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La Costituzione dell'ILO prevede la presenza di un organo legislativo, la Conferenza Generale, che ha il potere di adottare Convenzioni o Raccomandazioni . La particolarità della Conferenza Generale è data dalla 138 sua struttura tripartita; ogni Stato vi partecipa con due rappresentanti del governo, un rappresentante dei lavoratori e uno dei datori di lavoro, garantendo così un dialogo allargato . Il tripartitismo è richiamato dalla 139 Dichiarazione di Filadelfia del ’44 sugli scopi e gli obiettivi dell’ILO, che prevedeva la cooperazione tra le parti datoriali e i rappresentanti dei lavoratori e dei governi per promuovere il bene comune.

La Costituzione dell’ILO, peraltro, non prevede norme a carattere statutario sul funzionamento dell’istituto specializzato delle Nazioni Unite, ma i principi generali del diritto del lavoro. L’ILO stesso determina i programmi statali di avvicinamento progressivo agli standard necessari per rendere reali i principi perseguiti. Le normative ILO, pertanto, non hanno efficacia diretta per gli Stati che ratifichino le Convenzioni dell’Organizzazione, né gli Stati hanno la possibilità di apporre riserve. La mancanza di attuazione da parte di uno Stato delle normative volte a creare un lavoro realmente umano nella visione di interdipendenza che esiste tra gli Stati può portare a vanificare le politiche adottate da uno Stato per migliorare le condizioni di lavoro delle persone. Purtroppo, i costi di produzione di un determinato bene riguardano anche le politiche volte allo sviluppo sociale. Come si dirà meglio tra breve, l’ILO è intervenuta attraverso la Dichiarazione del ’98 per stabilire quali diritti dei lavoratori non possano essere compressi nelle attività produttive e di scambio

Art. 19 Cost. ILO. 138

V. http://www.ilo.org/global/about- the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/ 139

internazionale.

Il Gruppo di lavoro sulla dimensione sociale della liberalizzazione del commercio internazionale (costituito in seno all’ILO) è un organo sussidiario del Consiglio di Amministrazione, con il compito di contribuire a evidenziare i limiti all’interferenza che può avere il diritto del commercio sul diritto internazionale del lavoro. L’OMC ha voluto evitare di sanzionare alcune modalità concorrenziali mediante l’inclusione di una clausola sociale nell’Accordo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, in italiano Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio) che tuttavia, all’ art. XX, prende in considerazione il miglioramento delle condizioni di vita, la realizzazione del pieno impiego e la crescita del reddito reale; obiettivi propri dell’ILO.

La Carta dell’Avana prevedeva che gli Stati dovessero tenere conto dei 140 diritti riconosciuti ai lavoratori e che fosse un interesse comune per gli Stati il perseguimento di norme del lavoro che considerassero condizioni salariali e lavorative migliori in base alla produttività, aggiungendo che condizioni di lavoro non dignitose avrebbero creato problemi agli scambi internazionali (art. 7, cap. II). Poiché la Carta dell’Avana non è mai entrata in vigore, la competenza nel definire tali principi è rimasta in capo all’ILO.

Non esiste un collegamento tra l’ILO e l’OMC, se non considerando la disciplina del dumping che accomuna le due organizzazioni. Il fenomeno del dumping sociale va considerato dal punto di vista del nesso di causalità che esiste tra la produzione di un bene in presenza di tutele dei lavoratori, l’esportazione del bene prodotto a tali condizioni e il danno sociale ed economico per lo Stato importatore. La differenza di valore nominale tra beni di identica natura e fattura, prodotti in diversi Stati, non è garanzia di dumping

La Conferenza sul commercio e l'occupazione, tenutasi a L'Avana tra il 21 novembre 140

1947 ed il 24 marzo del 1948, si concluse con l’elaborazione di un accordo, denominato Carta dell'Avana. La Carta era formata da 106 articoli, che segnalavano la necessità di aumentare gli scambi commerciali a livello internazionale e migliorare l'occupazione e il tenore di vita nei paesi aderenti con particolare riguardo allo sviluppo economico nelle zone arretrate. La Carta non entrò mai in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

sociale in quanto possono essere molteplici i fattori che hanno inciso sul prezzo finale di un bene, compresa la monetizzazione delle materie prime. Stando a quanto analizzato dal gruppo di lavoro della liberalizzazione del commercio internazionale, in caso di violazione di diritti dei lavoratori, una volta proposto una denuncia ex art. 26 Cost. ILO, una commissione d’inchiesta avrebbe una competenza preliminare nell’accertamento della violazione delle Convenzioni ILO. L’OMC interverrebbe solo in un secondo momento per riequilibrare gli scambi commerciali tra gli Stati. Le Convenzioni aventi natura promozionale conferiscono un obbligo per l’ILO di promuovere la ratifica delle Convenzioni fondamentali e l’applicazione dei Core Labour Standards, svolgendo anche attività di consulenza. Gli Stati devono presentare rapporti annuali sulla base delle procedure periodiche previste dall’art. 19 n.5 lett. e), del Rapporto globale per gli Stati che non hanno ratificato le Convenzioni e ex art. 22 Cost. per gli Stati ratificanti su ogni singola macroarea considerata dalla Dichiarazione: la libertà di associazione sindacale, il lavoro minorile, il lavoro forzato, la discriminazione. Gli obblighi previsti nelle Convenzioni c.d. promozionali per gli Stati consistono nell’attuare legislativamente quanto in esse previsto contribuendo così anche alla formazione di uno jus cogens.

Le convenzioni c.d. promozionali esorbitano da quella che sarebbe lper gli Stati consistono nell e ex art. 22 Cost. per gli Stati rati; ne sono un esempio le norme che arrivano a promuovere la parità di retribuzione tra i sessi, così come il superamento degli aspetti discriminatori in materia di impiego nelle professioni . 141

Una tematica interessante è costituita dall’estrapolazione di quelle che sono le norme internazionali del lavoro, atte a universalizzare il concetto di sviluppo sociale sostenibile formalizzato dall’ILO attraverso la nozione di “decent

Le Convenzioni n. 100 e n. 111 ben rappresentano le c.d. Convenzioni promozionali, la 141

cui attuazione non dipende esclusivamente dagli Stati, ma anche da fattori esterni; v. tra gli altri, BARTOLOMEI DE LA CRUZ H. in The International Labour Organisation, The

work”.

Una volta assodato il riconoscimento della competenza settoriale dell’ILO in materia di diritti dei lavoratori, che si è andata esplicitando attraverso la vasta produzione normativa dell’istituto stesso, bisogna operare un distinguo tra gli strumenti che costituiscono degli obblighi positivi per gli Stati e quelle che riconoscono i diritti direttamente tutelabili dal singolo individuo . 142

La dottrina è arrivata ad “accettare” il legame tra il lavoro e la dignità umana, creando conseguentemente la strada per la tutela dello stesso all’interno del sistema della protezione internazionale dei diritti umani . 143