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2. Disciplina giuridica dell’informatica forense e della pedopornografia

2.2. Disciplina giuridica della pedopornografia

2.2.4. Norme sulla pedopornografia nell’ordinamento giuridico italiano

2.2.4.2. Legge 38/2006

Successivamente, allo scopo di applicare i principi statuiti dall’Unione Europea con la decisione 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, il legislatore ha nuovamente regolato la materia emanando la Legge 6 febbraio 2006, n. 38169, che apporta significative modifiche alle disposizioni alla Legge 269/1998, riservando una particolare considerazione alla commissione degli illeciti in questione tramite l’utilizzo di Internet e coinvolgendo nella lotta alla pedopornografia anche i provider.

Fra le novità introdotte dalla legge 38/2006 figurano:

 l’ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;

 l’estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età;

 l’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l’esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;

168 Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della

pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, emanata in adempimento a quanto sancito dalla Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996.

169 Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a

 l’individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell’Unione;

 la costituzione del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO) avente il compito di raccogliere le segnalazioni, anche provenienti dall’estero, e monitorare la Rete. La legge prevede una prima parte di disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia con aggiornamento del codice penale, del codice di procedura penale, del decreto legislativo 231/2001 e di alcune altre leggi tra cui la 269/1998.

La legge estende la protezione accordata al minore fino al compimento del diciottesimo anno di età ed amplia la nozione di pornografia infantile introducendo il concetto di pedopornografia virtuale: con tale locuzione si intendono quelle rappresentazioni realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Le ragioni a sostegno dell’incriminazione della pornografia virtuale, criticabili sotto il profilo giuridico e sociale, si fonderebbero, tra le altre, su esigenze probatorie legate alla difficile dimostrazione della natura reale o artificiale dell’immagine prodotta mediante le moderne tecnologie software di elaborazione grafica, con la conseguente difficoltà di risalire all’identità reale o meno del soggetto rappresentato. Inoltre, tali immagini potrebbero essere utilizzate dai pedofili per adescare i minori, senza dimenticare che comunque violano la dignità della categoria dei fanciulli.

La stessa legge inoltre inasprisce le sanzioni indicate dall’art. 600-bis c.p. ed istituisce il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online presso l’organo del Ministero dell’interno con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

Per le operazioni di contrasto la norma prevede la collaborazione dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, i quali sono obbligati a segnalare al Centro le imprese o i soggetti che diffondono,

distribuiscono o fanno commercio di materiale pedopornografico, con l’obbligo di conservare il materiale oggetto della segnalazione per almeno quarantacinque giorni. Inoltre, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, i fornitori di connettività alla rete Internet sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete Internet.

Ulteriore collaborazione per il contrasto è richiesta agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, allo scopo di identificare i soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione.

Per adempiere a queste novità, la stessa legge prevede la stesura di due decreti ministeriali e di un regolamento:

 il decreto ministeriale 8 gennaio 2007170 indica i requisiti tecnici che devono avere gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche di cui i fornitori di connettività devono dotarsi al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il monitoraggio della pornografia minorile su Internet;

 il secondo decreto definisce le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata mediante strumenti informatici e telematici delle informazioni relative al titolare delle carte di pagamento che ne abbiano fatto utilizzo per l’acquisto di materiale pedopornografico;

 infine, è emanato un regolamento171 recante la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio, nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati.

170 D.M. 8 gennaio 2007 “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di

connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia”.

171 D.M. 30 ottobre 2007, n. 240, “Regolamento recante Attuazione dell’articolo 17,

comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”. Si riporta l’art. 1 su istituzione e compiti: “1. L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d’ora in poi denominato “Osservatorio”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri