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La tematica della competenza territoriale anche alla luce della responsabilità civile delle imprese secondo il diritto regionale europeo.

L’esercizio della giurisdizione civile delle imprese multinazionali nell’ambito dell’Unione Europea è lasciata alle norme nel diritto interno di ogni singolo Stato membro e agli accordi tra gli Stati. 105

La Convenzione di Bruxelles e il Regolamento (CE) n. 44/2001 del 106 Consiglio del 22 dicembre 2000 (che ha stabilito le regole sulla competenza giurisdizionale, sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) attualmente sono il punto di partenza normativo dal quale far discendere una responsabilità per le imprese, che operano su più Stati in caso di violazione di diritti umani.

L’ermeneutica comunitaria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è giunta a riconoscere la competenza giurisdizionale civile degli Stati membri, qualora l’impresa multinazionale sia domiciliata nel territorio dell'Unione Europea, a prescindere dalla nazionalità della vittima e del luogo della violazione per la quale sia stato adito il giudice, e che di tale lesione si sia resa

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:NOT 105

h t t p : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / s m a r t a p i / c g i / s g a _ d o c ? s m a r t a p i ! c e l e x p l u s ! p r o d 106

protagonista la casa-madre o un’affiliata . Un’eccezione è rappresentata 107 dalla Gran Bretagna che non ammette la competenza dei propri tribunali nel caso in cui l’attore non sia domiciliato in un Paese U.E.. La normativa comunitaria prevede che la vittima possa domandare il ristoro dei danni subiti al giudice civile dello Stato membro nel quale si sono verificati i fatti lesivi, o abbia il domicilio la casa-madre o un’affiliata . La casa-madre può essere 108 citata in giudizio in uno Stato membro diverso da quello ove abbia il domicilio, qualora sia chiamata a rispondere per l’operato di una propria affiliata.

Il Regolamento prevede un altro caso in cui l’attore può citare in giudizio 109 quale convenuta la casa-madre, in uno Stato diverso da quello in cui questi sia domiciliato, per i fatti posti in essere da un’affiliata ed anche per fatti commessi al di fuori dello Stato membro, purchè la società collegata, o la

L’art. 2 co. 1 del Regolamento n. 44/2001 “le persone domiciliate nel territorio di un 107

determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro”. L’articolo 60 co. 1 del Regolamento chiarisce cosa s’intenda per domicilio in relazione alle persone giuridiche: “ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione centrale, oppure c) il suo centro d'attività principale”.

L’art. 5 co. 3, prevede che la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio di uno 108

Stato membro possa essere convenuta in giudizio in un altro Stato membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel Case C-51-97, Réunion

Européenne SA and others, [1998] ECR I-6511, paragrafo28 ha precisato che, laddove la

sede in cui l’evento dannoso che costituisca illecito civile doloso o colposo si sia verificato non corrisponda al luogo in cui l’evento stesso ha in concreto arrecato il danno, l’espressione ‘luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto’ di cui all’articlo 5 co.3 deve essere interpretato sia quale sede in cui il pregiudizio si è verificato, sia quale luogo in cui si è stato posto in essere l’atto che vi ha dato origine.

L’art. 5 co.5 prevede che: “qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una 109

succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata”. L’ermeneutica della Corte di Giustizia delle Comunità Europee è chiara laddove statuisce dapprima che: “a legal entity etablished in [a Member State] maintains no

dependent branch, agency or other establishment in another [Member State] but nevertheless pursues its activities there through an independent company with the same name and identical management which negotiates and conducts business in its name and which it uses as an extension of itself”, nel caso ECJ, 18 Dec. 1987, Case 218/86, SAR

Schotte GmbH, 1997 ECR 4905, paragrafo 17. per poi affermare anche che: “undertakings

may form part of the operations of an ancillary establishment within the meaning of Article 5(5) of the Convention even though they are to be performed outside the Contracting State where it is situated, possibly by another ancillary establishment”, nel caso C-439/93,

succursale, vi abbia il domicilio.

Il Regolamento Roma II (un passo decisivo nell’armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato sulle obbligazioni extracontrattuali e sull’uniformità del diritto applicabile negli Stati dell'Unione Europea in materia di responsabilità civile) interviene sulla lex loci delicti, precisando che dovrà essere applicata la legge dello Stato membro nel quale si è verificato l’illecito civile, sia esso colposo o doloso, e l’atto presupposto del fatto lesivo o una concausa che ha determinato la lesione di un diritto.

Il Parlamento Europeo si è espresso a favore dell’applicabilità della Convenzione di Bruxelles in caso di violazioni di diritti umani nei PVS da parte delle imprese multinazionali dell’Unione Europea, poiché “stabilisce la competenza dei tribunali degli Stati membri dell'Unione per le controversie di cui sono oggetto imprese registrate o domiciliate nell'Unione con riferimento a danni causati in paesi terzi; chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'applicazione del principio di extraterritorialità da parte di tribunali negli Stati membri dell'Unione; invita gli Stati membri ad inserire tale principio dell'extraterritorialità nella loro legislazione ”. 110

Da una parte il regolamento (CE) n. 44/2001 prevede la competenza internazionale dei giudici e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, dall’altra il Regolamento di Roma è intervenuto sull’armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato. Sembrerebbe vigere pertanto la lex loci delicti, superando così i limiti territoriali unionali, e quelli giuridici del forum non conveniens, poiché in contrasto con il principio della certezza del diritto enunciato nella Convenzione di Bruxelles, in quanto porterebbe a un’applicazione non omogenea del diritto privato tra gli Stati membri dell’U.E..

Due casi britannici 111 sono emblematici delle criticità rappresentate

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002- 110 0278+0+DOC+XML+V0//IT http://www.business humanrights.org/Categories/Lawlawsuits/Lawsuitsregulatoryaction/ 111 LawsuitsSelectedcases/CapeG encorlawsuitsreSoAfrica.

dall’eccezione del forum non conveniens: il caso Connelly v. R.T.Z. Corporation plc e il caso Lubbe v. Cape plc.475. Nel primo un dipendente di un’affiliata operante in Namibia citò, innanzi ai giudici britannici, la casa- madre, in quanto ivi domiciliata, per aver sviluppato un tumore imputabile all’attività lavorativa di estrazione mineraria. In grado d’Appello il giudice rigettò l’eccezione del forum non conveniens per ragioni di giustizia sostanziale, riguardante il giusto processo, stabilendo definitivamente la competenza del giudice britannico. Il secondo caso, sempre per il mancato rispetto nelle norme europee in materia di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, vide nuovamente competente il giudice britannico sia in ossequio del principio del diritto della vittima di un illecito ad un equo processo, sia per il fatto che l’impresa multinazionale, in Namibia, avrebbe dovuto applicare gli standard che la casa-madre seguiva in Gran Bretagna. Per una decisione della capogruppo erano stati imposti degli standard differenti, in violazione dei diritti alla salute e all’integrità fisica dei lavoratori impiegati, nell’affiliata che operava in Sud Africa.

Un ulteriore caso di mancato rispetto degli standard di sicurezza del luogo di lavoro da parte di un’affiliata, posta in un territorio extra UE, e di una casa- madre avente sede in Gran Bretagna, è rappresentato dal Ngcobo and others v. Thor Chemicals Holdings Ltd. and other, del 1995. I lavoratori citarono in giudizio la casa-madre britannica che eccepì il forum non conveniens. I giudici britannici riconobbero la propria competenza sulla circostanza che, ancora una volta, il mancato ottemperamento delle norme sulla sicurezza erano da imputarsi alla casa-madre che, non avendo vigilato sull’attività nella filiera di produzione, si era resa responsabile dell’operato della propria affiliata sul suolo africano. Di qui si evince il dovere per la casa-madre, domiciliata nell’U.E. di far osservare, il rispetto dei propri standard dalle affiliate, collegate, anche qualora operino in territori extra U.E..

La possibilità per i giudici britannici di applicare il principio del dovere di diligenza da parte della casa-madre per le azioni poste in essere delle proprie

affiliate su territori extra U.E. è di non poco conto, in quanto la frammentazione della soggettività giuridica delle corporation aveva creato non poche problematiche sul come poter affermare l’esistenza in capo a una multinazionale di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale qualora operasse in un PVS.

In vari Stati dell’Unione Europea, inoltre, sta prendendo piede l’imputabilità delle persone giuridiche per violazione del dovere di vigilanza sull’operato dei propri lavoratori dipendenti e apicali. Il Codice di procedura penale italiano è stato riformato in tal senso nei primi anni del 2000, come diverse normative degli Stati dell’Unione Europea ( va precisato peraltro che la Corte penale internazionale non può pronunciarsi sulle attività poste in essere dalle persone giuridiche quali sono le imprese multinazionali).

Le violazioni dei diritti umani da parte di un’impresa multinazionale europea e operante all’estero e la Corporate social responsibility sono al centro delle tematiche che interessano l’Unione Europea poiché già nel 1977 vide la luce il “Codice di condotta per le imprese europee che operano in Sud Africa” 112 sempre quale strumento non vincolante, perché di soft law, per le imprese che si assumevano l’obbligo di redigere un rapporto annuale sullo stato di attuazione dei principi promossi nel Codice e senza strumenti di controllo e sanzioni in caso di inadempimento, tant’è che nel 1993 non venne più osservato. La Commissione Europea si fece promotrice del Libro Verde 113 sulla “responsabilità sociale d’impresa” e delle Comunicazioni sulla “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile”, COM (2002) 347, 2 luglio 2002 e sul “partenariato per la crescita e l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese”, COM (2006) 136, 22 marzo 2006. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato come l’adesione delle imprese su base

Code of Conduct for European Community Companies with Subsidaries, Branches or 112

Representation in South-Africa, in International Legal Materials, 1985.

Green Paper - Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 113

volontaria fosse del tutto insufficiente ad arginare il fenomeno delle violazioni dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali, fermo restando quanto anzi detto con riferimento alle istanze risarcitorie per danni.

Come anticipato, in Europa è stato superato recentemente il principio societas delinquere non potest tramite l’adozione ad esempio della direttiva 2008/99/ CE sulla tutela penale dell’ambiente e della direttiva 2005/35/CE sull’inquinamento provocato dalle navi in un contesto ove si tende a introdurre dei meccanismi di controllo in un processo di responsabilizzazione non solo civilistica ma anche penale delle imprese multinazionali.

La responsabilità civile delle imprese multinazionali per violazione dei diritti umani e danni ambientali è già stata individuata nella lesione diritto alla salute laddove, a proposito del foro non conveniens, è stato necessario fare riferimento ai casi britannici . La Corte di Giustizia delle Comunità Europee 114 in una sentenza , ha escluso una deroga circa il criterio del domicilio del 115 convenuto per la necessità di assicurare la certezza e l’uniformità del diritto applicabile . 116

In Europa, al momento sono due gli Stati, Gran Bretagna e Francia, che hanno previsto degli obblighi di vigilanza in capo alle imprese multinazionali per l’operato delle proprie affiliate, in violazione dei diritti umani e della salute e della sicurezza delle persone, tuttavia è al diritto francese che si deve un contributo legislativo che si auspica possa essere preso d’esempio dagli altri Stati membri dell’U.E..

Court of Appeal, Connelly v. RTZ Corp Plc (No.1), [1996] Q.B. 361, del 18 agosto 1995; 114

House of Lords, Connelly v. RTZ Corp Plc (No.2), [1998] A.C. 854, del 24 luglio 1997; Queen’s Bench Division, Connelly v. RTZ Corp Plc (No.3), [1999] C.L.C. 533, del 4 dicembre 1998, Court of Appeal, Ngcobo v. Thor Chemicals Holdings Ltd, 1995 WL 1082070, del 9 ottobre 1995; Court of Appeal, Sithole v. Thor Chemicals Holdings Ltd, 1999 WL 477489, del 3 febbraio 1999.

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Owusu c. Jackson, causa C-281/02, del 1 115

marzo 2005.

BANDERA M., La sentenza Owusu, il forum non conveniens e i conflitti di giurisdizione 116

tra Stati membri e Stati terzi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2007,

p. 1025, CUNIBERTI G., WINKLER M., Forum non conveniens e Convenzione di

Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia, in Diritto del commercio