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Le regole di trasparenza, correttezza e diligenza nel rapporto assicurativo

CAPITOLO II La forma del contratto e la trasparenza del rapporto assicurativo

2.4 Il riequilibrio dell’asimmetria informativa nel codice delle assicurazioni private

2.4.1 Le regole di trasparenza, correttezza e diligenza nel rapporto assicurativo

Al fine di armonizzare la disciplina assicurativa con quella bancaria e finanziaria, e ricalcando pressoché il contenuto dell’art. 21 t.u.f., l’art. 183 cod. ass. introduce delle

disposizioni innovative, andando ad individuare una serie di comportamenti che le imprese di assicurazione e gli intermediari sono chiamati ad adottare in modo continuativo nello svolgimento quotidiano della loro attività171.

L’art. 183 cod. ass. rubricato per l’appunto «regole di comportamento e protezione dell’assicurato»172 fissa delle prescrizioni che fino ad allora non erano mai state deliberate

per i prodotti assicurativi, nonostante l’organo di vigilanza avesse già introdotto parte delle decisioni adottate dal legislatore nelle Circolari n. 533/2004 e 551/2005173.

L’elevato tecnicismo della materia assicurativa, unitamente all’esigenza di dar vita ad un sistema che seguisse pari passo l’evoluzione dei mercati finanziari, imposero al legislatore di formulare l’articolo in questione in modo ampio e generale, e di rimettere, invece, all’Istituto di Vigilanza la promulgazione di norme specifiche.

In particolare, la lettera a) del primo comma dell’art. 183 cod. ass. stabilisce che il contraente forte, nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti, debba comportarsi secondo i criteri di diligenza, correttezza e trasparenza in modo da tutelare l’assicurato.

Sebbene a questi tre canoni venga attribuita importanza principalmente in ordine alla protezione del singolo contraente-assicurato, il presupposto di mutualità che contraddistingue l’attività assicurativa fa sì che siano indirettamente strumentali anche alla tutela degli interessi di tutti gli assicurati dell’impresa.

Rispetto alla funzione tradizionalmente attribuita dal codice civile ai canoni di correttezza e diligenza, il codice delle assicurazioni private delle assicurazioni gliene attribuisce una certamente più ampia174.

A livello codicistico, infatti, la diligenza (art. 1176 c.c.) individua l’impegno richiesto al debitore nell’osservanza degli obblighi a suo carico, mentre la correttezza (o buona fede) (artt. 1175 e 1375 c.c.) con riferimento alla prestazione, obbliga il debitore a compiere

171 Così A. DI AMATO, Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato, in S. AMOROSINO,

L. DESIDERIO, Il nuovo codice delle assicurazioni, Commento sistematico, Giuffrè, Milano, 2006, sub. art. 183, p. 375; C. CAVALIERE, Obblighi di informazione, in M. BIN (a cura di), Commentario al codice

delle assicurazioni, CEDAM, Padova, 2006, sub. artt. 185-187, p. 596.

172 A seguito dell’ultimo aggiornamento del codice delle assicurazioni private, in vigore dal 1° ottobre 2018,

la rubrica è stata modificata dall’espressione «regole di comportamento».

173 La circolare n. 551 dell’1 marzo 2005, relativa a «disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di

assicurazione sulla vita» tratta la disciplina della trasparenza e introduce norme comportamentali a cui gli intermediari devono aderire con riferimento alle assicurazioni vita.

tutte le attività, anche non immaginate (e tanto meno immaginabili) al momento della stipula del contratto, necessarie per osservare l’interesse, a cui la controparte negoziale mira attraverso l’esecuzione del negozio.

In tale ottica, ciò che risultava comune ad entrambe le clausole generali era l’osservanza degli interessi del creditore e il conseguente adeguamento delle stesse alle specifiche necessità della parte negoziale attiva, prospettiva che venne ribaltata con l’introduzione del Codice delle assicurazioni private, e in particolare dell’art. 183 cod. ass175.

Il fatto che nel codice delle assicurazioni private cambiò il modo di intendere la figura dell’operatore professionale, che passò da parte contrattuale debole a soggetto depositario di un bagaglio di conoscenze di non facile acquisizione, ridimensionò la prassi volta al riequilibrio della posizione tra gli operatori.

Si ritenne che fosse possibile eliminare l’asimmetria informativa solamente gravando la parte contrattuale forte di più efficaci obbligazioni di protezione delle posizioni di contraente e assicurato.

La correttezza è, quindi, da intendersi come clausola generale che completa il rapporto tra le due parti contrattuali, che devono operare favorendo l’interesse del contraente- assicurato, e più in generale di tutto il sistema.

Il rigore, il cui valore si estende anche alle relazioni economiche extracontrattuali, non impone, però, un comportamento prestabilito ma condotte consone alle diverse circostanze di un rapporto e deve sussistere in tutte le fasi del rapporto assicurativo. La diligenza, poi, riveste un duplice significato: da una parte, infatti, è intesa come regola per la definizione della performance, indicando l’impegno che l’assicuratore deve fare per evitare l’inosservanza o il pressapochismo dello stesso, e dall’altra come criterio di per la definizione di verifica degli obblighi, indicando il modello di accuratezza e scrupolosità di abilità tecnica cui la condotta tenuta è dovuta a uniformarsi.

La diligenza di un’impresa assicurativa, in quanto soggetto che esercita un’attività professionale dovrà, quindi, essere stimata con cura, dando peso, ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c., al requisito di professionalità solitamente richiesto a tale tipologia di impresa. Il fatto, poi, che nei casi di azioni risarcitorie, in base all’art. 178 cod. ass., spetti all’impresa l’obbligo di dar prova di aver agito con la diligenza richiesta, è un ulteriore

elemento probatorio che conferma come la scrittura del codice delle assicurazioni private ruoti intorno al favor del contraente-assicurato176.

Contrariamente ai canoni di correttezza e diligenza, che rappresentano clausole generali già richiamate nel codice civile, in quanto ritenuti criteri fondamentali a cui le parti negoziali debbono ispirarsi nello svolgimento di un rapporto obbligatorio, il dovere di trasparenza trova espressione normativa per la prima volta nel codice delle assicurazioni private.

La trasparenza nel codice delle assicurazioni private non assume un significato preciso, ma viene interpretata come un insieme di oneri informativi gravanti sull’impresa, che la portano a essere ritenuta un elemento chiave nel processo di recupero del disequilibrio informativo177.

Nonostante nel Codice delle assicurazioni private i riferimenti al principio della trasparenza siano svariati178, nel caso del primo comma, lettera a), dell’art. 183 cod. ass.

il legislatore ha voluto affidargli un senso più ampio, facendogli assumere importanza soprattutto a livello contenutistico.

In questo caso la trasparenza presuppone che l’intermediario eroghi informazioni chiare ed oggettive rispetto all’attività offerta, al rapporto e al prodotto assicurativo, in modo da non consumarsi soltanto attraverso l’adempimento delle necessità informative dell’altro contraente, ma di tutti i clienti (art. 183, co. 1, lettera a), cod. ass.), e ancora più in generale dell’intero mercato (art. 183, co. 1, lettera b), cod. ass.).

Il principio di trasparenza è valutato quale obbligo autonomo, gravante sull’impresa e sull’intermediario, e variabile, da determinarsi, cioè, in base alle informazioni che vengono fornite.

176 In tal senso A. CANDIAN, G. CARRIERO, op. cit., pp. 794-795. 177 Cfr. A. CANDIAN, G. CARRIERO, op. cit., p. 795.

178 Nel codice delle assicurazioni private, il riferimento alla trasparenza viene citato a più riprese, ma

contrariamente all’ampio significato che gli viene attribuito all’art. 183, co. 1, lettera a) nelle altre occasioni assume un’accezione più ridotta. Si pensi al senso che il concetto di trasparenza assume: al comma 1, lettera b) dello stesso art. 183, nel quale viene associata alle modalità con cui l’impresa e l’intermediario devono svolgere la loro attività, al fine di garantire la costante e adeguata informazione al cliente; all’art. 185, dove si sostanzia nella mera preparazione e consegna della nota informativa, nonché all’art. 120, in cui si annovera tra gli oneri informativi a carico dell’intermediario.