica della pedopornografia

2.2.2. Convenzione di Budapest sul Cybercrime – art 9

La Convenzione sul Cybercrime affronta il tema della pedopornografia all’art. 9139, nel quale si stabilisce che ciascuno degli Stati aderenti debba

137 Per “minore” si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni; per “età del consenso

sessuale” si intende l’età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale; per “pornografia minorile” o “materiale pedopornografico” si intende il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; per “prostituzione minorile” si intende l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi; per “spettacolo pornografico” si intende l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali; per “persona giuridica” si intende un’entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

138 Per l’acquisto o il possesso di materiale pedopornografico, pena detentiva massima di

almeno un anno; per l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico, pena detentiva massima di almeno un anno; per la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico, pena detentiva massima di almeno due anni; per l’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, pena detentiva massima di almeno due anni; per la produzione di materiale pedopornografico, pena detentiva massima di almeno tre anni. In tema di adescamento mediante tecnologie informatiche, l’articolo 6 prevede la pena detentiva massima di almeno un anno per gli adulti che propongono un incontro finalizzato al compimento di rapporto sessuale o alla produzione di materiale pedopornografico.

139 Articolo 9 - Reati relativi alla pornografia infantile

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesse intenzionalmente e senza alcun diritto:

adottare le misure necessarie per rendere delitti gravi, se compiute intenzionalmente e senza diritto, le seguenti condotte:

 offerta o messa a disposizione di materiale di pornografia minorile tramite un sistema informatico, o di informazioni utili al reperimento (ad esempio, hyperlink);

 diffusione o trasmissione del materiale di cui sopra tramite un sistema informatico;

 procurarsi o procurare ad altri del materiale di pornografia infantile mediante un sistema informatico;

 produzione del materiale di cui sopra avente per scopo la sua distribuzione in un sistema informatico;

 possesso di siffatto materiale in un sistema informatico o su un supporto di dati (floppy disk, CD rom).

Il concetto di “pornografia minorile” è ben enucleato nella Convenzione, stabilendo che deve intendersi per tale “il materiale pornografico che rappresenti in maniera visuale un minore impegnato in una esplicita attività sessuale, o che rappresenti una persona che appaia essere un minore impegnato

a) la produzione di pornografia infantile allo scopo della sua diffusione attraverso un sistema informatico;

b) l’offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;

c) la distribuzione o la trasmissione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;

d) il procurare pornografia infantile attraverso un sistema informatico per se stessi o altri;

e) il possesso di pornografia infantile attraverso un sistema informatico o uno strumento di archiviazione di dati informatici.

2. Ai fini del Paragrafo 1 di cui sopra, l’espressione “ pornografia infantile ” include il materiale pornografico che raffigura:

a) un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;

b) un soggetto che sembra essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;

c) immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;

3. Ai fini del Paragrafo 2 di cui sopra, il termine “minore” include tutte le persone sotto i 18 anni di età. Una Parte può comunque richiedere un età minore, che non potrà essere inferiore ai 16 anni.

4. Ogni Parte può riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte il paragrafo 1, sottoparagrafi d ed e, e 2, sottoparagrafi b e c.

nell’attività di cui sopra, o le immagini realiste rappresentanti un minore impegnato in una attività sessualmente esplicita”.

Oltre al materiale prodotto con minori impegnati realmente in atteggiamenti sessuali viene dunque criminalizzato anche il possesso, la produzione e la distribuzione di immagini realistiche (escluse quindi le semplici animazioni) che rappresentino un minore impegnato in atteggiamenti sessuali espliciti; ciò in quanto tali tipi di immagine hanno visto in momenti passati una violenza su minori, oltre a poter essere utilizzate per sedurre dei minori o per incitarli a compiere o a partecipare alle attività di cui sopra.

Nel rapporto esplicativo che accompagna il progetto di Convenzione viene precisato con la massima cura ciò che deve intendersi per atteggiamento sessuale esplicito.

Infine la Convenzione stabilisce che il termine “minori” si riferisce a soggetti di età inferiore ai 18 anni; tuttavia, per venire incontro ai Paesi che prevedono età inferiori, si è stabilito che le relative legislazioni nazionali possono prevedere una soglia diversa, purché non inferiore a 16 anni.