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Il carattere speciale del codice delle assicurazioni private

CAPITOLO I L’evoluzione della legislazione italiana in ambito assicurativo

1.5 L’emanazione del codice delle assicurazioni private

1.5.1 Il carattere speciale del codice delle assicurazioni private

La materia del codice civile era coinvolta soltanto di riflesso dalle norme del codice delle assicurazioni private e, parimenti, il Codice delle assicurazioni Private trattava solo poche norme relative ai contratti di assicurazione e riassicurazione, lasciando gran parte della disciplina contrattuale saldamente regolata dal suo impianto normativo originario. Il codice delle assicurazioni private, infatti, in tema di contratto di assicurazione, si limitava ad introdurre norme aggiuntive o integrative, che non avevano in alcun modo l’obiettivo di intaccare «la preminenza quantitativa del codice civile»67, ma che, al

contrario, erano strumentali a corroborare la protezione dei contraenti68, assicurati e

consumatori, confacendosi in tal modo a quanto disposto nella delega legislativa.

64 In questo senso A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giur.

Comm., 2004, pp. 1035-1036.

65 La parte relativa ai singoli contratti, come tutti i contratti, è soggetta alle norme del Libro IV, Titolo II,

“Delle obbligazioni-Dei contratti in generale” collocate agli artt. 1321 ss., così E. FERRANTE,

Disposizioni generali, in M. BIN (a cura di), Commentario al codice delle assicurazioni, CEDAM, Padova,

2006, sub. artt. 165-169, p.485.

66 Così M. HAZAN, S. TAURINI, op. cit., p. 74; E. FERRANTE, op. cit., p. 485. 67 FERRANTE E., op. cit., p. 485.

68 A tal riguardo si pensi: all’art. 166 relativo alla trasparenza nella redazione dei contratti assicurativi,

all’art. 167, che impone la nullità relativa per i contratti stipulati con imprese non autorizzate, agli artt. 168 e 169, che riconoscono al contraente (o assicurato) la possibilità di recedere nei casi di trasferimento del

Il codice delle assicurazioni private introdusse, norme il cui contenuto era risultato da sempre estraneo al codice civile, come per esempio, quelle concernenti l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione di capitalizzazione, l’assicurazione obbligatoria civile, e di tutela giudiziaria e di assistenza, nonché quelle correlate all’eventualità di decadenza o revoca parziale dell’autorizzazione, e quelle derivanti da trasferimento, scissione, fusione o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione.

L’unica vera eccezione si ebbe con l’introduzione dell’art. 176, che derogando all’art. 1887 del codice civile, previde la possibilità di revoca della proposta del contratto di assicurazione individuale, in linea con le direttive comunitarie che già da tempo avevano riconosciuto il cosiddetto diritto di pentimento69.

Si evince in questo modo che il contratto di assicurazione era, quindi, disciplinato contemporaneamente da due blocchi normativi diversi, quello composto dalle usuali leggi del codice civile, e quello conseguente alla neo-codificazione di settore, additivo e complessivamente non sostitutivo rispetto al primo.

I due comparti di norme operano, tuttavia, in due piani differenti, e la sussistenza di questo dislivello regolamentare è ribadito dall’art. 165 cod. ass., il quale appunto stabilisce che in caso di frizioni sistematiche riguardanti lo stesso profilo, prevale la legislazione stabilita dal codice delle assicurazioni private.

Nonostante la superiorità quantitativa delle disposizioni del codice civile, le norme del CAP pur mantenendosi subordinate e offrendo un apporto inferiore alla definizione del tipo, si impongono su quelle di diritto comune.

Ciò che riflette la specialità delle norme del CAP, e che le rende «norme d’ambito ristretto, ma d’efficacia rafforzata»70 è il contenuto dell’art. 165 cod. ass., che ponendosi

come articolo di raccordo tra i due testi, non fa altro che nobilitare a diritto scritto il brocardo lex specialis derogat legi generali, indirizzandolo all’enunciazione dei nessi logici esistenti tra i due codici in materia contrattuale.

portafoglio, scissione, fusione o liquidazione coatta amministrativa dell’impresa. L’Istituto del recesso è, poi, previsto anche con riferimento ai contratti RCA (artt. 170 e 172), di assicurazione sulla vita (art.177) e di capitalizzazione (art. 179), così M. HAZAN, S. TAURINI, op. cit., p. 76.

69 Il diritto di pentimento trae origine dalle disposizioni di matrice comunitaria, tanto che l’introduzione

della revoca della proposta contrattuale risale all’art. 112 del d.lgs 174 del 1995. Cfr. M. HAZAN, S. TAURINI, op. cit., p. 1239; E. FERRANTE, op. cit., pp. 485-486; G. VOLPE PUTZOLU, Commentario

breve, cit., p. 165.

Con l’affermazione «fermo restando quanto diversamente disposto», il laconico art. 165 cod. ass. ha voluto confermare, seppur non necessario71, che nonostante la prevalenza

della legge speciale su quella generale, il contratto di assicurazione rimaneva in toto regolato dal codice civile, tanto da far pensare ad un espediente di «pura economicità del legiferare»72.

La volontà di introdurre un articolo di collegamento all’inizio del titolo XII è una specie di refuso che si ricollega all’iniziale intenzione in fase di prima stesura, di introdurre nel codice delle assicurazioni private i precetti codicistici destinati al contratto, orientamento non più seguito nella versione definitiva del codice, passando così da un massimalismo normativo ad una soluzione minimale.

Nel lungo lasso temporale intercorrente tra i dei due codici e nella loro dissimile struttura si riscontrano i presupposti per la formazione di due concezioni di assicurazione divergenti, il cui «ristretto margine di interferenza, la disciplina del contratto, circoscrive sì, ma non ottenebra la divergenza d’ispirazione»73.

Se da una parte, infatti, il contratto delineato negli artt. 1882 e ss. del codice civile risponde a logiche che valorizzano l’autonomia privata e il libero mercato e opera nell’esclusiva utilità dell’impresa assicuratrice, all’inverso le norme di nuovo conio previste dal CAP si attengono a esigenze di tutt’altro genere, tese principalmente a tutelare l’assicurato dal carattere prevaricatore dell’assicuratore.

La diversa concezione riguardo al contratto di assicurazione e alle sue problematiche ha fatto si che con l’introduzione del codice delle assicurazioni private le indicazioni prendessero una piega del tutto rovesciata rispetto a quella originaria74, portando

71 A tal proposito tale precisazione è stata considerata «del tutto superflua, ribadendo un principio che

sarebbe stato comunque operante» da R. CAVALLO BORGIA, I contratti di Assicurazione, in S. AMOROSINO, L. DESIDERIO, Il nuovo codice delle assicurazioni, Commento sistematico, Giuffrè, Milano, 2006, sub. artt. 165-169, p.327; E. FERRANTE, op. cit., p. 487 ha ribadito come «la stessa conclusione si sarebbe imposta comunque».

72 E. FERRANTE, op. cit., p. 487. 73 Ibid, p. 488.

74 A puro titolo esemplificativo si evidenzia come il tema delle informazioni sia trattato in maniera

completamente diversa nei due codici. Mentre nel codice civile gli artt. 1892-1893 si occupavano di proteggere l’impresa assicuratrice da eventuali dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato prevedendo anche i termini massimo entro cui quest’ultimo doveva dichiarare eventuali danni causati dal sinistro (art. 1913), nel codice delle assicurazioni private non solo tutto ciò viene trascurato, ma viene invertita la rotta.

addirittura a pensare che «il rinvio al codice assomigliasse ad un’enclave in territorio straniero»75.