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!•: I> l . il it I . I c: A F T A L I A N A I .N :\ U M K IH'.I. f o r o i . o I T A i . I \ N ( i

Udienza Jwbbiicà

d e llt - U . H . Ì 3 3 f

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

S E Z IO N I U N IT E P EN A LI

SENTENZA

Compost.-! alagli III.ini Sigg. : N .

l i

D o tt.

-A LD O Presidente

N .

A <j$U o!% s

3 .

-UMBERTO.

P A P A D I A

_BRJJNO F O S C A R I N I

5.

FRANCESCO M O R E L L I

UFFICIO COPIE

» MAURO DOMENICO L O S A P I O

GIUSEPPE C O S E N T I N O

8. - . .ADALBERTO A LBÀMONTE

dirifti l Z & o n n

M & r ~

ImN C £ U J:-^a

: • u;t ivi ••:n.vr»-IrtV- .„;,t

ha pronunciato la seguente ‘ a ,'—'li.•: -..U /l

.ii T ' E N ' Z A ' f / o ' «*a

J

S . A

' v:; -I' -• ' ! fri'.' a.'., ha-'liii.-X«-i- *- **-’4 iiXImX-.v ? O f f t 4 i m ;;.2 £ l v i

suà-ùcossLppopos&àaz-

. J i »iuitoriT<TOili,*hàl»*»noIkyno'3-'

1) IL PROCURATORE GENERALE prcsso;Ia Coite 4fi.AppcUoi4i| utfJCP

-B o lo g a^ d xcM ifcm lL ifi:

«

n<^FAGHINI'MASSIMRIANO.-|bTiras3à:fl’ 6:8-1942; tcn% $ • sq ^ d fy 5!

■ ^ B U U d l ^ j Q B E S ^ '

(2)

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■.

1

2

*

) PACHIMI MASSIMILIANO:

6.) PICCIAFUOCO SERGIO n.ad Ostino l’ il. 11.1945;

1

' J'FIOKAVANTl GIOSISFFÌl VAJUbKiU ura-KOveiciò u xs.acryo»',

1 ) MAMBRO FRANCESCA ira Chicti il 25.4.1959; (

v1 j I A U Ai .1 .I

in

T I ili iir k i u IL À Iviliauu u

: 0) GIULIANI EGIDIO n.a Sora fl 3.5.1955; 1) \jrELLl LIGIO n. A Piàluia il 2L3.1ÌIÌ*

2) PAZIENZA FRANCESCO n.a Monteparano il 17.3.1946;

.5) IviU^uflviECI F lì,iK u tu

4

si

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,

. 4) BELMONTE GIUSEPPE a a Napoli fl 18.3.1929; _

i

iwerso la sentenza detta 1° Sezione della Corte di Assise di Bologna in data i 16 maggio 1994; __

Visti gii atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

□dita atta pubblica udienza del 22 novwcmbre 1995 la relazione del

- Consigliere Dottor Nicola Marvulli;

,

Uditi, per le parti ovili, gii Avvocati:

Fausto Balbi, Paolo Trombetti, Guido Calvi, Giuseppe Giampaolo,

___

1

Francesco Berti, Alberto Zoboti, Umberto Guerini; !

Udito il Procuratore Generale Dottor Sebastiano Suraci che ha concluso pei l’annullamento con rinvio dell’impugnata. sentenza nei confronti d Massimfliano Fachim e Roberto Rimani in accoglimento dò ricorsi de Pubblico Ministero e delle parti civiti; per Pinammissibitilà del ricorso d

’.:~ z= ^ Masrimilìano Fachini; per il rigettò dei ricorsi di tutti d i altri imputati, previ

■->«

..._c=S correzione dell’errore materiale contenuto nefl’iropugnata sentenza; "’ r : Uditiidifensori dògli-imputati Aw.tk".1 ■ ’ .. T l . J ! 7

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««setter > ...

Giusqipe Pisauro, Alfredo -Gaito," S c^ on é\ IM -^ axH < 'M k can toin ' --- ;— — ...•.;...— :...r :—r..

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---

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Béacheai, Raffaello Gioigetti, Antonio U à , Francesco Oppedisano, Giosu Bruno Naso, Adriano Cerquetti,Tommaso MancmL^

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. -S . -

(3)

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concluse le preliminari indagini sviluppatesi in seguito alla strage avvenuta a Bologna la mattina del 2 agosto 1980» allorquando lo scoppio di un potente ordigno esplosivo, collocato nella sala di attesa della stazione ferroviaria, aveva provocato la morte di ottantacinque persone ed il ferimento di oltre centocin­

quanta, gli inquirenti ritenevano che l’evento andava inserito nell’ambito di una complessa strategia terroristica» m aturata nell’alveo della destra eversi- v aT ali conclusioni erano suggerite dall’esam e di un’ampia documentazione, riferibile alla stessa fonte» e da quanto era già em erso nel corso di altre indagini concernenti numerosi altri attentati dinamitardi, verificatisi in Italia dal 1972 in poi. In particolare si riteneva che dopo lo scioglim ento, nel 1973, di “Ordine N uovo" e, nel 1976, di “Avanguardia Nazionale”, una volta superata la fase transitoria conseguente a tali provvedimenti» fase nella quale si erano soltan­

to manifestate alcune autonome iniziative di pochi irriducibili, re s ti ad abbati-,

- «

donare le vecchie ed ambiziose finalità golpiste, si era venuta delincando una nuova, complessa struttura organizzativa, che raccoglieva elementi di eteroge­

nea provenienza» e perseguiva una più radicale strategia terroristica: la lotta allo Stato ed alle sue più rappresentative istituzioni, che si sostituiva allo scontro arm ato contro i raggruppamenti che gravitavano nell’area della s o s t a evasiva.

Rientrava» quindi, in tale strategia il bisogno di diffondere il terrore tra le mas'-

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(4)

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c c x f - i l oi t m

y p f i ; . ■ CQP»£

'R ic h ia à t s ,

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alimentaadolo con clamorose e spregiudicate azioni delittuose, per creare un ^ dlnto L, clim a di rassegnata accettazione verso un autorevole governo del Paese, non ®

più sensibile alle aspirazioni democratiche

R icn iesta copia erano confluiti elementi provenienti dai disciolti movimenti, quali Paolo Signo- c~ T

d a l S ig . ...

relli, Massimiliano Fachini, Stefano Delle Ghiaie, Adriano Tilger, Maurizio p e r diritti L. .j& JZ

. u j L & j m j a

G iorgi M arco Bellari, nonché il capo della loggia massonica denominata ^ q^ q£

“Propaganda due”, Liei© Gelli, il collaboratore dei direttore generale del

“Sismi” Tommaso Pazienza e due ufficiali dello stesso servizio di sicurezza, il generale Pietro Musumeci ed il colonnello Giuseppe Belmonte. A costoro, nelTambito della originaria contestazione del reato previsto daO’art. 270 bis C.P.

si attribuiva il conseguimento di un duplice scopo: quello, primario, di sowerti.-

CORTE SUPREMA DI

C

U F F I C I O CC R ic h ie s ta / copia d a l S ig .

p e r d i r i t o - t T ? ^ i i > O O V . Ì 3

IL CANI

re gii equilibri politici espressi nelle forme previste dalia Costituzione e quindi

CORTE SUPREMA DI C consolidare tutte le forze ostili alla democrazia e quello, secondano e strumen- yppj.--;-, r - tale ad un tempo, di favorire gli autori di eventuali o possibili imprese terrori- ^ ,c Tiiest3

stiche, se queste imprese si fossero armonizzate con quella primaria ed in i ciabile finalità.

IL CANC L ’accusa riteneva altresì che oltre a tale associazione sovversiva si era venuta

a formare una vera e propria banda annata (art. 306 C .P .), cioè un ristretto gruppo operativo, dedito alla concreta realizzazione di attentati.

Accusati di avere costituito ed organizzato tale gruppo operativo erano Paolo Signorelli e Massimiliano Fachiri, il primo quale ispiratore del movimento, il secondo come capo ed organizzatore del settore veneto; della banda annata

4

(5)

3 TJfS*-'

!

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facevano altresì parte, secondo I'àccu5a, rvdoci'lu Riuani, quale <tou«b£>ia'tv!>!v di fachini, e per il gruppo romano, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca

Mambro,

Egidio Giuliani e Gilberto Cavallini. La stessa imputazione veniva elevata a carico di Sergio

Picciafuoco, latitante

da alcuni anni per aver riporta­

to

numerose

condanne per reati comuni

contro

£1

patrimonio,

considerato

ideo­

logicamente

vicino al groppo veneto.

Nell’ambito di tale banda annate

t'accu sa

individuava, quale mandante

della

strage avvenuta a Bologna fl 2 agosto 1980, Paolo

Signorellì

e quali esecutori materiali, Valerio Fioravanti,

Francesca

Mambro,

M assimiliano

Fachini, Rober­

to Rinata c Sergio Picciafuoco.

L a partecipazione di tali imputati alla strage ed ai reati a questa strettamente connessi (omicidio volontario plurimo, lesioni personali volontarie, porto illegale di esplosivo, danneggiamento ed attentato ad impianti di pubblica utili­

tà) ha rappresentato il te a a principale delTindagine, intorno al quale si è sviluppato il processo, indagme affidata all’analisi ed alla valutazione di nome- rosi indizi, la età cnundaaone, nella loro oggettiva c sintetica ricostnm one, è in «pesta sede necessaria per potar com prendere fl contenuto delle di­

verse decisioni . adottate, le questioni ancora sottoposte al vaglio di questa C orte, e le ©castro prospettale dalle parti ricorrenti ovvero rimpugnata

sentenza.

posizioni inscindibilmente connesse, a causa dei rapporti personali tra

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(6)

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6

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loro intercorsi - l’accusa ne affidava la prova a quattro, gravi precisi e concor­

danti indizi:

a) le

dichiarazioni rese da

Massimo

Sparti;

b ) il movente dell’omicidio di Francesco Mangiameli;

c)

Panticipazione

della strage da parte di Luigi

Ciavardini;

v* •V

d) la scarsa attendibilità dell’alibi offerto dagli imputati per il giorno in cui la strage era stata compiuta.

Quanto al primo degli indizi enunciati, va ricordato che M assino Sparti, più

volte condannato p er vari reati, aveva avuto rapporti con entrambi i fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, suoi ospiti dopo il sanguinoso epilogo di usa

rapina, ed m data 11.4.1981 al pubblico ministero dichiarava che due giorni dopo la strage, e cioè il 4 agosto 1980, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, ' si erano presentati a casa sua, a Roma, e facendo ricorso anche ad esplicite . m inacce nei confronti del suo unico figlio, gli avevano chiesto di procurare due documenti falsi che dovevano servile alla M ambro. Aggiungeva Spartì che Fioravanti, nel riferirsi alla strage, aveva esclam ato: “Hai visto, eh® botto?",

con d ò esprimendo U suo compiacimento per il risultato di quella impresa ter­

roristica, e gli aveva confidato che quel giorno aveva p ra to per le strade di B o-

-tr U *■ - .

logos vestito m m odo da sembrare m turista tedesco o altoatesino, © che»”*

f fr~ . » • * » * . .

. . . • “ "

. sua volta la Mambro, temendo di essere riconosòota» aveva ritenute opporlo­

- . * °

no tìngessi i esp elli

t

(7)

* Nel

corso

del procedimento, al fine di acquisire adeguati riscontri a tali

diebia-

i "

razioni,

venivano sentite sia la mogie die la domestica dell© Sparti: la prima - Maria Teresa Veoaozt - affermava che il marito sin dal luglio del 1980

si

era t

trasferito,

eoa l’intera sua

fam iglia,

nella casa di campagna

di

Cura di

Vetralla;

| la domestica, Luciana Torchia, ricordava di avere raggiunto la famiglia Sparti nei

primi giorni dell’agosto del

1980,

ma non era in grado di

escludere che

i

I Massimo Sparti si fosse

allontanato

da Cura di Vetralla il 4 agosto di

quell’anno.

A sua volta Cristiano Fioravanti, dimesso dal carcere di Rebìbbia il 2 agosto del 1980, asseriva di essersi recalo in casa di M assimo Sparti, nella speranza di ricevere da lui un aiuto econom ico, ma non lo aveva trovato e, dalla domesti- I ca , aveva appreso che era in campagna.

Sparti, nuovamente interrogato il 5 maggio 1982, dichiarava di non essere sicuro che la visita di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro fosse avvenuta il 4 /8 /1 9 8 0 , com e da lui precedentemente afferm ato, e, modificando le originarie dichiarazioni in relazione alla individuacene di co litich e i documenti ri­

chiesti aveva preparalo, affam ava che non irattsyasì di Mario C in e s i. beasi di tale -Fausto De V eccia, circostanza da questi conferm ala.

N essun elemento certo em ergeva da «trn perizia espletata sui capelli-della Maasb

• . • i ■

bm e mm essendo stala acquisita alcuna indicazione sul tip© di tintura che, secóndo le rivelaziom .di Sparti, la donna avrebbe utilizzato. *

(8)

Nei corso

della

istruttoria, sta Valerio Fioravanti che Francesca

Mambro

non negavano di essersi rivolti a Massimo Sparti per ottenere due documenti falsi

ma

precisavano

che quella richiesta

era

stata da

essi

fatta nell’aprile del 1980, per aiutare due giovani appartenenti ai “N .A .R .”, tali Roberto Fiore c Gabriele AdinoLfi, entrambi

latitanti

Il secondo,

concorreste indizio

veniva dall’accusa

individuato

nella

causale

dell’om icidio di Francesco M angiameli uno degli esponenti di rilievo del grap­

po

eversivo

di Valerio Fioravanti; entrambi avevano predisposto un elaborato piano p er revasion e dì Concutelli i capo carism atico di “Ordine Nuovo”.

M angiam eli era stato ucciso a Roma il 9 settem bre 1980: £1 cadavere, zavorrato,

era stato buttato in un bacino artificiale a T or dei C en ci ma

era

dopo soli tre giorni riaffiorato, rendendo possìbile la ricostruzione del delitto e l’individuazione dei colpevoli.

In relazione a tale delitto è già intervenuta, una condanna definitiva da parte della C orte di A ssise di Roma in date 1 6 .7 .1 9 8 6 nei confronti dei fratelli Valerio c Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio V ale e Dario M ariani .

V arie erano stale, nel corso di

qud

p rocesso ,,le giustificazioni fom ite dagli -im putati: V alerio Fioravanti e Francesca M ambro avevano giudicato la vitti­

*

a o

m a m ‘S aetto”, un “codardo”, che pretendeva diventare fl capo della organiz-*

m a o n e , benché poi avesse sottratte gran p arte dei fondi raccolti. •*.

A sua volta Cristiano Fioravanti, pur conferm ando di avere partecipalo a quel delitto, su richiesta del fratello, nel corso del processo riferiva che dopo la sua

(9)

i

i

esecuzione aveva chiesto

allo

stesso fratello le

ragioni

per le quali era stata assunta quella decisione e Valerio gli aveva confidato che

in

casa

Mangiameli, in Sicilia, vi

era

stata una riunione, alla quale

aveva

partecipato un autorevole uomo politico siciliano, nel

corso

delia quale era stato

decìso

di uccidere 0 Pre­

sidente della Regione, l’onorevole Pier Santo MattareOa; sicché egli, temendo che Mangiameli, sua moglie e la figlia, potessero prima o poi rivelare quel

fetto, aveva deciso di ucciderli

tutti

e tre, proposito che non era stato compiu­

tam ente realizzato

perché

0

cadavere

di

Francesco

Mangiameli

era stato re­

cuperato

prima del previsto.

s

L a sintom aticità dell’mdizio veniva colta dall’accusa nella pretestuosità delle giustificazioni offerte, essendosi accertato che Valerio Fioravanti nel luglio del 1980 era stato ospite, insieme a Francesca Macabro, benché entrambi fossero già ricercati, di Francesco Mangiameli, e che l’omicidio MattareUa risaliva ad

4

otto m esi prima: pertanto, l’accusa prospettava che non poteva ritenersi attendibile la giustificazione del delitto offerta da Valerio Fioravanti al fratel­

lo d istia n o , m a essa nascondeva una diversa e bea più grave realtà, inconfes­

sabile p ei le sue criminali dimensioni, e cioè la conoscenza da parte di M aa- giameli di notizie che riguardavano la strage del 2 :8 .1 9 8 0 , congiunta al percepì­

' • * « "

to pericolo di una possìbile dissociazione di Ftancesco Mangiameli c dì ra*& lfretenta possibile sua rivelazione di «pento era realmente avvenuto.

Inóltre, proprio nel luglio d d 1980, fl colonnello Amos Spiazzi incaricat é dal

“S iale” di espletare un’inchiesta ricognitiva stilla riorganizzazione dei gruppi. eversivi dell’estrem a destra, dopo aver trascritto i risultiti della sua

(10)

i indagine in una

relazione,

aveva rilasciato un’intervista ai

settimanale

I '

1 “L 'E sp resso”, intervista che benché rilasciate prima della strage, il giornale aveva pubblicato dopo tale evento.

| In quella intervista Spiazzi lasciava intendere che alcune persone che aveva­

i .

| no fetto parte dei discutiti movimenti ev e rsa si stavano riorganizzando, per attuare una pericolosa strategia terroristica ed affermava, per esaudire le legit­

tim e curiosità di chi lo intervistava, che tali notizie le aveva attìnte da una fonte autorevole gravitante in quella stessa area politica, da lui indicatq, come

“C iccio”.

L a m oglie di Mangiameli riferiva agli inquirenti che fl marito, letta quen’intervista, era rimasto profondamento turbato, ed aveva esclam ato:

“questi m i vogliono incastrare!”, con ciò alludendo al fatto che Ciccio di cui aveva pariate Spiazzi altri non poteva essere se non lui

D e la stessa convinzione si rivelarono gli am ici del Mangiameli, «topo la sua

; ' fu

uccisione, tant’è che diffusero un v o la n tin o ® im itasti palermitani di "T erza Posizione”, nei q u al si àcfxàsix? espressamente la vittima"come l’ultima della

strage del 2 agosto 1980. "

H terzo* indizio è rappresentato, secondo l’accusa, dalla telefonata con la quale Luigi Ciavardinà, un giovane mflfitaste n d "M A IL ”, coinvolto nell’omicidio del giudice Amato, ed attivo e la b o r a to r e di Valerio Fioravanti, aveva fette all’am ica della, propria fidanzata, in uno dei giorni immediatamente precedenti 1

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1

;

(11)

11

2 agosto 1980» per differire un incontro a Venezia» programmato

da

tempo per quel giorno» e cioè il giorno

in cui si

era poi

verificata

la strage.

Il differimento

del viaggio e

dell'incontro

eoo la fidanzata venne da Ciavardini

giustificato dalia sopraggiunta

necessiti di reperire dei

documenti falsi,

neces­

sari

per consentirgli di protrarre la sua latitanza.

Gli inquirenti, invece, accertavano che il 3 agosto 1980 Ciavardini sicuramente disponeva di un documento falso, tant’è che lo aveva esibito subito dopo un incidente stradale nel quale era stato coinvolto.

Cristiano Fioravanti, dopo aver manifestato la sua intenzione di collaborare con gli inquirenti, asseriva che il fratello V alerio gli aveva confidato che Luigi Ciavardini andava abbandonato al suo destino, perchè aveva commesso un errore, quello cioè di riferire alla sua donna particolari sulla strage.

La posizione di Luigi Ciavardini, all'epoca minore degli anni diciotto, veniva separata dal processo e gli atti venivano trasm essi per competenza, al Tribunale p e ri Minorenni di Bologna.

Quanto» infine, all’alibi offerto dagl! imputati, dopo una prima, diversa indi­

cazione. . della città nella quale avevano trascorso la giornata del 2 agosto 1980 - Fioravanti aveva indicato Treviso, la M acabro Padova - entrambi avevano af-

. •" *

- ferm ato che, partiti da Palerm o, dopo essersi ferm ati a Roma, avevano rag­

giuntò Treviso, ospiti di Gflberto C avallini e la m attina d d 2 agosto si erano

recati a Padova.

(12)

Gilberto

Cavallini confermava

le

dichiarazioni

di Fioravanti e

Mambro,

pre­

cisando che i suoi ricordi erano stali

sollecitati

dopo ima reciproca consultazio­

ne alla

quale

avevano

partecipato i diretti interessati.

A sua volta Flavia

Sbroj&vacca,

fidanzata del Cavallini in una sua prima

di­

chiarazione

affermava di aver visto Francesca Mambro a d primi giorni

dell’agosto del 1980 in casa di Cavallini; nel corso del dibattimento,

celebratosi dinanzi alla Corte

di

Assiste

di Bologna,

asseriva, invece,

di

essere certa

che la mattina del 2 agosto 1980 sia Francesca Mambro che Valerio Fioravanti erano

usciti dalla

casa

di Cavallini verso le ore 8 ,3 0 ed erano rientrati all’ora di pran­

zo.

V iceversa, la madre di Flavia Sbrojavacca, M aria Teresa Brunetti, pur confer­

mando di aver visto i due imputati in quella casa, nell’estate del 1980, non era m grado di precisare il giorno in cui quella presenza era stata da lei constatata.

Luigi Ciavardini precisava di avere saputo da Cavallini che Valerio Fiora­

vanti e Francesca Mambro erano stati a Treviso ed a Padova il giorno 2 agosto 1980.

Cristiano Fioravanti, a sua volta, rivelava ch e, pur non potendo offrire ulteriori contributi aU’accertam ente dell’alibi, Francesca Mambro aveva manifestato una

i s . ■ ' , ,

^ certa stia preoccupazione, dopo alcuni giorni dalla strage, perchè, prevedendo che si sarebbe indagato net suQÌ-csmfrwitì e nei riguardi di Valerio, aveva ccm-

• statato, con am arezza, che non v’era nessun altro, oltre a Cavallini, ch e potesse conform are ch e entrambi, quel giorno, erano stati a Padova. _

£ -

(13)

13

Quanto alla

partecipazione

di Massimiliano

Facilini

e Roberto Rinani alla

strage

del 2 agosto 1980 ed ai reati ad essa connessi l’accusa

traeva origine

dal

ruolo assunto

da

Facbini

c. di

riflesso, dal suo più

fedele collaboratore. Rinani,

sia nella direzione strategica

del

gruppo

veneto, che nella collaborazione offerta a

Valerio

Fioravanti in due rilevanti

occasioni;

l’evasione di

Freda

e

quella

di

C oncateni

Un contenuto di m aggiore concretezza a tale accusa veniva offerto dall’acquisizione delle dichiarazioni rese il 10 luglio del 1980 da un detenuto, Vettore Presilio, al m agistrato di sorveglianza e poi conferm ate al pubblico m inistero; costui rivelava che un’organizzazione di estrema destra gli aveva proposto di partecipare ad un attentato che si stava predisponendo contro un magistrato di Treviso, m a che, prima di questo delitto, la stessa organizzazio­

ne avrebbe realin ato un “attentato” di eccezionale gravità, “che avrebbe riempito le pagine dei giornali”.

Dalle successive indagini em ergeva che fautore di qùeste confidenze sivelate agli inquirenti da V ettore Presilio, era stato Roberto R isani, allorquando questi,

* i

rinchiuso nello stesso carcere, in un momento dì particolare sconforto, aveva avuto occasione di stabilire con quel detenuto un privilegiato rapporto di ami­

cizia, al quale non poco aveva contribuito fl fette ch e entrambi, prim a'di essere

.

detenuti nel ©arce di Padova, avevano .im p e sta to m ia sezióne del M .S JL

N el novembre del 1980 V ettore Presilio subiva «n ’aggressione, in cella, ad opera di altri detenuti, non id en tificati perchè avevano avuto cura di coprire I loro

&

(14)

14

”H§n-

•saw.

"S r

p*m-

volti eoo alcune sciarpe; e la

vittim a,

ricoverata nell'ospedale di Padova,

per

le gravi ferite riportate, manifestava agli inquirenti

la

convincile che

l’episodio

si

era verificato perchè

sul

settim anale

“L ’Espresso”

era stata pub­

blicata la notizia

relativa

al

contenuto della sua deposizione resa ai magistrati

che

indagavano

sulla

strage

di Bologna.

Un altro detenuto, tale Nicoletti Stefano, dal carcere di Ferrara, rivelava agli inquirenti che lEdgardo Bonazzx, un esponente di prim o piano della destra ever­

siva, che aveva avuto contatti con Freda e Tuli, nel commentare la strage del 2 agosto 1980, aveva rivolto critiche a Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini.

attribuendo ad entrambi la responsabilità di quanto era accaduto perchè, era­

no stati utilizzati dei “ragazzini” non esperti nell’uso dell’esplosivo.

N el corso delle indagini si accertava altresì che Fachini, pochi giorni prima della strage, aveva invitato una sua collaboratrice, tale Jeanne C ogoli, ad allon­

tanarsi da Bologna, perchè in quella città “stava per succedere qualcosa di gros­

so”. L ’esortazione era stata raccolta, m a CogoUL, una volta verificatasi la s ta ­ g e, turbata dalla dimensione dell’accaduto, si era confidata con due suoi am ici, tali Mauro Ansaldi e Paolo S trop p im i, i quali poi riferivano l’episodio

. agli inquirenti .

* Infine, M assùrùlisno Fachini era stato* coinvolto m altri procedimenti penali p erchè scénsalo di avere partecipate ad alcuni attentati dm asriferdl verificatisi nel 1978T1 1979 e 1980, nonché di disporre, sol lago di Garda, di un deposito di residuati bellici: quest’ultima accusa veniva rico llegala al latto che nel corso d ell’ultim o conflitto mondiale, le forze anglo-am ericane avevano feti© j largo

(15)

!

13

¥

l

uso del "correpoud B " una miscela di tritolo e T4, sicché disporre di residuati beffici significava poter da essi estrarre» in gran

quantità, quel

particolare tipo

di esplosivo,

che»

per

il

suo alto potere distruttivo c frantumante,

era

stato im­

piegalo

a la stazione di Bologna, ma che era

difficile

reperire sul mercato.

In relazione

alla

posizione di

Serpo Picciafaoco» l’accusa

affidava a

quattro

concorrenti in d ia, la prova della sua partecipazione alla

strage

del 2 ago­

sto 1980: .

a) la

sua

presenza alla stazione di Bologna allorquando era

scoppiato

l’ordigno;

b) rinattendibilità delle giustificazioni offerte dall’imputato;

c ) la disponibilità di documenti falsi provenienti dalle organizzazioni eversive della destra;

d) la sua abituale presenza presso la sede dell’emittente radio “Montakas”, di Osimo, frequentata da elementi della destra eversiva.

«

Pàccia&oc©» evaso dal carcere di A ncona dove stava espiando u sa condanna ad oltre dieci armi di reclusione per precedenti condanne riportate per numerosi

furti aggravati a fai attribuiti, alle ore 1 1,39 del 2 agosto 1980 si presentava al Isronto soccorso dell’ ospedale di Bologna per farsi m edicare d a m e lievi ferite riportate in conseguenza dello scoppio dell’ordigno, e forniva i d ati'

«sagrafieri com pleti, risultanti da una "patente falsa, intestala a Vallati Enrico,

t . ' - ■

• ’ • •

dati che risultavano trascritti S i registro- di un albergo di Taormina» nel luglio del 1980, cio è nello stesso periodo indicato dall’imputato com e da lui trascorso

in Sicilia. '

(16)

16

"Tuvu3ìù”a

giusiiucarc quella sua accertata presenza»

Picciafuoco

asseriva che»

vivendo a Modena» sotto falso nome» ed essendo stato invitato dal proprieta­

rio

dell 'appartamento da lui occupato a lasciarlo

libero,

quella mattina aveva

deciso di recarsi a Milano per poter procurarsi dei documenti falsi

Senonchè aveva perduto Q treno e quindi aveva deciso di raggiungere Bologna con un taxi, per poter raggiungere Milano, avvalendosi di un espresso che collegava direttamente le due città: cd era sul marciapiede del sesto binario quando era stato colpito al volto, leggermente, da alcuni frammenti di vetro, dopo quella tremenda esplosione. Quindi dopo aver partecipato ad alcune operazioni di soccorso» si era fatto medicare in ospedale.

N el corso delle indagini venivano identificati ed esaminati tutti i conducenti di taxi muniti della prescritta autorizzazione, che quel giorno avevano prestato la loro attività a Modena c tutti escludevano di avere effettuato, quella mattina, il percorso indicato da Picciafuoco: l’unico taxista, sfuggito a tale accertamento, perchè nel frattempo deceduto, risultava disporre di una macchina che era di­

versa rispetto a quella indicata da Picciafuoco. .

Inoltre, il teste Liberio Bonvidni, proprietario dell 'appartamento di cui Pie- ciafuoco disponeva a M odena, pur confermando di aver chiesto all'imputato di • lasciare liberi i lo cali perche voleva che ivi si sistemasse una giovane polacca, •

* . . .

da h i conosciuto e priva di alloggio, escludeva che questa sua richiesta aves- * se avuto fl carattere della perentoria ed indifferibile urgenza» e precisava che»

dopo aver fatto quella richiesta, era partito per le vacanze e quando era tor-

I

(17)

inmiiuu

17

nato aveva con sorpresa constatato che la giovane polacca si era sistemata in quello stesso appartamento» coabitando con Picciafuoco.

i

Secondo gli inquirenti, inoltre,

Picciafuoco grattav a

nei!’arca dei

movimeuti eversivi della destra: Buscarmi Massimo» lo speaker dell’emittente radio

“M antakas” di Osimo, gestita da Leonardo Giovagnini - un aderente del mo­

vimento “Terza Posizione”, presso il quale aveva trovato ospitalità Ciavardini Luigi, confermava che Picciafuoco frequentava quell’ambiente.

L a sintomaticità dell’adesione di Picciafuoco ai movimenti eversivi della d e ste veniva dall’accusa attribuita ad un’altra circostanza: Q rinvenimento dell’agenda di Gilberto Cavallini, sequestrata il 12.9.1983, nella quale era stato annotato £1 suo nome ed il suo cognome.

Si accertava altresì che allorquando Picciafuoco veniva arrestato, c cioè d l°aprile 1981, sorpreso dopo il suo rientro dall’Austria, era in possesso di tre documenti falsi: particolare rilievo veniva dato al passaporto, intestato a tale Pieraatolli Enrico, perchè aveva lo stesso numero del documento autentico rilasciato a Riccardo Bragia, fl quale era stato condannato per fevoreggja- mento in relazione all’aiuto offerto a Valerio Fioravanti'© Francese® Mam-

bro, quando questi erano latitanti. .

Infine, al forno-poste di Rom a era pervenuto un plico, contenente sette pass®-

porti, più una fotografia ed una patente, plico che risultava spedito da Vienna ‘

«gT.* ~ *

nel gessaio del 1981, cioè nel periodo in cui Picciafisdc© era stato in quella città. Si accettava altresi che «tu© d à sette passaporti recavano lo stesso ram a©

£

(18)

-it.­ ' Ì!. K '

del passaporto autentico di Riccardo Bragia,, ed un lem » il numero del passapor­

to di Luciano Petrone, anche Ita, com e Bragia, appartenente ai “N A R .” .

Parallela alPmdagme per l’individuazione dei mandanti e degli esecutori della strage del 2 agosto 1980, era quella riguardante i tentativi attribuiti ai servizi di sicurezza, ed in .particolare ad alcuni appartenenti al “Sismi”, per distogliere l’attenzione degli inquirenti dalle organizzazioni eversive sviluppatesi in Italia e dirottarla su piste intemazionali, nella consapevolezza della loro estraneità, al fine di favorire la stessa realizzazione del programma eversivo.

Nel procedimento erano coinvolti quattro imputati: due ufficiali del “Sismi”, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, nonché £1 collaboratore del direttore generale del “Sismi”, TommasoHPazienza, ed il capo della loggia massonica P 2, I ic io G e li: tutti c quattro erano accusati del delitto di calunnia, continuato ed aggravato, per avere, in concorso tra loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, divulgato alcune inform ative, fatte pervenire agli inquirenti anche attraverso un’appropriata utilizzazione di alcuni organi di stam pa, co n -le quali avevano fatto credere che la strage del 2 agosto 1980

\ * . _

era sttrìbuiM e ad alcune organizzazioni terroristiche straniere, e, al fine, di

. *.

fornire un appagante riscontro- a tale ipotesi, avevano fette ricorso al temerario espediente di collocare sul treno Taranto-M ilano, nella notte d d 13.1.1981,

(19)

19

di Bologna,, un

m itra M .A .B.,

un

fucile

a canne

mozze,

e due biglietti aerei intestati a cittadini stranieri,

uno

per il volo

Milano-Parigi,

e l’altro per il volto

Milano-Monaco, valigia che veniva fatta

rinvenire

su quel treno, alla stazione

di

Bologna,

quella stessa

notte. '

Sulla base delle informazioni acquisite, in un primo momento si ipotizzò che quei biglietti erano stati acquistati a Bari, da un appartenente ai “N .A.R.”, Giorgio V ale, m a tale ipotesi fu ben presto accantonata, perche rivelatasi anch’essa artificiosamente costruita.

Si accertava, invece, che il maresciallo Francesco Sanapo, che all’epoca coman­

dava la stazione dei carabinieri di Vieste - un paese in provincia di Foggia -, amico del colonnello Giuseppe Belmonte, era stato da questi pregato di redigere una nota informativa nella quale bisognava attestare che da fonte confidenziale degna di credito lo stesso sottufficiale aveva saputo che organizzazioni interna-

compiersi in Italia, su convogli fem raari, e che dell’esplosivo, da utilizzare a quello scopo, sarebbe stato consegnato sull’espresso Taranto-M Um o, nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio del 1981.

M maresciallo Satrapo» aderendo à ia richiesta, si era impegnato con U colonne!-

®

io Belmonte -a non rivelare nè la ‘fbnte di quella informazione, n è la* genesi di 5 £L:, quei suo idtervcato, una volta convinto, dal suo interlocutore» che

-■ a ■ *

quell’espediente serviva solo per proteggere chi quella notizia aveva rivelato,

«,v trattandosi di una figura eminente, inserita in una rete spionistica a livello in-

11)0 - teraazioaaaie.

(20)

Un appunto, contenente quella informazione, veniva consegnata il 9 gen­

naio 1981 alTaereporto di Ciampino dal generale Pietro Musumcci al generale Notamicola, capo della prima divisione del Sismi, alla presenza del colonnello Belmonte, nonché del direttore generale del Sismi, il defunto generale San- tovito, e del suo collaboratore, Tommaso Pazienza, in quel giorno reduci da un viaggio a P arigi

Quanto a Tommaso Pazienza l’accusa ipotizzava che non occasionale poteva essere considerata la sua presenza a quell’incontro: l’imputato godeva di un forte ascendente nei confronti del direttore del “Sismi”, tanto dall’essere diventato il suo preferito collaboratore; inoltre, era stato lui l’ispiratore di un artìcolo che il giornalista Landò Dell’Am ico aveva pubblicato il 1° settem bre 1980 su “Agenzia Repubblica”, articolo che nell'accreditare, come pista proficua di risultati, quella intemazionale, svalutava le diverse informazioni che il “Sisde” aveva già fatto pervenire alla magistratura bologne­

se, e da questa pubblicamente giudicate positive per lo sviluppo delle indagini, irfo s m s o iiì che, utilizzando le notìzie attìnte, prima della strage, dal colonnello Amos Spiazzi, avevano m esso in evidenza quale era la nuova e più temibile strategia td io ristica perseguita dalla organizzazione che si era venni® a for­

mare in Italia, dopo i disciolti movimenti eversivi; ed alla quale aderivano d e ­ li dei “N j v k ” e di *T erza Posizione’’.

Si accertava altresì che e ia stato Tom m aso Pazienza a fornire al giornalista Andrea Barbieri alcune notìzie sul terrorism o intemazsonale, cosi prospettando che in * .q ad la stessa direzione bisognava indagare per scoprire i respossM i

(21)

della

strage

del 2 agosto 1980» notizie dal

giornalista

utilizzate per la pubblica­

to n e di un articolo» apparso su “Panorama” fl 15 settembre del 1980.

Inoltre

lo

stesso imputato,

nel corso

di alcuni

colloqui

con

il dr. Francesco Pompò, che

all’epoca

dirigeva fl primo

distretto

di

polizia

di

Rom a,

aveva fornito alcune infonnaaoni su di un. teaffieo intemazionale

di

arm i

al

quale era interessata

una vasta organizzazione che aveva sede a M onaco di Baviera,

e

che aveva

contatti con elementi

delle

“Brigate Rosse", notizie che finivano per accreditare la pista intemazionale, ma che venivano diffuse con la

cautela

di non rivelarne

•l’effettiva provenienza.

'Quanto alla partecipazione di Licio Gelli alla contestata calunnia, la prova ve­

niva dalla accusa individuata oltre che nel ruolo assunto daU’imputato alla direzione della loggia massonica, e dalle finalità politiche da questa loggia . perseguite» soprattutto dal fatto che gli ufficiafi ed i funzionari posti-al vortice

del '“ Sism i" erano iscritti all® P 2 e, quanto al “Sisde”, questo aveva mutato atteggiamento, * dopo che rim putato, nel settem bre del 1980, aveva avuto un colloquio con un funzionario di quel servizio di sicurezza, preposto al

“C en tro Sisde di Rom a 2 ” espressamente incaricato di verificare la consistenza

• •

delle m fotm aàom del CoiomeUc» Spiasti» e di- approfondirne la rilevanza:

nel corso di quel colloquio» sollecitato dal funzionario, Gelli aveva affermato d ie il “Sisde” sino a quel momento “aveva sbagliato”, perchè la strage era

(22)

22

stata voluta

ed

eseguita da un’ organizzazione

intemazionale,

sicché o il

“Sisde”

cambiava rotta,

o finiva per

“lavorare a

vuoto”.

In

relazione

all’episodio

del

rinvenimento di quella valigia, carica di

esplosivo c

di

armi, sul treno Taranto-Milano, sia

Pietro

Musumeci

che

Giuseppe Bei- monte erano stati tratti a giudizio della Corte di Assise di Roma per rispondere

dei reati di detenzione e porto di esplosivo, nonché del delitto di peculato, per essersi appropriati di circa un miliardo di lire, di cui avevano la disponibilità,

quali dirigenti del servizio di sicurezza, dopo aver falsamente

asserito

di aver dovuto corrispondere quel danaro a chi quella notizia aveva ad essi rivela­

to.

1 processo nei loro confronti si concludeva con la condanna per entrambi i reati, condanna conferm ata in appello e divenuta irrevocabile il 14.3.1986.

Invece il procedimento che si era instaurato, presso la Procura di Bologna, in relazione all’accertam ento delle responsabilità penali per la strage del 2 agosto 1980 e per i reali ad ©ssa connessi, nonché in relazione alla calunnia contestata a Gelli, Pazienza, M usumeci c Bcìm onlc, ritmiti i vari tronconi nei quali si era articolata la com plessa indagine, si concludeva, esaurita ìa form ale istruttoria, con il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi alla Corte di A ssise di Bolo­

gna. E questa, con sentenza m dsfp 11 luglio 1988 dichiarava colpevoli del'ddfc-

. ^ #

to di strage e dei reati ad essa connessi, escluso il reato di dam eggiam oli®, perché prescritto, Padrini, Fioravanti, Mambro e P icdafuoco, e, unificate tutte le imputazioni sotto il profilo della continuazione, condannava ciascuno alla

(23)

paia complessiva dell’ergastolo, determinando l’isolamento diurno per mesi otto nei

confronti

di

Picciafuoco,

in un anno per

Fachiri

e

Mambro,

ed in un anno ed un mese per Fioravanti.

Quanto al reato previsto

dalTart

306

c.p.,

la Corte di Assise di Bologna,

condividendo l’ipotesi prospettata dall’accusa,

dichiarava

Fachini,

Fioravanti, Mambro,

Picciafuoco, Rinani, Signorelli, Cavallini e Giuliani colpevoli di

tale imputazione, condannandoli a varie pene. Con la stessa sentenza venivano accolte le richieste delle costituite parti civili in relazione all’azione risarci- toria dalle stesse proposta.

Tutti gli imputati venivano, invece, assolti e con varie formule dal reato previsto dall’alt. 2 70 bis c.p ..

Sia Rinani che Signorelli erano assolti dall’accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove. E quanto, infine a Gelìi, Pazienza, Musumeci e Belm onte, veniva riconosciuta la loro responsabilità penale per il reato di calunnia pluriaggravata ad essi ascritto, e ciascuno veniva condannato ad

anni diedi -di reclusione. . . ' •

i r Quanto a Giuliani e Cavallini, giudicati colpevoli soltanto del reato di p a tta i-

# . . . »

' ' pazione ad una banda annata,' venivano condannati, 3 primo, ad anni dieci di

reclusione ed fl secondo ad an si tredici. -

£

.1

n

i

«

Mfiti

(24)

Avverso tale sentenza

proponevano

appello oltre a tatti gli imputati condanna­

ti, il pubblico ministero ed alcune

delle

costituite parti civili e la Corte di Assise di

Appello di Bologna con sentenza del

18

luglio 1990, confermava

le

assolu­

zioni degli imputati dal reato previsto dall’alt. 2 07 c.p „ nonché del

Emani

e del Signorelli

dalla

partecipazione

alla strage, modificando

la formula

adottata,

con quella prevista

dall’alt.

530 comma

del nuovo codice di procedura penale, e cioè, per non aver commesso il fatto.

Con la stessa formula venivano assolti dal reato di banda annata Signorelli, Fachini, Rinani e Picciafuoco, e dalla partecipazione alla strage ed ai reati con­

nessi, Fioravanti, Mambro, Picciafuoco e Facilini, ed erano confermate tutte le a lte assoluzioni già disposte dal primo giudice.

V otiva, invece, confermata la condanna di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giù- • Barri per fl reato di banda arm ata, e la -pena era determinata in armi tredici di reclusione per Fioravanti, in armi dodici pò- M ambro, in anni undici per Caval­

lini ed in anni otto per Giuliani

Quante al reato di calunnili, la C orte di Assise di Appello di Bologna assolve­

va Geili e Pazienza p o' non aver commesso ’fl fatto, e, nel conferm are la

I

-VV -■ •'

(25)

25

I

condanna per Belxnonte e Musumeci, escludeva per entrambi raggravante pre­

vista dalTaA 1 detta Legge 6 febbraio 1980 a. 15, e, ravvisata la continuazio­

ne con i reati già giudicati dalla Corte di Assise di Roma, determinava in anni tre di reclusione rammento della pena già inflitta con quella definitiva sentenza.

Avverso tele sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nonché gli imputati Cavallini,

Giuliani, Fioravanti, Mambro, Musumeci, Behnonte e Pazienza, e, per le parti civili, l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei M inistri e del Ministero dell’Intemo, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna, nonché Bolognesi Paolo, Vale Umberto e Garofali Anna.

I ricorsi venivano assegnati atte Sezioni unite in considerazione della delicatezza e rilevanza delle questioni prospettate, e, soprattutto, per la ravvisata opportuni­

tà di dirimere quel contrasto gmrispradenziale che si era delineato subito dopo

rostrata

in vigore del nuovo codice di procedura penale in relazione

all’inteipretazione del 2 ° com m a dell’art. 192, norma applicabile anche al procedimento in esame, in base a quanto prescritto dalPaxt 245 com m a2°

feti B ) d d le norme transitorie. ,

E le Sezioni Umte-eom sentenza d d 12.2.1992, dopo aver disatteso alcune ecce- f ' zioni di carattere procedurale prospettate dal ricorrenti, rigettava I ricorsi de!

pubblico ministero in relazione alle statuizioni adottate dalla Corte di Assise di

. 0

(26)

*ti ’i 0 X

Appello di Bologna per il

reato

di cui

aU’art.

270 bis c.p., rendendo

cosi

defi­

nitiva l’assoluzione

di tutti gli imputati da tale reato.

Quindi, risolvendo il problema

principale

per la cui

soluzione

era stato sollecita­

to il loro intervento, le Sezioni Unite

riaffermavano

il principio secondo il quale una corretta applicazione del

secondo

comma

delTart. 1 9 £ f c.p.p. com­

porta l’obbligatorietà dell’esame complessivo delle risultanze acquisite e stabilivano che il doveroso apprezzamento unitario degli indizi presuppo­

n g a preventiva valutazione analitica di ciascuno di essi,

per

saggiare la valenza qualitativa.

Rilevavano altresì che la sentenza impugnata a tale criterio metodologico, nella valutazione dei vari indizi, non si era attenuta, m a utilizzando intuizioni congetturali e soggettive supposizioni, aveva screditato la valenza probatoria di ciascun indizio, compiendo un esame frammentario ed incompleto degli ele- ' mentì acquisiti

Le Sezioni Unite giudicavano immotivate la assoluzioni di Facilini, Rinani e K ccìafuoco dal reato di partecipazione a banda annata, e, conseguentemente,

‘ ritenevano necessario un rinnovato esame dei rapporti intercorsi tra H cdàfuoco '* 2 ed fl greppo dei terroristi veneri, diretto da Fach in i c , quanto a quest’ultimo ed a Rinani,' altrettanto necessario era verificate se & collaborazione offerta a Valerio Fioravanti era, stata episodica, occasionale, o riferitole ad autonome iniziative del singoli componenti, ovvero permanente, perchè funzionale alla

^ _ xeaiisazÌGne d d ls stessa strategia terroristica.

(27)

Per quanto» invece» riguardava i ricorsi ette gli imputati avevano presentato

in

relazione ala condanna per quello stesso reato» le Sezioni Unite accoglievano

solo uno dei motivi dedotti, quello con

il quale

Cavallini, Giuliani, Fioravanti

c

Mambro

avevano denunciato la mancata

applicazione dell’alt.

90 del codice di procedura penale del 1930 in

relazione

alle precedenti condanne che

gli stessi imputati avevano

riportato par

la

stessa

imputazione

previste

dall’alt.

306

c.p.: osservavano a tal

proposito

le Sezioni Unite ch c ^ o te r stabilire,

in

com- crcto, se quelle definitive condanne avevano avuto ad oggetto I’ appartenenza degli imputati ad una stessa, identica organizzazione, bisognava verificare, alla

luce dell’attività realizzata e programmata, se il fatto contestato

era

identico a queEo già giudicato, c tale accertam ento non poteva che essere effettuato dal giudice di rinvio.

Quanto invece, alla posizione di Signorclli, la Corte ne rendeva definitiva f assoluzione e la stessa statuizione adottava, quanto al Rimani, in relazione ' ' all 'accusa- di partecipazione alla strage, rigettando I ricorsi del pubblico mini.

~ stero e delle parti ch'ili.

La Suprema Corte accoglieva, infine, i ricorsi del pubblico ministero e delle w- parti civili in relazione all’assoluzione di Fioravanti, Mambro, Picciafuoco e

Ir-’ . . .

Fachiri! dal reato di strage e dalle a l t e im put& dm i conseguenti aH’esecozionc di quel delitto. L a Corte, dopo aver rilevato che nessuna efficacia comdmeoante o prefpódirieJftkì poteva essere riconosciuta aE’appartaienza degli imputati alla banda a m ata rispetto all’accertam eatò delle responsabilità individuali per

(28)

28

« 9

■»

■*ù

é .

la strage, censurava la riduttiva e frammentaria analisi degli in d ia acquisiti a carico dei quattro inqtutati^compiuta dalla sentenza anaullata, indicando, per ciascuno di essi, quali fonti probatorie erano state trascurate, o quali aspetti dei latti o delle circostanze accertate « a n o stati valutari in maniera incompleta o illogica.

Pertanto, la Suprema Corte devolveva al giudice di rinvio - altra sezione della Corte di A ssise di Appello di Bologna - il compito di una rinnovata analisi di tutte le risultanze acquisite, in modo che, evitate le congetture e le supposizioni, il quadro indiziario acquisito non subisse gli effetti negativi di una riduttiva ricostruzione storica o di una frammentaria valutazione.

Analoga decisione le Sezioni Unite adottavano per Gelli c Pazienza, in relazione all’assoluzione di entrambi dal delitto di calunnia, che veniva giudicata immotivata. Osservavano in particolare le Sezioni Unite che la condotta attribuita dall’accusa agli imputati andava esaminata nel contesto della comples­

sa attività di “depistaggio” che era stata realizzata dai s e r r a di sicurezza, senza trascura® il ruolo' che a tto rn i» avevano avuto, Gelli, quale capo delta loggia m assonica, e Pazienza, quale attivo collaboratore del direttore generale dei “Sism i”, nella predisposizione di una identica strategia, che poteva, -in ipotesi, evocare resisten za di un unico, prestabilito program m a, culminato

%

nella eoflocaaon e di q o d k valigia, srfl treno Taranto-MUnno.

L e Seaossi Unite, invece,- rigettavano i ricorsi di M usum ed e Behnonte, ren-

• _ dead© così definitiva la condanna di entrambi per il resto di cafonata, ed

(29)

29

accoglievano il ricorso dei pubblico ministero limitatamente all’esclusione dell’aggravante prevista dalTart 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15: rilevava a tal proposito la Corte che la condotta realizzata dagli imputati andava riesami­

nata alla luce di tutte le risultanze acquisite» non esistendo alcuna astratta in­

compatibilità tra 1 perseguimento di una finalità eversiva o terroristica sia rispetto all’assoluzione degli imputati dal reato previsto dall’art. 270 bis c.p.» che rispetto allo scopo egoistico» cioè ai motivi di lucro perseguiti da Belmonte e Musumeci, e resi manifesti ed incontestabili dalla loro condanna per

il reato di peculato. - . .

D giudizio di rinvio» disposto dalla Corte di Cassazione» si concludeva dinanzi alla prima sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna il 16.5.1994.

La Corte» recuperata in tutta la sua analitica ricostruzione, la genesi e lo svi- faqjpo dei movimenti eversivi gravitanti nell’ area politica della destra, effettuata dal primo giudice» riesaminava le risultanze acquisite» integrandole con i pur modesti risultati ottenuti attraverso la disposta rinnovazione parziale del di­

battimento, e giudicava sufficienti gli indir» concernenti rattribmbOità della

° « . •

strage e dei reati a questa ' connessi a Fioravanti, Mamfcro e Picciàfuoco,"

confermando la loro condanna d i’ergastolo. Assolveva» invece» p o ’ non • •

«ver commesso 1 fitto» dalle' stesse imputazioni cd anche dal reato previsto f-

«jdafl’a r t 3 0 6 c.p n Massimiliano Fachini, e con la stessa formula, Roberto Ritm­

a i dalla residua accusa di partecipazione alla banda armala.

pi W “f :

(30)

30

Riteneva il- giudice di rinvio

insufficienti

le prove in relazione alla

supposta

esistenza

uno stabile

collegamento

tra il groppo romano diretto dal

Fiora­

vanti

c quello veneto facente capo a

Fachiro,

giacché i

contributi

da quest8ultimo offerti a la

realizzazione

di alcune imprese criminali organizzate dai

gruppo romano (l'evasione di Contarteli

e

la fuga

di

Franco Freda dal Comune in cui

era

obbligato

a

soggiornare) erano stati occasionali non rive­

latori di

una identica

e

costante strategia terroristica. -

Inoltre, l’aw enuta assoluzione di Massimiliano Facilini dal reato di detenzio­

ne e porto di esplosivo, nel processo conclusosi presso la Corte di Assise di Roma il 2 8 maggio 1990, e l'analogo esito che avevano avuto, in istruttoria, gli altri due p rocessi esauritisi dinanzi ai gradici istruttori di Treviso c di Venezia, processi concernenti la partecipazione di Fachiro ad alcuni attentati di­

nam itardi e la disponibilità di residuati bellici nei pressi del lago di Garda, precludevano l’utilizzazione di quelle accuse per accreditare l’ipotesi di una possibile disponibilità di rilevanti quantitativi di .T4 , cioè di quel potente esplosivo utilizzato nella strage di Bologna: '

• L a Corte di Bologna rilevava àtaresi che quei processi exano steli instaurali sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni appartenenti ® “Terza Posraone”,

. e cioè da Napoli , Aleandri e Calore, m a quelle accuse erano state disattese H p a d re n essm p scótstro erastetoacq ìiisitoetale^ n d izàon cm p oteva che esse­

re condiviso, ap s esistendo alo n i riscontro anche in questo processo.

(31)

31

n-

Quanto poi, alia ritenuta costituzione, organizzazione e partecipazione alla banda arm ata, attribuita rispettivamente a Fioravanti, M acabro, Cavallini e Giu­

liani, accusa che dopo l'intervenuta decisione delle Sezioni Unite, non poteva più essere rimessa in discussione, la Corte di Assise di Appello di Bologna escludeva la possibilità di applicare P a ri 90 c.p.p.» osservando che per quanto riguardava Fioravanti e Mambro la condanna definitiva riguardava la partecipazione ad una vasta organizzazione, che pur avendo operato nello stesso periodo di tempo, nulla aveva a che vedere con fl ristretto nucleo opera­

tivo, creato da Valerio Fioravanti per attuare quella strategia nell’ambito della quale era stata realizzata la strage del 2 agosto 1980.

In relazione, poi, alle diverse posizioni di Cavallini c Giuliani, il giudice di rinvio osservava che le loro precedenti condanne, risalenti per il primo al 17 giugno 1988, e per il secondo al 9 giugno 1989, avevano avuto ad oggetto fatti comple­

tamente diversi, neppure sovrapponibili dal punto di vista cronologico: per­

tanto, nei loro confronti venivano confermate le pene cosi com e determinate

«M a sentenza del 18 luglio 1990. __

Con la stessa sentenza la Corte di A ssise di Appello di'B ologna confermava la condanna di Gelli e Pazienza ad anni dieci di reclusione ciascuno per £1 reato di

•calunnia aggravata dalla finalità di terrorism o, condanna che era stata già prò­

» *

* . «

enunciata dal primo gradite e, quanto a Belmonte c M ostrateci, ritenuta anche

. - -, r *

nei loro ccnafronti raggravante prevista dall’art. I della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, e conferm ate la già ravvisata continuazione con i reati già giudicati dalla

Corte di Assise di Róma, determinava per entrambi in ansi quattro e mesi sei di

t

(32)

32

reclusione l’aumento di pena per la ravvisata continuazione, ferma restando come pena-base per il reato più grave, quella stabilita dalla sentenza irrevo­

cabile

di condanna per

il reato di

peculato.

Secondo il giudice di rinvio tutta

l’operazione

di

depistaggio,

ideata ed attuata, con diversi contributi dai quattro imputati conteneva anche

l’annuncio

della reiterazione di altri attentati dinamitardi su convogli e strutture

■ ferroviarie, c si inscriva, a pieno titolo, in quella nuova strategia terroristica ma­

nifestatasi attraverso la realizzazione della strage del 2 agosto 1980, sicché

andava ravvisata qaHh, specifica aggravante che il giudice d’appello' aveva immotìvatamente escluso.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Fioravanti, Mambro, Picciafuoco» Fachini, Musumeci, Beìm onte, Gelli, Pazien­

za, Cavallini c Giuliani, formulando diversi rilievi in ordine alle statuizioni contenute nella impugnata sentenza, nonché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed alcune delle costituite parti civili, e preci-

■ samente: il Comune di Bologna, la società delle Ferrovie delio Stato, nonché, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la Presidenza”'del Consiglio dei Mi-

| aista ed il-Ministero dell’Inlem o.

«•'•Sia fl pubblipo ministero ch e le parti civili ricorrenti, bornio, e con diversi m otivi, semumt& l’ùnpugnata scatem p. in. relazione alle assoluzioni di M assùmlimo Fachim e di Roberto Rim ati dai reati ad essi ascritti.

a

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