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CAPITOLO II La forma del contratto e la trasparenza del rapporto assicurativo

2.4 Il riequilibrio dell’asimmetria informativa nel codice delle assicurazioni private

2.4.3 La nota integrativa

Per eliminare il gap informativo esistente tra il professionista che fornisce il prodotto assicurativo e il cliente, l’art. 185 cod. ass. aveva previsto sia per le imprese italiane che per quelle estere operanti in Italia (tanto in regime di prestazione di servizi che in regime di stabilimento) ulteriori obblighi informativi.

Ispirandosi alla precedente disciplina contenuta nei decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995181, il Codice delle Assicurazione stabilì che esse fossero chiamate a trasmettere al

cliente, antecedentemente alla stipula del contratto, e insieme alle condizioni assicurative, una nota informativa, della cui consegna dovesse risultarne prova tramite un documento recante la firma del contraente stesso.

La nota informativa doveva comprendere «le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali» (art. 185, co. 2, cod. ass.) e qualora ne ricorressero i presupposti, anche sulla la condizione patrimoniale.

In questo modo, al contraente e all’assicurato vennero attribuite la libertà e la capacità di crearsi un’opinione ponderata sui prodotti proposti, giudizio che in ogni caso doveva muovere dalle informazioni fornite dall’intermediario o dall’impresa di assicurazione. Inoltre, si stabilì che l’oggetto e lo schema della nota informativa fossero identificati da una prescrizione IVASS, per cui, in aggiunta alle indicazioni sull’impresa, fossero richieste anche «le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle

181 Nel predisporre la regolamentazione della nota informativa, il Codice delle assicurazioni private si è

ispirato alla precedente disciplina dei decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995, apportando però qualche cambiamento. Le principali novità riguardano le modalità di redazione della nota e l’estensione dei vincoli informativi anche a favore dell’assicurato. La disciplina previgente, infatti, stabiliva che la nota informativa fosse predisposta seguendo i canoni fissati dal legislatore, e eccezionalmente per le assicurazioni vita, dall’Autorità di Vigilanza, mentre ora l’art. 185, co. 2, cod. ass. stabilisce che la nota va redatta nel rispetto dei principi stabiliti con regolamento dall’IVASS. Inoltre, mentre la disciplina dei decreti legislativi in questione prevedeva oneri di informativa solo per il contraente, con l’art. 185, co. 1, cod. ass. il legislatore stabilisce che la nota deve contenere informazioni che «sono necessarie sia al contraente che all’assicurato», regolando anche quelle situazioni in cui le due figure non coincidono, come nel caso delle polizze collettive, di cui all’art. 1891 c.c.; cfr. A. CANDIAN, G. CARRIERO, op. cit., p. 813.

limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente» (art. 185, co. 3, cod. ass.).

A tal proposito si rilevava che l’eventuale inadempienza degli obblighi informativi da parte dell’impresa, tanto nella fase precontrattuale che nel corso del contratto, potesse causare la sospensione della commercializzazione del prodotto per un periodo fino a novanta giorni, o addirittura la sua proibizione permanente, nel caso l’impresa non osservasse la misura cautelare (art. 184, co. 1, cod. ass.).

Inoltre, la mancata consegna della nota informativa e l’inosservanza dei provvedimenti cautelari e interdettivi implicava l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro duemilacinquecento a euro venticinquemila, ai sensi del combinato disposto degli artt. 320 e 328 cod. ass.

È, quindi, evidente che la previsione della consegna al contraente-assicurato di una nota informativa si configurasse come un’ulteriore conferma dell’intento del neo-legislatore di porre fine all’asimmetria informativa e di «liberare il cliente dal ruolo di spettatore passivo del mercato, e renderlo protagonista attivo delle sorte degli operatori professionali nel mercato»182.

Con l’introduzione del codice delle assicurazioni private, si era, infatti, cercato di giungere al tanto agognato raccordo declamato dall’art. 165 cod. ass., e per certi versi si può tranquillamente affermare che l’intento è stato raggiunto.

Agli articoli 1892 e 1893 c.c., che prevedevano un’allocazione sbilanciata dei doveri informativi, posti esclusivamente a carico degli assicurati, fecero da contrafforte le norme del codice delle assicurazioni private precedentemente esposte, che riequilibrarono la situazione, contemplando regole di comportamento e specifici obblighi di informazione anche a carico degli assicuratori.

Dalla congiunzione e integrazione delle norme di questi due Codici, in materia di obblighi informativi, si è quindi pervenuti ad una definizione di trasparenza che oggi è finalmente inteso come «diritto e dovere reciproco delle parti»183.

A macchiare questo quasi perfetto coordinamento rimane il fatto che, a livello sanzionatorio, mentre il codice civile forniva numerosi dettagli circa il destino del

182 Così A. DI AMATO, op. cit., p. 381. 183 Cfr. E. FERRANTE, op. cit., p. 497.

rapporto assicurativo a fronte dei rimedi previsti agli artt. 1892 e 1893 c.c., il codice delle assicurazioni private, e in particolare l’art. 166, omette gli strumenti e le procedure di protezione.

Mentre alla normativa degli artt. 1892 e 1893 c.c. viene, infatti, associata la regola generale dell’inefficacia del contratto per vizi del consenso con possibilità di appellarsi agli artt. 1439 e 1440 c.c., non viene data indicazione a quali rimedi ricondurre le violazioni dell’art. 166 cod. ass.

Quest’ultimo potrebbe ragionevolmente essere rimandato tanto agli artt. 1439 e 1440 c.c., dal momento che il dolo redazionale dell’assicuratore genera, allo stesso modo dell’inesattezza e della reticenza dell’assicurato, una distorsione della volontà della controparte; quanto alle norme codicistiche sull’errore, dal momento che l’assenza di trasparenza e completezza contrattuale da attribuirsi all’assicuratore è fonte di errore del contraente sull’intero oggetto contrattuale o su un singolo fattore184.

Indipendentemente dall’interpretazione a cui si ritiene di aderire, l’unico modo affinché, in tale contesto, si giunga al completo raccordo auspicato dall’art. 165 cod. ass. è che la giurisprudenza sopprima questa asimmetria residuale per giungere ad un equilibrio sanzionatorio, che eguagli definitivamente diritti e doveri delle due parti negoziali.