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La convenzione di Roma e i contratti di consumo

Nel documento Electio legis e contratti dei consumatori (pagine 98-100)

REGOLAMENTO PRESENTATA DALLA COMMISSIONE

I. La convenzione di Roma e i contratti di consumo

Una compiuta analisi della disciplina di conflitto dettata dal regolamento in materia di contratti dei consumatori impone necessariamente l’esame del precedente assetto normativo risultante dalla convenzione di Roma, così da cogliere i punti di contatto tra le due discipline e, al tempo stesso, offrire un terreno di confronto per misurare la portata innovativa delle scelte operate dal legislatore comunitario, anche alla luce delle soluzioni, in parte diverse, che erano state suggerite dalla Commissione nella sua proposta di regolamento.

L’art. 5 della convenzione di Roma detta per i contratti di consumo una disciplina di conflitto speciale 141, con il dichiarato proposito di assicurare una tutela rafforzata al consumatore in quanto contraente debole142.

141 Nel progetto preliminare della convenzione del 1972 (pubblicato per esteso in Riv. dir. int. priv. e

proc., 1973, 189 e ss.) non figurava alcuna disposizione dedicata ai consumatori. Venne inserita in un

momento successivo nel corso dei lavori del Comitato di esperti governativi, a seguito dell’adozione del programma comunitario per una politica di protezione e di informazione del consumatore del 1973. Sarebbe apparsa francamente contraddittoria l’adozione di una convenzione di matrice comunitaria che non si preoccupasse della tutela del consumatore che le Istituzioni comunitarie avevano in quegli stessi anni posto a base di uno specifico programma d’intervento.

142 Numerosi sono i contributi che si occupano dell’art. 5 della convenzione. Tra essi si segnalano F.

POCAR, La legge applicabile ai contratti con i consumatori, in AA.VV., Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, a cura di T. TREVES, Padova, 1983, 303 e ss.; Id., La

legge applicabile ai contratti conclusi con i consumatori, in Consumatori, contratti, conflittualità. Diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, a cura di C. VACCÀ, Milano, 2000, 157 e ss.; G. ALPA, La tutela dei consumatori nella Convenzione europea sulla legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, in Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti, cit.,

91 L’obiettivo è quello di riequilibrare le posizioni contrattuali nei rapporti di scambio transfrontalieri all’interno dell’allora mercato comune europeo, evitando sopraffazioni del contraente più forte (il professionista) a tutto vantaggio di un ordinato dispiegarsi dell’iniziativa economica con indubbie ricadute positive sul mercato e, più in generale, sulla società nel suo complesso con il conseguimento di un più elevato benessere sociale.

Malgrado nella rubrica si faccia riferimento in generale ai contratti conclusi dai consumatori, l’art. 5 della convenzione non trova applicazione in tutti i casi di rapporti negoziali connotati dalla presenza di una parte debole (il consumatore), ma circoscrive il suo campo d’azione ai soli contratti conclusi dal consumatore per un uso estraneo alla sua attività professionale143, aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi e ai contratti di finanziamento connessi144.

La definizione, per quanto apparentemente ampia, si rivela piuttosto restrittiva, menzionando unicamente i rapporti di fornitura di beni mobili e servizi, senza nulla dire delle altre tipologie contrattuali che possono coinvolgere i consumatori (si pensi, solo per fare un esempio, alla multiproprietà)145.

317 e ss.; G. ALPA – M.BESSONE, La Convenzione di Roma sulla legge applicabile in materia di obbligazioni. Aspetti civilistici, in La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a cura di T. BALLARINO, Milano, 1983, 82 e ss.; U. VILLANI, La convenzione di Roma

sulla legge applicabile ai contratti, cit., 125 e ss.; Id., L’azione comunitaria in materia di diritto internazionale privato, in Riv. dir. eur., 1981, 407 e ss.; M.M. SALVADORI, La protezione del

contraente debole (consumatori e lavoratori) nella Convenzione di Roma, in AA.VV., La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali, a cura di G. SACERDOTE –M. FRIGO, Milano, 1994, 121 e ss.

143 Critica sul punto è la posizione di G. ALPA, La disciplina dei contratti conclusi dai consumatori

nella Convenzione europea sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in Giur. it., 1983,

12, il quale sottolinea che il testo normativo «assume come consumatore la controparte negoziale del fornitore, mentre oltre alle controparti negoziali…. l’espressione dovrebbe comprendere anche i semplici utenti di beni o servizi, che non abbiano direttamente compiuto atti giuridici per acquisirli, e ne siano tuttavia investiti (es. familiari, domestici, conviventi, dipendenti, terzi estranei ma interessati all’uso o al consumo); dovrebbe poi comprendere anche i meri contatti sociali, che si istituiscono, ad esempio, con i messaggi pubblicitari, diffusi dal produttore; l’utenza o il consumo dovrebbero poi avere riguardo non solo “all’attività biologica” del consumatore, ma anche alle altre attività del singolo con la sola eccezione dell’uso o dell’acquisto per la rivendita o in genere l’intermediazione».

144 Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 5 della convenzione i contratti di

trasporto e i contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. Rientra invece nello spazio applicativo dell’art. 5 il contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

145 Muovendo dalla definizione restrittiva dei contratti di consumo, la Corte federale tedesca nella

sentenza del 19 marzo 1997 (pubblicata in francese in Revue critique de droit intern. privé, 1998, 610 e ss., con nota di P. LAGARDE) ha escluso l’applicazione dell’art. 5 della convenzione in fattispecie

92 La formula impiegata non chiarisce, peraltro, chi sia la controparte negoziale del consumatore, restando dubbio, sul piano interpretativo, se la norma debba applicarsi solo ai contratti conclusi tra un consumatore e un professionista o anche a quelli conclusi tra due consumatori146.

II. La legge applicabile ai contratti dei consumatori secondo la convenzione di

Nel documento Electio legis e contratti dei consumatori (pagine 98-100)

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