quando
le
SezioniUnite
consentenza del
12.2.1992 avevano giudicato illogiche o contraddittoriele
motivazioni con le qualiera
stata giustificata l’assoluzione di Picciafuoco, non avevanocertamente
prospettato condusiom diverse da quelle espresse in quella sentenza, considerandole com e obbiettivi inderogabili di una corretta valutazione degli indizi acquisiti, m a si erano soltanto limitate a spiegare perchè quella sentenza era fencoMa nel riscontrato vizio di motivazione.Sicché, una volta applicati correttam ente i criteri espressi dal 2° com m a dell'alt. 192 del nuovo codice di procedura penale, all'accertam ento ed alla valu-'■ teson e de! giudice di rinvio nessuna ipotesi era preclusa.
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La sentenza impugnata non appare neppure congniamente motivata in relazione
; alla valenza probatoria degli altri indizi a carico di Picdafuoco: 2 rinvenimento dell’agenda sequestrata a Gilberto Cavallini, all’atto del suo arresto, agenda saDs -
% qsale era stato annotato II nome ed fl cognoioe'deS’incqputato, e i documenti faM
^utilizzati da H cctafuoco o a fai pervenuti EatramM tali in d ia sono stati esa n i- dalia C oite di Bologna rolla base dette conclusioni alle quali far stessa Cori®
pervenuta nella valutarione .dette dichiarazioni rese da Buscarm i: l’imprecisa ncosfrtm oné di quelle dichiarazioni ha pregiudicato la loro analisi eomparatwas.
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e
ciò é sufficiente
par richiedereil
riesame anche di queste altredue
tematiche, giacche la valenza probatoria riconoscibile alle dichiarazioni di Buscarmipuò accrescere 0 ridurre quella
riconoscibileagli altri utilizi, posto che essi
convergono
nella stessa-direaone. .
Deve peraltro osservarsi che la sentenza impugnata, per quel che riguarda l’agenda di Gilberto C avallini é incorsa in un8altra contraddizione: infetti, dopo aver attribuito a Cavallini fl ruolo di un attivo e fedele collaboratore di Valerio Fioravanti, non ha poi spiegato per quale motivo Cavallini poteva avere avvertito la necessità di annotare quel nome, se vero era che Picciafuoco aveva partecipa
to alla strage e, quindi, per ciò solo, nell'ambito di quel gruppo terroristico, la sua notorietà non poteva essere bisognosa, per essere ricordata, di alcuna forma
le registrazione. Inoltre quella annotazione era compresa tra numerosi altri no
minativi, e nessuno di e ssi eccezion fatta per Picciafuoco, sono stati accusati di aver preso parte alla strage di Bologna.
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^jj£. Altrettanto dicasi per tutti i falsi documenti u tilizati o pervenuti a Picciafuoco:
jj|; le loro oggettive caratteristiche, secondo la puntuale ricostruzione della sostam i J £ impugnate, indubbiamente sono sintomatiche della loro provenienza, ima fonte
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Ma se la'sentenza si sottrae ai rilev i dedotti dal ricorrente sulla valenza proba
toria intrinseca di tale indizio, non altrettanto può afferm arsi allorquando quella conclusione é stata utilizzata per affermare che la disponibilità di quei docu
menti altro non esprimeva se non la necessità di proteggo® P icd afooco, dopo
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.^ l’esecuzione
detta strage: se
rinterventodei
N.A.R.nell'acquisizione di quei
documentiera a
quellafinalità orientata, ancor meno
facileriesce spiegare come mai nessun
intervento protettivo la stessa organizzazione aveva compiuto prima d e la stragesì
verificasse, quando cioè a rischi veniva esposta la latitanza di Si| •- pjeciafuoco, la sua fedeltà al silenzio, e, soprattutto, la sua stessa incolumitàpersonale.
B giudice di rinvio non si é posto fl problema di armonizzare tali evidenti con
testi em ergenti dalla stessa analisi degli indizi acquisiti, cosi com e compiuta
~ Bell’impugnata sentenza, e non ha neppure esaminato se la disponibilità di quei documenti poteva essere riferibile alla frequentazione, da parte di Picciafuoco,
£ coloro che si ritrovavano abitualmente presso quella em ittente radio di Osimo,
®wero, più semplicemente, evocava la collaborazione di Gilberto Cavaffini, da
| più fonti indicato quale esperto professionale netta falsificazione di docum enti
Ne consegue che a causa delle incomplete analisi nette quali é incorso il giudice
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fi rinvio, nonché per le numerose contraddizioni evidenziate, le conclusioni atte
“■floali é pervenute la sentenza impugnata, anche quando non sono espresse in
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temimi apodittici, sono comunque P effetto di una valutazione che non abbraccia
- . \
tetti gli aspetti rilevanti del quadro, indiziario, m a privilegia sedo alcuni, sicché la concordanza d e g l india finisce per essere più apparente che reale.
■tettante, essa v a annullata ed 2 giudice di rinvio - la C este di A ssise di Appetto
£ Firenze - tenendo presenti i "rilievi su esposti ed utilizzando m m aniera appra
tiate i a ite r i indicati da queste Corte In relazione alte v alu tato n e della prova
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” *'efdioaria,
così come
espressi nella sentenza del12.2.1992,
dovrà procedere ad‘“' “'una rinnovata analisi delle risultanze acquisite, nella pienezza dei suoi poteri d’indagine e di
valutazione,
c quindi assumere le conseguenti determinazioni.L’accoglimento del ricorso di Pìcciafuoco, nei limiti su indicati, preclude
»-fesam e del m otivo'con il quale lo stesso imputato ha censurato la motivazione della s c a te n a impugnata in ordine alla m ancata acquisizione di alcune prove: la prova da acquisire può essere giudicata indispensabile ai fini del giudizio solo dopo che quella già acquisita sia stata compiutamente esaminata e lcgittim am ca- . te valutata e, cicuionostante, si sia dimostrata non sufficiente ai fini della for-
inazione del libero convincimento del giudice.
E tale valutazione non può che essere rim essa al giudice di rinvio, nei limiti consentiti daH’art.520 del codice di procedura penale del 1930.
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g| ■*’ Numerosi sono i rilievi che V alerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno
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I m molato nei confronti d e l’smpugnata sentenza e con la quale. . .
è stata conferm ata ' .-S f a loro condanna per la strage del 2 agosto 1980 e per gli altri reati a questa eon- I nessi: ciò com porta che il loro analitico esame non può prescindere dalla rico-
►stmzicnic del complesso quadro indiziario, così come compiuta dal giudice di
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-'rinvio e dalle valutazioni d ie, in re lra o n e alle singole tem atiche, sono state
.offerte, __ .
pii.
V ’ . L a posizione del Fioravanti e d ella‘M em bro si articola, come é già stato precisa
to nella parte espositiva della sentenza, su quattro, distinte tem atiche:
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