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6. I Core Labour Stadards (CLS).

6.4. La libertà sindacale e la contrattazione collettiva.

Come già anticipato, le norme dell’ILO offrono una tutela più ampia e specifica rispetto a quelle dei Patti del ’66, dal contenuto più generale. Le norme dell’ILO hanno inoltre un valore prevalente per la loro maggiore specificità proprio perché i Patti delineano l’intera categoria dei diritti umani, dei quali uno è il diritto del lavoro comprensivo anche della libertà sindacale, che garantisce il dialogo tra le parti sociali. Tale principio, che involge uno spaccato della nozione di “decent work”, verrà analizzato, quale espressione della libertà di associazione e di contrattazione collettiva, sia attraverso le norme a carattere universale, sia attraverso le norme a carattere regionale europeo, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La libertà sindacale, cioè la libertà per tutte le persone di costituire e di aderire a un sindacato al fine del perseguimento di uno scopo comune, può essere considerata un aspetto del diritto della libertà di riunione e di associazione. Tale diritto individuale a esercizio collettivo viene postulato e tutelato nelle norme a portata generale dagli artt. 4 e 23 della Dichiarazione Universale dei

Diritti dell’Uomo e dall’art. 12 della Carta di Nizza; in quelle a carattere settoriale, dalla Costituzione ILO e dalla Convenzione n. 87; in quelle relative ai diritti civili e politici dall’art. 11 CEDU e dagli artt. 1 e 22 dei Patti del ’66; e in quelle riferite ai diritti economici e sociali dall’art. 8 dei Patti e dall’art. 5 della Carta Sociale Europea. Dal ventaglio di norme succitate emerge come la libertà sindacale sia un crocevia di diritti civili e politici come di diritti economici e sociali, che permette l’affermarsi del diritto del lavoro quale diritto in continua evoluzione, grazie anche alla opera dei sindacati. Va sottolineato come la Corte Edu sia intervenuta numerose volte con riferimento all’art. 11 CEDU pronunciandosi conseguentemente anche sulla libertà di riunione e di associazione. La libertà di fondare un sindacato è connaturata al diritto di darsi delle regole proprie e di amministrarsi senza ingerenza alcuna da parte di terzi . La libera adesione a un sindacato sembra essere pertanto 155 pacifica. Tale fattispecie sembrerebbe sancita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, agli artt. 2 e 20, e - a livello regionale - anche nella Carta africana agli artt. 2 e 10, che prevede il divieto di far parte di un’associazione contro la propria libertà.

L’ipotesi di una libertà negativa a far parte di un sindacato ha incontrato diversi ostacoli. Dapprima nel caso inglese del c.d. closed shop, ove il prerequisito per l’assunzione presso un’impresa, era l’iscrizione a un certo sindacato; e la Corte di giustizia non mancò di riconoscere la libertà negativa sindacale, intesa quale libertà di non aderire ad alcun un sindacato . E in 156 seguito consacrò l’esistenza di tale diritto, senza però pronunciarsi sulla sua posizione di contraltare rispetto alla libera volontà di aderire a un sindacato . 157 La problematica non è di poco conto: la configurazione di tale libertà negativa nell’alveo del suo diritto positivo (la libertà di aderire a un sindacato),

Johansson/Suède, 7 maggio 1990, A. 65. 155

Young/Regno Unito, 13 agosto 1981, A. 44. 156

Sirgurjonsson/Islande, 30 giugno 1993, A. 264. 157

comporterebbe infatti degli obblighi positivi per gli Stati . L’art. 11 CEDU, 158 poiché si applica a dei diritti individuali ad esercizio collettivo, deve essere garantito dagli Stati che hanno l’obbligo di attuare tutte quelle misure necessarie volte al rispetto effettivo del diritto a non far parte di un sindacato. La libertà sindacale è un’espressione dell’autonomia decisionale della persona. Sembrerebbe trasparire da tale accezione dell’art.11 un altro aspetto della libertà sindacale, quale appunto è la libertà di espressione e il conseguente obbligo, per gli Stati, di proteggere le opinioni personali dei cittadini . La 159 Corte aveva posto delle condizioni alla pratica degli accordi di monopolio sindacale quali la libertà di pensiero, coscienza e religione, il genuino consenso degli aderenti e non la progettazione del conseguimento di un’opportunità lavorativa o meno. Ormai, secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte di Giustizia, tali monopoli non sono più considerati necessari per assicurare la tutela effettiva della libertà sindacale.

Così come la persona ha il diritto di aderire o meno a un determinato sindacato, bisogna chiedersi se un sindacato possa o meno rifiutare un lavoratore per una questione ideologica o politica. Il diritto per i sindacati di scegliere liberamente i propri associati è stato riaffermato dalla Corte nella valutazione di un caso di divergenza tra gli ideali politici perseguiti dall’associazione dei lavoratori e quelli di un prestatore di lavoro . La Corte 160 europea dei diritti dell’uomo ha più volte omesso di riconoscere la libertà sindacale quale diritto autonomo e specifico e non derivato dalla libertà di riunione e di associazione . L’art. 11 della CEDU prevede il diritto sindacale 161 ma non specifica alcunché dal quale si possa evidenziare il margine di

V. Gustafsson/Svezia, 25 aprile 1996. 158

Soresen più uno/ Danimarca, 11 gennaio 2006. 159

ASLEF/Regno Unito, 27 febbraio 2007. 160

Schmidt/Svezia, 6 febbraio 1976, A. 2; Young/Regno Unito, 13 agosto 1981, A. 44. 161

apprezzamento degli Stati. In tal senso giova citare la generalità e la vaghezza di quanto enunciato persino nella Carta sociale europea agli artt. 5 e 6. Non viene tutelata specificamente nessuna delle modalità di esercizio del diritto alla libertà sindacale: né un diritto alla consultazione sindacale, né alla negoziazione e alla conclusione di accordi collettivi di lavoro, né alla retroattività di un accordo collettivo vantaggioso per i lavoratori., nè allo sciopero. L’assenza di garanzie specifiche non implica però l’assenza di controlli; lo Stato può scegliere liberamente i mezzi, sempre entro i limiti dell’art. 14 CEDU.

La Carta sociale europea, all’art. 6, prevede lo sciopero inquadrandolo quale diritto derivato dal più ampio diritto alla negoziazione collettiva, quale modalità di condotta della stessa, che incontra il proprio limite nelle norme imperative dello stato come d’altra parte è previsto nei Patti del ’66, al cui art. 8 si afferma che il diritto di sciopero è “esercitato conformemente alle leggi di ogni stato”. Sugli stati grava un obbligo di risultato; è stata la Corte ad affermare che la legislazione nazionale deve permettere ai sindacati di poter lottare per la difesa degli interessi dei propri membri, garantendogli il diritto di essere ascoltati, al fine di far conoscere le proprie rivendicazioni . La Corte 162 ha operato un’incessante interpretazione estensiva dell’art. 11 CEDU, al fine di garantire le modalità di esercizio del diritto sindacale. Il diritto alla negoziazione collettiva è stato ammesso in una prima fase implicitamente, costituendo in capo agli Stati l’obbligo positivo di vigilare affinché i membri di un sindacato possano ricorrere a un loro rappresentante che tratti con i datori di lavoro . In un secondo momento ha affermato che il diritto alla 163 negoziazione collettiva ha quale corollario il diritto alla libertà sindacale. Il diritto sindacale viene individuato quale mezzo essenziale per garantire gli interessi dei lavoratori . La Corte, nell’enunciare tale interpretazione 164

Sindacato nazionale di polizia belga/Belgio, 27 ottobre 1975, A. 19. 162

Wilson/Regno Unito, 2 luglio 2002. 163

Demir/Turchia, 12 novembre 2008, Gr. Ch, p. 155 e 157. 164

evolutiva dell’art. 11, si è avvalsa dell’orientamento del Comitato europeo dei diritti sociali con riferimento all’art. 6 par. 1 della Carta sociale europea e della Convenzioni n. 98 e 151 dell’ILO. Un percorso analogo ha interessato il diritto di sciopero. La Corte europea difatti non ha incluso tale diritto tra le libertà sindacali, per poi affermare, in un’importante pronuncia, che lo sciopero rappresenta una delle più importanti espressioni di tali diritti sanciti dalle Convenzioni dell’ILO e dalla Carta sociale europea165 166. Numerosi sono stati gli interventi della Corte nel riaffermare che il divieto di sciopero imposto dagli Stati ai sindacati costituisca un’ingerenza nell’esercizio del diritto garantito dall’assunto dell’art. 11 CEDU . Di rilievo anche la posizione 167 assunta dalla Corte in merito all’esclusione della punibilità di un lavoratore, attraverso una sanzione disciplinare, per aver legittimamente partecipato a un’attività sindacale consistente in uno sciopero . 168

7. Interazioni tra il diritto internazionale del lavoro e del commercio e il