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Individuazione di elementi utili per apprezzare la consapevolezza

5. Analisi forense di reperti informatici per il reato di pedopornografia:

5.6. Proposta di un protocollo operativo per l’analisi forense di repert

5.6.2. Individuazione di elementi utili per apprezzare la consapevolezza

Figura 44 – Dettaglio dello schema di Figura 42 relativo all’individuazione di elementi di consapevolezza

La prova della colpevolezza per i reati di pedopornografia consiste: nell’accertamento positivo dell’elemento oggettivo delle fattispecie di divulgazione, procacciamento o detenzione di immagini pornografiche minorili, anche virtuali; nella prova del nesso causale tra la condotta del soggetto e gli eventi sopraccitati; nell’accertamento positivo dell’elemento soggettivo del

reato, consistente nella consapevolezza o nella coscienza e volontà dell’agente, con l’esclusione del dolo eventuale307.

Qualora siano stati individuati file di natura pedopornografica, indispensabili per poter sostenere un’accusa di pedopornografia, l’accusa ha dunque l’onere di provare il possesso consapevole dei dati mentre la difesa ha interesse a dimostrare come i dati presenti sul sistema informatico non consentano di sostenere tale ruolo consapevole. Per giungere a conclusione sono molteplici gli elementi da prendere in esame come evidenziato nell’immagine di Figura 44.

La riconducibilità dei fatti in un preciso spazio temporale è senza dubbio uno degli elementi principali per la corretta interpretazione della scena criminis in quanto consente di rivelare la dinamica degli eventi nell’ordine in cui gli stessi si sono verificati. Lo strumento che consente di effettuare l’analisi forense sul tempo è la timeline, cioè la rappresentazione cronologica di avvenimenti chiave all’interno di un particolare arco temporale: si tratta cioè di una fotografia di tutti gli eventi relativi ai file (ultimo accesso, ultima modifica, creazione, stampa…) avvenuti su un sistema informatico308. In particolare, ai fini dell’analisi forense finalizzata alla ricerca di elementi utili a determinare la consapevolezza in relazione al reato di pedopornografia, l’elenco degli ultimi file acceduti, posto in relazione al rilevamento temporale di ultima modifica e creazione, è un’evidenza fondamentale. Infatti, gli ultimi file consultati dall’utente sono rinvenibili in una cartella del sistema sotto forma di collegamento ed evidentemente questo dato consente di sostenere che l’utente ha effettivamente consultato, ovvero valutato ed entrato in conoscenza, il contenuto del file che è presente sul supporto informatico; i timestamp dei file – ovvero il riferimento temporale di ora e data di ultimo accesso, creazione e ultima modifica del file – consentono di verificare gli accessi ai file che si sono verificati in tempi successivi alla creazione (cioè alla memorizzazione dei file sul file system del reperto in analisi) anche quando questi non sono ormai più presenti nella lista dei file recenti. Tuttavia c’è da tenere in considerazione che l’alterazione della data di ultimo accesso è un evento che si può verificare anche in seguito ad eventi automatici quali la copia dei dati, che può comunque essere rilevante ai fini della consapevolezza, o la ricerca di file per parola chiave

307 Novario F. (2009) Pornografia minorile e file sharing: l'influenza della tecnologia

informatica sull'asse probatorio. Diritto penale e processo, 10/2009, 1290–1292.

308 Calabrò V., Dal Checco P., Fiammella B. (2012) La timeline: aspetti tecnici e rilevanza

mediante la funzione “cerca” offerta dai sistemi operativi che dunque non rileva alcun tipo di consultazione o accesso da parte dell’utilizzatore del sistema informatico.

Altro elemento rilevante ai fini della consapevolezza è il rinvenimento all’interno di documenti e file prodotti dall’utente, volontariamente o in maniera automatica sotto forma di file di log, di parole chiave riconducibili alla pedopornografia utilizzate per cercare o catalogare il materiale pedopornografico: tale informazione evidenzia la padronanza lessicale in capo all’utilizzatore del sistema nonché la volontà di conservare il materiale o informazioni utili al reperimento.

Sempre in tema di consapevolezza è altresì determinante individuare le locazioni di memoria in cui i file sono allocati e la relativa organizzazione, la distribuzione degli stessi sui vari supporti informatici e le percentuali rispetto alle altre tipologie di file a disposizione dell’utilizzatore: la presenza di pochi file archiviati in maniera più o meno casuale su vari supporti lascia propendere per la non consapevolezza, atteso che l’utilizzatore di un sistema informatico, per quanto poco pratico, utilizza criteri logici nell’organizzazione dei file; al contrario la presenza di file in maniera concentrata, soprattutto se con archiviazione che evidenzia pignoleria da parte dell’utilizzatore, e la facilità di raggiungimento dei file (si pensi ai file accedibili con un clic dal Desktop) depongono a favore di una condotta di detenzione consapevole. Numerose ricerche internazionali hanno dimostrato che i pedofili hanno una forte propensione verso il collezionismo di materiale pornografico, sia di tipo tradizionale (libri, riviste, giornali, fotografie…) sia come file multimediali309. Elemento rilevante è anche il rapporto tra numero di file pedopornografici e materiale di pornografia adulta in ragione del fatto che l’utente interessato alla pornografia può accidentalmente incappare anche in file pedopornografici310.

La definizione di un profilo di competenze tecniche dell’utilizzatore è un elemento importante da prendere in esame per poter stabilire il livello di

309 Florindi E., Strano M. (2006) La pedopornografia. In: Strano M., ed. Abusi sui minori:

manuale investigativo. Nuovo Studio Tecna.

310 In tal senso si richiama la sentenza del Tribunale di Avezzano del 25 maggio 2011, n.

254, richiamata in Venturini S. (2012) Sequestro probatorio e fornitori di servizi telematici. In: Luparia L., ed. Internet Provider e giustizia penale. Giuffrè. 107–140. Il Tribunale di Avezzano ha assolto l’imputato dall’accusa di divulgazione in rete di materiale pedopornografico poiché dalla consulenza tecnica non era emersa la prova che lo stesso avesse volontariamente posto il file tra il materiale da condividere. Inoltre, il file risultava cancellato (ma recuperato) in una cartella in cui si trovavano numerosi file a contenuto pornografico.

consapevolezza dell’utente: tale valutazione deve prendere in esame la formazione, il lavoro svolto, il tempo medio trascorso al computer, le attività tipiche svolte al computer, i siti consultati, le tipologie di ricerca condotte e così via.

Infine, un’ulteriore modalità di analisi che può giovare nella valutazione di elementi di consapevolezza prevede l’uso di macchine virtuali311 per la riproposizione delle sequenza di operazioni messe in atto dall’utilizzatore del sistema informatico.