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Il ruolo della Responsabilità Sociale dell’Impresa per le multinazionali alla luce delle strategie normative di garanzia dei Core

1. Le fonti normative della Responsablilità Sociale dell’Impresa.

1.1. Il ruolo della Responsabilità Sociale dell’Impresa per le multinazionali alla luce delle strategie normative di garanzia dei Core

Labour Standards.

La questione di una responsabilità delle imprese multinazionali si stia progressivamente affermando come uno dei temi fondamentali del diritto internazionale, tuttavia non è individuabile un “sistema” di fonti di diritto internazionale sulla RSI. L’adozione da parte dei singoli Stati di una regolamentazione in materia non può che essere concepita come prodromica alla coordinazione tra i vari ordinamenti in un sistema di gestione della

Si riportano di seguito l’obbiettivo 12 volto a garantire modelli sostenibili di produzione e 29

di consumo che al sotto obbiettivo 12.6 incoraggia “le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali”. L’obiettivo 17, riguardante il commercio precisa la finalità: al punto 10 di “promuovere un sistema di scambio universale, regolamentato, aperto, senza discriminazioni e multilaterale sotto il controllo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso negoziazioni nell’ambito dell’Agenda di Doha per lo Sviluppo”; all’11 di “incrementare considerevolmente le esportazioni dei paesi emergenti e, entro il 2020, raddoppiare la quota delle loro esportazioni globali; al 12 di “realizzare tempestivamente per i paesi meno sviluppati un accesso al mercato libero da dazi e quote su basi durevoli, coerente con quanto deciso dall’Organizzazione Mondiale del Commercio, assicurando che le regole preferenziali applicabili alle importazioni dai paesi meno sviluppati siano semplici e trasparenti e contribuiscano a facilitare l’acceso ai mercati”. Vengono anche stabiliti degli strumenti di attuazione e Partenariato Globale dato l’impatto sociale ed economico che le imprese multinazionali hanno a livello mondiale. Il punto 67 prevede difatti che “l’attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l’innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Riconosciamo la varietà del settore privato, che varia dalle micro imprese alle cooperative, e alle multinazionali. Invitiamo tutte le imprese ad impiegare la loro creatività e la loro innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile. Promuoveremo un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative in corso applicabili in materia, come i Principi Guida per le Imprese e i Diritti Umani, le norme in materia di diritto del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e gli accordi chiave multilaterali sull’ambiente, per le parti dei suddetti accordi”

materia . 30

Le norme del diritto privato interno sono rivolte alle singole aziende che esercitano le proprie attività economiche all’interno dei territori statali e non possono pertanto essere applicate alle filiali o collegate delle imprese multinazionale che operano al di fuori di essi, poiché ne deriverebbe un’estensione extrastatale delle tutele risarcitorie in caso di danno.

Un’eccezione in tal senso è rappresentata dall’Alien Tort Statute del 1789 ove la norma prevede il diritto per gli stranieri di adire il giudice statunitense in caso di violazione di norme o di trattati degli Stati Uniti. Tale norma estenderebbe la competenza del giudice U.S.A. a chiunque abbia subito la lesione di un diritto garantito dal diritto internazionale, sia generale sia pattizio, da parte di un soggetto statunitense, quali a ben vedere possono essere le imprese multinazionali.

L’ATS ha iniziato a costituire, a far data dal 1980, a una fattispecie di responsabilità di impresa laddove veniva invocata dalle vittime di violazione dei diritti umani la competenza giurisdizionale del giudice U.S.A.

UN elemento di novità è fornito dalla recente novella del diritto francese che ha posto in capo all’impresa multinazionale un dovere di vigilanza sull’operato delle società collegate.

La legge n.399/2017, del 27 marzo del 2017, entrata in vigore in Francia nel 2018, stabilisce un dovere di vigilanza da parte della società capogruppo e delle società committenti. La normativa è volta a responsabilizzare le imprese multinazionali per le violazioni dei diritti umani che derivano dalle loro attività. Le imprese multinazionali hanno dato luogo a delle tragedie industriali ed ecologiche delle quali sono rimaste a lungo impunite ed è per queste ragioni che la normativa francese sta riscuotendo numerosi consensi. L’irresponsabilità delle imprese è dovuta da una parte dal mancato

Sul tema v., In argomento:. FORCESE C., Regulating Multinational Corporations and 30

International Trade Law, in BETHLEHEM D., McRAE D., NEUFELD R., VANDAMME I.

(eds.), The Oxford Handbook of International Trade Law, Oxford, 2009; CHOUCRI N.,

Corporate Strategy Towards Sustainability, in LANG W.(ed.), Sustainable Development and International Law, Dordrecht, Londra, 1995.

riconoscimento di una personalità giuridica del gruppo societario, dall’altra dalla frammentazione delle stesse su più territori nazionali . 31

Tutto ciò si è tradotto in una limitazione della responsabilità delle singole imprese, facenti parte del gruppo, in quanto ognuna avente un’autonoma soggettività giuridica, ancorata all’ordinamento nazionale ove ha la propria sede.

Per anni si è tentato di arginare tale situazione cercando di attribuire una qualche responsabilità alle imprese multinazionali, tuttavia la Francia sembra aver aperto la via, e così anche per l’Europa.

L’obbligo di vigilanza può esse scomposto in quattro fasi: identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi, monitoraggio . 32

Tale dovere per l’impresa multinazionale riguarda la fase della prevenzione dei rischi, quali la lesione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone così come dell’ambiente. Nella legge in esame viene precisato che l’obbligo di vigilanza interessi tutta la c.d. supply chain, cioè, il vincolo per l’impresa deve essere adempiuto lungo tutta la catena di creazione di valore.

La vigilanza è rimandata alla capogruppo poiché questa esercita un potere di controllo sulle società ad essa collegate ed è in ragione di tale assetto organizzativo che viene posta in capo ad essa tale obbligo.

Il diritto francese utilizza pertanto l’organizzazione interna dell’impresa multinazionale al fine di attribuire in base a questa delle responsabilità precise. L’impresa per ottemperare all’”obbligo di vigilanza” e chiamata ad attuare un “Piano di vigilanza”, stabilendone essa stessa le tecniche di reporting, ispezioni, meccanismi di allerta . 33

Il piano è un atto privato, che può essere sia negoziato con le organizzazioni

LAZARUS C. et al., L’entreprise face au droit, Litec, Paris, 1977. 31

HANNOUN C., Le devoir de vigilance des societies mères et enterprises donneuses 32

d’ordre après la loi du 27 mars 2017, in DS, 2017, 24.

SACHS T., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et sociétés donneuses 33

sindacali, sia elaborato unilateralmente mediante la consultazione di una rappresentanza dei lavoratori, e si estende alle imprese collegate che sono tenute ad osservare quanto ivi previsto anche in materia di diritti umani.

La legge francese sembrerebbe aver coniugato il diritto internazionale con le leggi nazionali, le norme statali con le regole privatistiche, e il concetto di responsabilità sociale dell’impresa 34

L’obbligo di vigilanza potrebbe dare luogo a tre tipologie di contenzioso: sul piano della vigilanza, sulle violazioni commesse dalla controllata, sul dovere di vigilanza transnazionale . 35

Il primo contenzioso deriverebbe direttamente da mancato ottemperamento all’obbligo di elaborare un Piano di vigilanza da parte della casa-madre. In tale caso, vi sarebbe la competenza esclusiva del giudice francese, in quanto foro del convenuto, cioè l’impresa multinazionale avente la sede legale in Francia. La violazione di un diritto fondamentale da parte di una controllata o affiliata non è considerato direttamente dalla nuova normativa, tuttavia il giudice competente, del luogo ove è stata commessa la violazione, potrebbe decidere per la riunione dei procedimenti civili, in virtù del dovere di vigilanza della società capogruppo.

Il terzo contenzioso è attinente proprio al dovere di vigilanza della casa madre, che travalica i confini nazionali, dovendosi attuare sulle società collegate, dando così vita a un vero e proprio obbligo di vigilanza transnazionale.

L’obbligo in esame tuttavia non è di garanzia e pertanto non determina un obbligo al risarcimento dei danni causati dalle collegate per la casa-madre, ma il diritto internazionale privato potrebbe fornire uno spunto si riflessione su un eventuale profilo di responsabilità in caso di insufficienza di vigilanza . 36

CHENEUR M., K. DE QUENAUDON R. (a cura di), La Rse saisie par le droit, Pédone, 34

Paris, Pedone, 2017, pag. 798.

DROUIN R.C. Le développement est du contentieux à l’encontre des entreprises 35

transnationales: quel rôle pour les devoir de vigilance? in DS, 2017, pag. 800.

PATAU E., Le droit de vigilance. Aspects de droit international privé, in DS, 2017, pag. 36

La questione della competenza giurisdizionale per gli Stati membri dell’U.E. è uniforme, ed è risolta attribuendo la competenza generale al giudice del domicilio del convenuto. La legge francese prevede la competenza del proprio giudice nazionale nei contenziosi per omissione di vigilanza, tuttavia è grazie alle regole generali sull’attrazione del foro dei corresponsabili a quello del convenuto, previste in ambito U.E., che le società collegate possono essere giudicate all’interno del medesimo procedimento.

Circa la natura della legge francese, che ha istituito il dovere di vigilanza, sono state formulate tre ipotesi: è una legge di polizia; è una normativa applicabile esclusivamente al diritto societario, una legge dotata unilateralmente di un campo di applicazione proprio.

In tale ultimo caso andrebbero determinate le regole di conflitto relative alla responsabilità contrattuale, stabilito se il dovere di vigilanza possa dare luogo a un risarcimento dei danni in caso di condotta attiva o anche omissiva, dovendosi dare spazio alla legge del luogo dell’evento che ha generato il danno. La trattazione della causa per il risarcimento del danno derivante dalla violazione del dovere di vigilanza avverrebbe così sul suolo francese.

La legge del 2017 rappresenta una risposta statale all’esigenza di controllare le attività delle imprese multinazionali, e offre un esempio di come “nel processo di costituzionalizzazione del loro potere gli Stati possano giocare un ruolo, soprattutto se prenderanno iniziative concrete e condivise” . 37

2. Le imprese multinazionali: problematica della soggettività