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Il coordinamento tra codice delle assicurazioni e codice del consumo

CAPITOLO I L’evoluzione della legislazione italiana in ambito assicurativo

1.6 Il coordinamento tra codice delle assicurazioni e codice del consumo

Il tema della tutela dei consumatori, di derivazione prettamente comunitaria, stava alla base del progetto di redazione del codice delle assicurazioni private, tant’è che già nella Legge di Semplificazione del 200176 e nel parere del Consiglio di Stato del febbraio

200577 si fa ampio riferimento alla protezione della parte contrattuale più debole, sia dal

punto di vista della trasparenza che dell’informativa contrattuale.

Con l’introduzione del codice delle assicurazioni private questa propensione alla protezione della parte contrattuale debole trova la sua applicazione nell’art. 3, venendo riconosciuta come la principale tra le finalità della vigilanza, e nell’art. 5, dove veniva stabilito che l’ISVAP aveva il potere fare ciò che era necessario per garantire tale proposito78.

Da un’analisi approfondita del codice delle assicurazioni private appare evidente che la tematica della relazione con i consumatori avvolge l’intero codice guidando la stesura delle sezioni più innovative, al punto che buona parte della dottrina non fa distinzione tra i termini “assicurato” e “risparmiatore”, e anzi accusa neanche troppo velatamente il neo-

Nel C.A.P., infatti, è la figura dell’assicuratore che è chiamata a verificare che le informazioni rilasciate dall’assicurato siano sufficienti a delineare un quadro completo delle sue esigenze (art. 183, co.1, CAP), così M. IRRERA, op. cit., p. 130.

75 E. FERRANTE, op. cit., p. 488; M. IRRERA, op. cit., pp. 130-131.

76 Si fa preciso riferimento alla legge 29 luglio 2003, n. 229 in cui all’art. 4, comma 1, lettera b) che richiama

la tutela dei consumatori «sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto» con particolare considerazione alla «correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio».

77 Si fa preciso riferimento al Parere del Consiglio di Stato, 14 febbraio 2005, n. 11063, punto 16. che

precisa che al Titolo XII che «disciplina le regole di trasparenza e di correttezza informativa nell’offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e vita» in conformità a quanto disposto dal principio direttivo esposto dall’art. 4, comma 1, lettera b) della delega, concerne la protezione «dei consumatori, e in generale dei contraenti deboli», così Cons. St., Parere 14 febbraio 2005.

78 In tal senso F. SANTI, Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, Giuffrè, Milano, 2009,

codificatore di non essersi direttamente avvalso della locuzione “consumatore assicurativo”79.

Tuttavia, l’interrogativo che ne è conseguito fu attinente al fatto se l’utilizzo dell’espressione consumatore nell’ambito del linguaggio giuridico influisse in qualche modo nella valutazione della normativa da attuare.

Circoscrivendo tale discorso alle prescrizioni del codice delle assicurazioni private, il termine “consumatore” rivela un «indirizzo di politica del diritto»80 ma è superfluo nella

scelta della disciplina da adottare poiché non permette di stabilire una precisa distinzione, a livello di assicurati o contraenti, tra coloro che sono consumatori81.

Al contrario, quando l’attribuzione del cliente assicurativo come “consumatore” richiede l’applicazione non solo delle norme del codice delle assicurazioni ma anche di quelle del codice del consumo, nel suddetto caso la nozione di consumatore rappresenta un fattore vincolante per valutare se far ricorso o meno alla specifica disciplina.

Il Codice del Consumo82, coevo al codice delle assicurazioni private, è anch’esso stato

introdotto, al pari di quest’ultimo, in esecuzione di una serie di direttive di matrice comunitaria e rappresenta la principale linea di arrivo in tema di tutela dei consumatori. La finalità di tutela del cliente, giudicato da sempre come parte vulnerabile del contratto, ha messo in relazione i due Codici, per cui nonostante i profili di contraente e assicurato espressi nel CAP non trovino corrispondenza nella figura del consumatore definita dal Codice del Consumo, la loro area di sovrapposizione è innegabile, al punto che ne deriva «un concorso di discipline e di competenze di vigilanza che non sembra corrispondere ad esigenze di necessità»83.

79 M. ROMA, Codice delle assicurazioni. Novità e prospettive in tema di tutela dell’assicurato-

consumatore, Dir. econ. ass., 2007, p. 107 ss.

80 F. SANTI, op. cit., p. 124.

81 A livello bancario si era già assistito ad una problematica simile concernente l’ingerenza della materia

delle clausole abusive con le leggi speciali circa la trasparenza bancaria. Tale circostanza portò alla precisa demarcazione della figura del “cliente” in modo da distinguerla facilmente da quella di “consumatore”, così F. SANTI, op. cit., p. 124.

82 Il Codice del Consumo, in Italia, venne introdotto con il d.lgs. del 6 settembre 2005, n. 206, a norma

dell’art. 7 della legge delega n. 229/2003, in attuazione delle direttrici europee.

1.6.1 La figura dell’assicurato - consumatore

Il punto critico da cui muove la differenza nel campo di applicabilità tra i due codici, sta nella diversa concezione con cui vengono definiti i profili dell’assicurato (o contraente) e del consumatore.

L’art. 3 del Codice del Consumo definendo in maniera rigorosa la figura del consumatore e indicandolo come «la persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», aveva circoscritto il campo soggettivo di applicazione della materia, escludendo dalla stessa tutti i contraenti che avessero stipulato un contratto per l’esercizio della professione, seppur esterne al profilo specifico e tecnico, poiché sarebbero stati ritenuti “professionisti” e non “consumatori”.

All’opposto il campo di applicabilità a prima vista completo del codice delle assicurazioni poteva far pensare alla inservibilità di avvalersi del codice del consumo, tesi confutata dalla sostanziale discordanza degli ambiti soggettivi dei due Codici.

Infatti, mentre il codice delle assicurazioni private ha particolare considerazione del contraente nel contratto (o prodotto) assicurativo, il Codice del Consumo si occupa della figura del consumatore che effettua l’azione consumeristica per finalità estrinseche da quelle legate alla sua professione.

Qualora l’assicurato (o contraente) dovesse venire annoverato nella definizione di consumatore, così come definito a norma dell’art. 3 cod. cons., le norme del Codice del Consumo, così come disposto dagli artt. 127 e 135 del cod. cons. ammettono l’adottabilità delle leggi del CAP84, e parimenti, se sussistono le premesse, la protezione disciplinata

nel Codice del Consumo ben si confà all’assicurato (o contraente).

Nell’ipotesi, poi, che insorga un concorso fra le prescrizioni dei due sistemi protettivi, all’assicurato-consumatore andranno attuate le norme che si predispongano ad una tutela più adeguata e confacente ai suoi diritti, cosicché in caso di cumulo normativo è lo stesso

84 Gli artt. 127 co. 1 e 125 co. 1 del cod. cons. congiuntamente disposti statuiscono che la protezione a

favore della parte contrattuale debole disciplinata dal Codice del Consumo non può in alcun modo ostacolare l’attuabilità delle norme del CAP, in quanto non è nella posizione di poter eliminare o circoscrivere «i diritti attribuiti allo stesso soggetto da altre norme dell’ordinamento giuridico», così F. SANTI, op. cit., p. 126; E. PIRAS, Le polizze variabili nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2011, p. 70.

assicurato ad appellarsi alla legge che predilige, o in mancanza, sarà il giudice a stabilire quale sia la norma più adeguata85.

85 E. PIRAS, op. cit., pp. 70-71; F. SANTI, op. cit., pp. 12-126; P. CORRIAS, La disciplina del contratto

di assicurazione tra codice civile, codice delle assicurazioni e codice del consumo, in Resp. Civ. prev.,