• Non ci sono risultati.

Il questionario incide sul tema delle dichiarazioni inesatte o reticenti?

CAPITOLO II La forma del contratto e la trasparenza del rapporto assicurativo

2.3 Trasparenza del rapporto assicurativo in sede di formazione del contratto: le dichiarazion

2.3.2 Il questionario incide sul tema delle dichiarazioni inesatte o reticenti?

Relativamente alle domande formulate nei questionari, la dottrina161 si è spesso

interrogata circa la rilevanza da attribuire alle stesse al fine di un’adeguata valutazione del rischio e se, viceversa, le informazioni non richieste siano da intendersi irrilevanti. Nonostante ai questionari di rischio predisposti dall’assicuratore non sia attribuita la finalità di standardizzare le possibili ragioni di annullamento del contratto assicurativo per dichiarazioni inesatte o reticenti, ad essi è riservato un ruolo importante nella manifestazione dell’approvazione dell’assicuratore alla conclusione del contratto162.

Il fatto che l’assicurato sia chiamato a rispondere a determinati quesiti in maniera completa e puntuale rivela la volontà dell’assicuratore di attribuire una certa importanza

159 Vedi Cass. civ., sez I, 20 novembre 1990, n. 11206, in Giur. it., 1991, I, pp. 1029-1036.

160 Vedi Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1997, n. 6039, in Foro it., 1997, p. 2853; Trib. Roma, 20 febbraio 2009,

in Resp. civ. prev., 2009, p. 1595.

161 Circa il primo interrogativo G. COTTINO, M. IRRERA, Il contratto di assicurazione in generale, in O.

CAGNASSO, G. COTTINO, M. IRRERA, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, CEDAM, Padova, 2001, p. 103; V. SALANDRA, Dell’assicurazione, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di),

Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1966, p. 248; circa il secondo interrogativo A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Giuffrè, Milano, II, 1954, p. 308; L. BUTTARO, voce Assicurazione sulla vita, in Enciclopedia del diritto, vol. III Ari-Atti, Giuffrè, Milano, 1958, p. 636.

162 Vedi Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2014, n. 12831, in

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./2014060 6/snciv@s30@a2014@n12831@tS.clean.pdf, pp. 7 ss.

a precise situazioni, in relazione alle quali sarà rimesso al giudice di merito decretare in concreto il loro livello di influenza sul rischio e perciò sull’adesione dell’assicuratore163.

Infatti, non tutte le risposte rese dall’assicurato in modo frammentario o mendace ai questionari creano il presupposto per un’inadempienza di detti obblighi, ma è necessario che sussista un nesso di rilevanza causale tale per cui l’assicuratore non avrebbe acconsentito al perfezionamento del contratto, o lo avrebbe fatto ma a condizioni differenti164.

I rimedi previsti agli artt. 1892 e 1893 c.c., quindi, non possono meccanicamente applicarsi ogni qualvolta ricorra un’inesattezza o una omissione da parte dell’assicurato nel rispondere ai quesiti del questionario, altrimenti verrebbe assegnata un’importanza sproporzionata alle domande, che sfocerebbe in una deroga agli articoli predetti in senso sfavorevole all’assicurato, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 1932 c.c.165.

Nonostante al questionario venga affidato un valore puramente indicativo e non rappresenti prova dell’importanza delle casistiche contenute nello stesso, neanche nell’eventualità che queste siano intese come essenziali166, esiste coscienza del valore

influente della falsità o della reticenza circa il consenso dell’assicuratore, qualora questo abbia puntualizzato la necessità di apprendimento di tali informazioni167.

Nel caso in cui, invece, il questionario difetti di determinati profili, ciò mette in luce una sorta di indifferenza dell’assicuratore, che in quanto soggetto capace di distinguere le informazioni nodali, è da intendersi come diversità che esulano dal campo della propria competenza.

Per tali ragioni, il silenzio dell’assicurato in relazione a informazioni non richieste dall’assicuratore nel questionario non è considerato sintomo di comportamento fallace dell’assicurato.

163 Vedi Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1999, n. 4682, in Foro it., 1999, p. 2898. 164 Vedi nota 163.

165 Ai sensi dell’art. 1932 c.c., le prescrizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c. non possono essere derogate se

non in senso maggiormente favorevole all’assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, per esempio, è spesso utilizzata la clausola di incontestabilità, per cui passato un certo periodo di tempo fissato contrattualmente, di norma pari a sei mesi, l’assicuratore perde il diritto di impugnare il contratto per inosservanza dell’obbligo di informazione, rinunciando così ai rimedi previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., fatto salvo il caso di dolo.

166 Vedi Cass. civ., sez. III, 25 marzo 1999, n. 2815, in Giust. civ., 2000, p. 875.

Ne consegue che, nel predisporre il questionario, l’assicuratore deve avere particolare riguardo alle informazioni da richiedere, dal momento che l’eventuale mancanza di una determinata domanda e la conseguente mancanza della risposta dell’assicurato, fa sì che gravi sull’assicuratore l’onere di provare la reticenza del primo168.

Tuttavia, nel caso specifico delle assicurazioni sulla vita, l’assicuratore non è gravato da alcun onere di specificare nel questionario tutte le condizioni di morbilità che reputa determinanti nella formazione del rischio, ma è bastante la pretesa che l’assicurato certifichi ogni malattia in atto nel momento della conclusione contrattuale (anche classificandola per generica tipologia), senza che tale modalità di procedere sia interpretata come disinteresse dell’assicuratore169.

Nonostante tale specificazione, la questione sull’eventuale mancata inclusione di determinate domande è più complessa, e per certi versi contorta, di quanto si voglia far credere.

Se da una parte il criterio di correttezza prescrive all’assicuratore di predisporre un questionario il meno generico possibile, in modo da non spingere l’assicurato a risposte sommarie che possano mettere in dubbio la sua buona fede, dall’altra la stessa regola sembrava venir meno, dal momento che all’assicurato non è richiesto di informare l’assicuratore di circostanze rilevanti, ma non richiestegli.

Tale situazione trova la sua ragion d’essere nell’esistenza di evidenti lacune informative che contrappongono la figura dell’assicuratore, ottimamente in grado di riconoscere tutte le circostanze tali da richiedere per un’adeguata rappresentazione del rischio, a quella dell’assicurato, che a causa della sua scarsa conoscenza tecnica può trovarsi nella reale condizione di non saper distinguere le informazioni chiave per la valutazione del rischio.

168 In tal senso M. GAGLIARDI, Il contratto di assicurazione – spunti di atipicità ed evoluzione del tipo,

Giappichelli, Torino, 2009, p. 80, ricorda come l’onere a carico dell’assicuratore di predisporre un questionario che riassuma le informazioni per cui abbia interesse non faccia in alcun modo venir meno la responsabilità dell’assicurando che sceglie di ometterne alcune chiaramente di ugual genere. A tal proposito, in applicazione di un caso concreto, si veda la sentenza della Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2005, n. 13918, in Resp. e risarcimento, 2005, p. 32.

2.4 Il riequilibrio dell’asimmetria informativa nel codice delle assicurazioni