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2. Disciplina giuridica dell’informatica forense e della pedopornografia

2.2. Disciplina giuridica della pedopornografia

2.2.4. Norme sulla pedopornografia nell’ordinamento giuridico italiano

2.2.4.4. La pornografia minorile nel codice penale: stato attuale

Dopo aver ripercorso il processo di produzione normativa in tema di pedopornografia, si riassumono gli articoli del codice penale allo stato attuale che trovano collocazione nel Libro secondo, Titolo XII, Capo III Dei delitti contro la libertà personale, Sezione 1 Dei delitti contro la persona.

L’art. 600-bis c.p. prevede che la reclusione da sei a dodici anni e una multa da euro 15.000 a euro 150.000 per chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, nonché favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

L’articolo 600-bis c.p. non è dunque particolarmente rilevante ai fini dell’informatica, anche se sul tema è intervenuta Cassazione194 rilevando che l’elemento che caratterizza l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito del contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo; quindi è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, allorché gli stessi risultino collegati, tramite Internet, in videoconferenza, che consente all’utente di interagire con il minore, in modo da potergli chiedere il compimento di atti sessuali determinati.

L’art. 600-ter c.p. introduce la definizione di pornografia minorile e fornisce una prima lista di atti illeciti ad essa connessi. In coda viene offerta la definizione di pornografia minorile, intendendo “ogni rappresentazione, con

qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Per quanto riguarda la definizione dei reati e delle pene, l’articolo prevede la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 per chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce o fa commercio di materiale pornografico, nonché recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Con esplicito riferimento anche al mezzo informatico e telematico, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 2.582 a euro 51.645 per chiunque distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Sono inoltre puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 coloro che offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico. La pena è aumentata fino a due terzi ove il materiale sia di ingente quantità, senza tuttavia esplicitare quale sia la soglia che faccia scattare questo genere di valutazione. L’articolo prevede anche la reclusione fino a tre anni, con la multa da euro 1.500 a euro 6.000, per chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. L’art. 600-quater c.p. si focalizza sulla detenzione del materiale pedopornografico così come definito dall’articolo precedente. Per cui,

chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. In tema di consapevolezza, è rilevante la sentenza del Tribunale di Brescia del 22 aprile 2004, n. 1619, che ha assolto l’imputato che aveva sul proprio computer un file compresso che si presentava con il nome di un videogioco mentre al suo interno conteneva 11 file pedopornografici195.

195 Tribunale di Brescia, sentenza 22 aprile 2004, n. 1619. Si contestava all’imputato di

essersi consapevolmente procurato materiale a contenuto “pedopornografico”; in particolare, si contesta la detenzione sul proprio pc di undici immagini “contenute in un file compresso protetto da password”. La norma di cui all’art. 600 quater c.p. punisce chi, consapevolmente, si procura “materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto”. Occorre chiarire, con riferimento ai materiali informatici, e, segnatamente, a quelli connessi a navigazione nel web, che la norma, punendo chi “si procura o dispone” di materiale illecito, e non chi, semplicemente, lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti coloro che, navigando in internet, “entrino in contatto”, semplicemente, con immagini aventi quel contenuto, ma coloro che “se ne approprino”, “salvandole” e veicolandole o sul disco fisso del pc o su altri supporti, con esso interfacciabili, che ne consentano la visione o comunque la riproduzione. Lo “scaricamento” dei materiali, ovviamente, deve essere consapevole e volontario, dovendosi escludere profili di responsabilità penale nei casi in cui il materiale rinvenuto sul pc costituisca la mera traccia di una trascorsa consultazione del web, creata dai sistemi di salvataggio automatico del personal computer. Fatte tali brevi premesse di carattere generale, snodo centrale della vicenda è la verifica del carattere “consapevole” e “volontario” della memorizzazione sui (due) hard disc del pc detenuto da Tizio delle immagini di carattere pornografico ivi rinvenute: dato, questo, che può darsi per assodato, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T. del Pubblico Ministero, e in alcun modo contestato dalla difesa, all’interno dei predetti hard disk si rinveniva un file (denominato “(...)desktop\Pendrive\Downloads\XP.zip”) che conteneva, come da contestazione, n. 11 immagini a contenuto illecito. L’utilizzo del p.c. da parte di Tizio è dato a sua volta assolutamente pacifico e giudizialmente incontestato. Il consulente tecnico della difesa, nella sua relazione, esaminato il pc in sequestro, affermava in sintesi che: 1) il file xr.zip poteva essere scaricato dal web scambiandolo per un aggiornamento al gioco GTA3 che, come dimostravano gli accertamenti svolti, veniva assiduamente utilizzato da Tizio; 2) il file in questione poteva essere aperto solo previo utilizzo di una password, probabilmente non conosciuta da Tizio posto che alcun software di decriptazione era stato reperito sul suo pc; 3) le immagini illecite ivi contenute non erano state salvate in nessun altro file o directory del computer. Simili rilievi, all’evidenza intesi a sostenere l’assoluta non volontarietà del salvataggio di immagini pedopornografiche sul computer di Tizio, sono in linea con quanto dallo stesso affermato in sede di dichiarazioni spontanee, laddove egli adduceva di essere assolutamente sicuro di avere scaricato quel file quale aggiornamento del gioco GTA e di non essere mai riuscito ad aprirlo (evidentemente, per mancanza della password), dimenticandolo

Anche in questo caso, non è stabilita la soglia per la quale scatti l’ingente quantità; a differenza dell’articolo 600-ter è invece presente una clausola di consapevolezza per la quale la persona è da ritenersi colpevole solo se detiene il materiale in maniera consapevole.

Infine, l’art. 600-quater.1 affronta il tema della pornografia virtuale: per immagini virtuali si intendono “immagini realizzate con tecniche di

elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Dunque, le disposizioni previste agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate

nella memoria del pc. Il C.T. della difesa concludeva che: 1) il file xr.zip è un file che può effettivamente contenere anche l’aggiornamento di un gioco elettronico, protetto da password; 2) sul pc di Tizio era installato un programma di decriptazione delle password, pur non essendo chiaro, alla stregua di quanto affermato dai consulenti, se esso possa essere utilizzato anche per file non in formato Word o Excel (ma in formato zip, come quello in questione); 3) non c’era traccia delle immagini illecite contenute in quel file ne nella cartella “file recenti”, né nella cartella “file temporanei” (quest’ultima è una cartella dove si “appoggiano” i file zip decompressi, e dove rimane traccia, per un periodo variabile, dell’apertura di quei file). Alla luce della loro complessiva valutazione non ritiene questo Giudice che si possa affermare in modo persuasivo e tranquillizzante che Tizio abbia consapevolmente “scaricato” da Internet le immagini illecite che sono state reperite dal C.T. del Pubblico Ministero. In primo luogo, l’ipotesi che egli possa avere scaricato il file nella convinzione che contenesse l’aggiornamento di un videogame appare seriamente sostenibile, in quanto convalidata anche dal consulente del Pubblico Ministero. Ancor di più essa prende corpo una volta che si consideri la totale assenza di prove circa la consultazione e la visione, da parte di Tizio delle immagini ivi contenute, come dimostra, nella misura che può essere processualmente somministrata alla stregua di quanto osservato, la ricognizione delle cartelle “file recenti” e “temporanei”, nonché la circostanza che non risulta alcun trasferimento delle immagini in altre ripartizioni della memoria del pc. Non possono poi trascurarsi, sempre su questa linea, ulteriori elementi di valutazione. Le immagini captate nella disponibilità di Tizio sono solo undici, e sono allocate in un unico file, oggetto, per quanto risulta, di un solo, originario download; ciò rende ancora maggiormente plausibile l’ipotesi, coonestata dalla difesa, che esse possano derivare da un’erronea operazione di salvataggio dal web, non essendovi elementi ulteriori che suffraghino l’idea di un interesse dell’imputato per i materiali a contenuto pedopornografico. Ne basta a contrastare quest’ipotesi il dato della permanenza del file nella memoria del computer, dato che può essere agevolmente spiegato con una dimenticanza dell’imputato. In definitiva, secondo un sorvegliato e prudente criterio di valutazione, condotto alla stregua dei principi di cui all’art. 192, II comma c.p.p. e 530, II comma c.p.p., non ritiene il Decidente che gli elementi raccolti consentano di sostenere, in termini sufficientemente persuasivi, l’ipotesi che Tizio si sia procurato consapevolmente le immagini illecite rinvenute nel suo pc, apparendo l’alternativa lettura della vicenda prospettata dalla difesa plausibile e compatibile con gli elementi raccolti.

utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Vengono poi definiti degli articoli con circostanze attenuanti (art. 600- septies.1 c.p.), pene accessorie (art. 600-septies.2 c.p.) e confisca (art. 600- septies c.p.).

2.2.5. La disciplina giuridica sul possesso di materiale