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La Corte di Assise di Appetto di Bologna ha ©messo dì lena- presente che allor

quando

le

Sezioni

Unite

con

sentenza del

12.2.1992 avevano giudicato illogiche o contraddittorie

le

motivazioni con le quali

era

stata giustificata l’assoluzione di Picciafuoco, non avevano

certamente

prospettato condusiom diverse da quelle espresse in quella sentenza, considerandole com e obbiettivi inderogabili di una corretta valutazione degli indizi acquisiti, m a si erano soltanto limitate a spiegare perchè quella sentenza era fencoMa nel riscontrato vizio di motivazione.

Sicché, una volta applicati correttam ente i criteri espressi dal 2° com m a dell'alt. 192 del nuovo codice di procedura penale, all'accertam ento ed alla valu-'■ teson e de! giudice di rinvio nessuna ipotesi era preclusa.

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4 m?»

La sentenza impugnata non appare neppure congniamente motivata in relazione

; alla valenza probatoria degli altri indizi a carico di Picdafuoco: 2 rinvenimento dell’agenda sequestrata a Gilberto Cavallini, all’atto del suo arresto, agenda saDs -

% qsale era stato annotato II nome ed fl cognoioe'deS’incqputato, e i documenti faM

^utilizzati da H cctafuoco o a fai pervenuti EatramM tali in d ia sono stati esa n i- dalia C oite di Bologna rolla base dette conclusioni alle quali far stessa Cori®

pervenuta nella valutarione .dette dichiarazioni rese da Buscarm i: l’imprecisa ncosfrtm oné di quelle dichiarazioni ha pregiudicato la loro analisi eomparatwas.

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e

ciò é sufficiente

par richiedere

il

riesame anche di queste altre

due

tematiche, giacche la valenza probatoria riconoscibile alle dichiarazioni di Buscarmi

può accrescere 0 ridurre quella

riconoscibile

agli altri utilizi, posto che essi

conver­

gono

nella stessa-direaone. .

Deve peraltro osservarsi che la sentenza impugnata, per quel che riguarda l’agenda di Gilberto C avallini é incorsa in un8altra contraddizione: infetti, dopo aver attribuito a Cavallini fl ruolo di un attivo e fedele collaboratore di Valerio Fioravanti, non ha poi spiegato per quale motivo Cavallini poteva avere avvertito la necessità di annotare quel nome, se vero era che Picciafuoco aveva partecipa­

to alla strage e, quindi, per ciò solo, nell'ambito di quel gruppo terroristico, la sua notorietà non poteva essere bisognosa, per essere ricordata, di alcuna forma­

le registrazione. Inoltre quella annotazione era compresa tra numerosi altri no­

minativi, e nessuno di e ssi eccezion fatta per Picciafuoco, sono stati accusati di aver preso parte alla strage di Bologna.

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^jj£. Altrettanto dicasi per tutti i falsi documenti u tilizati o pervenuti a Picciafuoco:

jj|; le loro oggettive caratteristiche, secondo la puntuale ricostruzione della sostam i J £ impugnate, indubbiamente sono sintomatiche della loro provenienza, ima fonte

«tf-

Ma se la'sentenza si sottrae ai rilev i dedotti dal ricorrente sulla valenza proba­

toria intrinseca di tale indizio, non altrettanto può afferm arsi allorquando quella conclusione é stata utilizzata per affermare che la disponibilità di quei docu­

menti altro non esprimeva se non la necessità di proteggo® P icd afooco, dopo

\

.^ l’esecuzione

detta strage: se

rintervento

dei

N.A.R.

nell'acquisizione di quei

documenti

era a

quella

finalità orientata, ancor meno

facile

riesce spiegare come mai nessun

intervento protettivo la stessa organizzazione aveva compiuto prima d e la strage

verificasse, quando cioè a rischi veniva esposta la latitanza di Si| •- pjeciafuoco, la sua fedeltà al silenzio, e, soprattutto, la sua stessa incolumità

personale.

B giudice di rinvio non si é posto fl problema di armonizzare tali evidenti con­

testi em ergenti dalla stessa analisi degli indizi acquisiti, cosi com e compiuta

~ Bell’impugnata sentenza, e non ha neppure esaminato se la disponibilità di quei documenti poteva essere riferibile alla frequentazione, da parte di Picciafuoco,

£ coloro che si ritrovavano abitualmente presso quella em ittente radio di Osimo,

®wero, più semplicemente, evocava la collaborazione di Gilberto Cavaffini, da

| più fonti indicato quale esperto professionale netta falsificazione di docum enti

Ne consegue che a causa delle incomplete analisi nette quali é incorso il giudice

.

fi rinvio, nonché per le numerose contraddizioni evidenziate, le conclusioni atte

“■floali é pervenute la sentenza impugnata, anche quando non sono espresse in

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temimi apodittici, sono comunque P effetto di una valutazione che non abbraccia

- . \

tetti gli aspetti rilevanti del quadro, indiziario, m a privilegia sedo alcuni, sicché la concordanza d e g l india finisce per essere più apparente che reale.

■tettante, essa v a annullata ed 2 giudice di rinvio - la C este di A ssise di Appetto

£ Firenze - tenendo presenti i "rilievi su esposti ed utilizzando m m aniera appra­

tiate i a ite r i indicati da queste Corte In relazione alte v alu tato n e della prova

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74

2d

” *'efdioaria,

così come

espressi nella sentenza del

12.2.1992,

dovrà procedere ad

‘“' “'una rinnovata analisi delle risultanze acquisite, nella pienezza dei suoi poteri d’indagine e di

valutazione,

c quindi assumere le conseguenti determinazioni.

L’accoglimento del ricorso di Pìcciafuoco, nei limiti su indicati, preclude

»-fesam e del m otivo'con il quale lo stesso imputato ha censurato la motivazione della s c a te n a impugnata in ordine alla m ancata acquisizione di alcune prove: la prova da acquisire può essere giudicata indispensabile ai fini del giudizio solo dopo che quella già acquisita sia stata compiutamente esaminata e lcgittim am ca- . te valutata e, cicuionostante, si sia dimostrata non sufficiente ai fini della for-

inazione del libero convincimento del giudice.

E tale valutazione non può che essere rim essa al giudice di rinvio, nei limiti consentiti daH’art.520 del codice di procedura penale del 1930.

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g| ■*’ Numerosi sono i rilievi che V alerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno

for-I t

I m molato nei confronti d e l’smpugnata sentenza e con la quale

. . .

è stata conferm ata ' .

-S f a loro condanna per la strage del 2 agosto 1980 e per gli altri reati a questa eon- I nessi: ciò com porta che il loro analitico esame non può prescindere dalla rico-

►stmzicnic del complesso quadro indiziario, così come compiuta dal giudice di

i » “

-'rinvio e dalle valutazioni d ie, in re lra o n e alle singole tem atiche, sono state

.offerte, __ .

pii.

V ’ . L a posizione del Fioravanti e d ella‘M em bro si articola, come é già stato precisa­

to nella parte espositiva della sentenza, su quattro, distinte tem atiche:

i " li

j) le dichiarazioni rese da Massimo Sparli

sull’incontro

con Valerio Fioravanti il