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sione, lungi dall’essere sussumibile nell’ambito di una semplice congettura, è conseguente ad un’esauriente analisi delle risultanze acquisite

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logico che questa Corte aveva indicato ai fini

dell’analisi

e della valutazione della prova

indiziaria,

ha doverosamente

collegato

fl contenuto di quella relazio­

ne al c-ollixiiii."» che

il funzionario affiliato alia

P2,

aveva a*.a:to ear. capo

della stessa loggia massonica. E’ indubbio,

infatti,

che la risposta del

dr.Cioppa

a a e ­ rava la rilevanza delle

notizie

che erano state fomite dal

colonnello Spiazzi

e dal detenuto Farina, disperdendo ogni speranza di positivi sviluppi e si omogeneiz­

zava con il contenuto del colloquio che

Gelli

aveva con

lui

avuto. Tale conclu­

sione, lungi

dall’essere sussumibile

nell’ambito di una semplice congettura, è conseguente ad un’esauriente analisi delle risultanze acquisite.

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La richiesto di approfondimento di quelle informazioni era al dr. Cioppa perve­

nuta due m esi prima della risposta, e questa fu dal “Sisde” espressamente sol­

lecitato; si era altresì accertato che il dr.Cioppa aveva chiesto di incontrasi con Gelli subito dopo aver ricevuto quella prima richiesta dal “Sisde”, m a rincontro, a causa degli impegni di Getti, era stato differita alla fine dell’agosto del 1980;

nel corso del coEoqtùo Gelli non solo aveva manifestato il suo dissenso rispetto alle conclusioni alle quali era sino a quel momento pervenuto il “Sisde” in rela­

zione alle indagini sulla strage di Bologna, ma aveva altresì prospettato che la pista proficua di possìbili risultati positivi era quella del terrorism o intemaziona­

le, cioè proprio quella che era state individuate dal “Sismi” ed accreditate dalle iniziative di Pazienza^ Musumeci, Belm o^te; e Sanlovìto. E \ quindi la ricostru­

zione cronologica degE eventi, oltre al contenuto del colloquio Cioppaf-Gelli, a giustificare la conclusione che ne ha tratto il giudice di rinvio: il ritardo con fl quale fl dr.Cioppa rispose al “Sisde” era dovuto al ritardo con fl quale quel

firn-4 ' zionario potè ottenere il determinante contributo di Gelli, tant’è che la risposta

«

r fornita al “Sisde” altro non riproduceva che il pensiero e la volontà di L id o Gol­

ii.

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E* doveroso altresì ricordare che fl generale Grassini, avallando la risposte forni­

ta dal dr.Cioppa, si premurerà di informare» circa un m ese dopo» la Procura di Bologna ch e le informazioni più recenti pervenute al "Sisde** proponevano la

"pista libanese” com e quella più probàbile ai fini della ricerca dei responsabili della strage di Bologna e tale ulteriore circostanza non poteva che armonizzarsi con la supposta adesione del vertice del “Sisde” alla tesi propugnata da Lido Gelli» posto che le indicazioni offerte segnavano un radicale cambiamento rispet­

to alle originarie prospettive.

Non é neppure apprezzabile una contraddittorietà di motivazione delPimpugnata sentenza sotto fl profilo prospettato dal ricorrente: se vero é che Gelli poteva dispone direttam ente del generale Grassini» che in quel momento era al coman­

do del “Sisde” ed era affiliato alla P2„ altrettanto incontestabile era che nessuna operazione di depistaggio era concretam ente attuabile senza dispone di

un’affidabile giustificazione: e questa non poteva che essere offerta dal dr.Cioppa, per la sémplice ragione che a&’U fficto da quel funzionano diretto em stato devoluto fl com pito di approfondite le investìgaziom alle quali esano e

avevano contribuito Spiazzi © Parm a. • ^ ... r •I

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I Secondo la sentenza impugnata, quindi 3 dr.Cioppa non poteva non essere

«

l’interprete del mutato comportamento del “Sisde”,

avallato

dal

generale

Gras-sini.

nell’ambito del “Sismi” che del “Sisde”, erano affidate a coloro che risulteranno affiliati alla P 2, e poiché la ricostruzione di tali iniziative aveva consentito di accertare com e esse si erano sviluppate secondo un piano prestabilito, al giudice di rinvio non restava altra possibilità se non quella di prenderne atto e tram e le dovute conseguenze.

Quanto poi all’indagine relativa alla ricerca delle possibili cause che avrebbero indotto Gellì ad assumere quella posizione, la sentenza impugnata non solo ha esam inato com e quella iniziativa si inseriva nella strategia generale perseguita da quella loggia m assonica, che era quella di condizionare gli interventi dei servizi di sicurezza per potar gestire il potere politico in Italia, m a ha anche verificato com e fl pericolo di un possibile cedim ento psicologico da parte del criminologo Sem erari provato da un® lunga carcerazione sofferta, rendeva attuale e concreto

- • *

fl pericolo del coinvolgnneblo di alte® persone nell’ambito della stessa indagine:

e che S em em i fosse sul punto di rivelare tatto d ò che sapeva sui grappi della destra eversiva non èra una suggestiva ip otesi perchè quella sua intendane era.

state già m anifestata al personale di custodia ed a su d tkraigliariL

v- . ——

••

Q uanto, infine, alla tem atica dei rapporti tra Getti e Pazienza, la sentenza impu­

gnata ha dato atto che era la co n te s ta titi cronologica e l’identità contonitistjca

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delle iniziativa assunte da entrambi ciò che illuminava, più di ogni altra prova, il rapporto di solidarietà evocato dall’attuazione del medesimo program m a

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creditarlo com e suo fiduciario: e tale conclusione é stata recepita nell’impugnata sentenza, dopo essersi accertato che Pazienza, benché non risultasse iscritto alla P2, secondo gli elenchi rinvenuti dalla Guardia di Finanza a Castiglion Fibocchi, ciò nonostante, per essere stato un “massone alla memoria”, era, per ciò solo, affiliato a quella loggia. Inoltre la C orte di A ssise di Appello di Bologna oltre ad aver condiviso l’analisi compiuta dal primo giudice, ha anche osservato come l’adesione di Pazienza a quelle iniziative di depistaggio più che essere il risultato di m otivate scelte ideologiche, era conseguente ad avvertite necessità egoistiche, che consigliavano di sincronizzarsi con le volontà di chi in quel momento aveva Il reale controllo dei servizi di sicurezza, giacché tale adesione voleva significa- rc^assìcurarsi un m olo rilevante nell’ambito del “Sismi”. .

E siffatta m otivazione utilitaristica si armonizzava, secondo la sentenza impo- guata, con là 'stessa personalità di Pazienza, un mercenario al servizio di qual­

siasi ideologia, e, quindi disponibile sd assecondare re tic o la ta strategìa perse­

guite dalfa loggia massomea dirette tfaG d li. - «

Nel contesto di tale realtà la mancanza di qualsiasi prova sui rapporti intercorsi tra Getti, M tisum ect e Belm onte, non poteva 4tk assumere un rilevante

significa-%

149

. to, una volta che siera

riconosciuto

che Pazienza aveva avuto il compito di

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stire,

in concreto, ì conclusivi sviluppi delle iniziative idonee alla

realizzazione

del concordato depistiggio,

pur

se non

trascurabile era

il

fatto che

anche

il gene­

rale M usumeci

risultava iscritto alla

P 2.

L’omogeneità dette iniziative, la loro

tempestività ed

H

loro stesso

sviluppo

progressivo rendeva

superflua

la stessa

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ricerca

delle relazioni intersoggettive

che le

risultanze acquisite non consentiva­

no

di dimostrare.

ft

N e consegue che nell’ambito delle com plessive valutazioni espresse dal giudice

*

-j di rinvio sulla partecipazione di Getti al reato di calunnia non sono apprezzabili

! salti logici, nè dalla motivazione della sentenza risultano sottratte circostanze . idonee, per la loro intrinseca valenza probatoria, a giustificare, in ipotesi, una

sentenza^ ha rilevato che fl giudice di rinvio doveva ^procedei© ad una rinnovata analisi delle risultanze acquisite e non lim itarsi atta, m ateriale adesione alle

valn-# * . 0

ten o n i espresse M e Sezioni Unite della Corte di Cassazione n ella sentenza <M

1 2 'febbraio 1 9 9 2 . ' ' __ ... *

fl rìm a m te , nel formulare tale rilievo, non tiene conto del fatto che 3 s m ricor­

so , avverso’ la condanna per 3 resto di calunnia, condanna conferm ala in appetto,

f- . •

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S 1

f

era stato rigettato dalla Corte di

Cassazione con

la citata sentenza. Pertanto, al

giudice di rinvio

era

precluso dal

giudicato,

ormai consolidatosi

sull' accct lamento

del limo c

sulla

sua

riferibililà ali imputato,

procedere ad una

rivalutazione

«Mie

risultanze acquisite,

se non ai fini della verifica sulla

configu- rabilità

possibile

della circostanza aggravante prevista

daffari

1 della

Ixgge 6

febbraio 1980

n .15: ed in

tali rigorosi friniti

é

stata contenuta

l’indagine

compiu­