• Non ci sono risultati.

eversiva come uno do protagonisti di una clamorosa impresa, sastaiahQBx: fare riacquistare la libertà al capo carism atico della propria formazione politica

Altrettanto dicasi per l’individuazione di coloro che avevano progettato di sop­

primere un magistrato nel veneto: la sentenza impugnata, analizzando compiu­

tamente le dichiarazioni rese da Calore e Soderini, ha rilevato che i contatti tra O gruppo veneto c quello romano si esaurirono nella ricerca di un possibile sicario

^ che non doveva essere conosciuto nel luogo in cui il delitto si sarebbe dovuto

eseguire.

^Sicché, anche .in tal daso non si poneva quella collaborazione tra il grappo rom a- :Boc quello veneto nei temùm prospespettati daU’accusa, m a, semmai, in tam ia, jcompletamentet diversi si trattava, cioè, di un eètem porm eo, occasionale contri- ita© ,, attuato in relazione alle specifiche necessità di im a determ inata impresa.

dalle su esposte conàderaziom che per dascun episodio, individuato

®ome sintom atico della ipotesi prospettata dall’accusa, la Gente di Bologna, dopo

« te com pleta analisi delle risultanze acquisite, ha individuato, e con rigore

logj-59

in

co, come si proponevano alternative possibili» dotate anch’esse di una valenza sintomatica di una diversa realtà; ma nessuna poteva essere privilegiata» perchè una scelta selettiva non poteva che essere giustificata da soggettive intuizioni o da personali congetture, le uae e le altre non utilizzabili ai fini del processo for­

mativo del convincimento del giudice.

E non com pete certamente a questa Corte la rivalutazione di quelle risultanze probatorie analizzate dall’ùnpugnata sentenza in una prospettiva diversa da quella indicata e motivatamente rappresentata, non essendo tale compito con­

sentito dai limiti che il sindacato di legittimità aveva anche prima dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Non é superfluo ricordare che raccertam ento dei fatti ed il giudizio valutativo che ne consegue spettano entrambi, ed in maniera esclusiva, al giudice di m erito, le cui decisioni circa la rilevanza, l’attendibilità e la stessa com pletezza della prova non possono essere sindacabili dalla Corte di Cassazione, se il provvedi-

^ mento conclusivo del giudizio non presenti un apprezzabile vizio di m otivazione,

||jP>eioè un vizio che, lungi dal riguardare £1 contenuto del coavindm ento del giudi- incida solo stile modalità con le quali quel convincimento viene espresso.

. E nessun vizio di motivazione, nei termini su indicati, é riconoscibile rim pugnata sentenza anche in relazione alTassoltm one di Fachini e Rinani 1 reato previsto dalT art306 <xp„

fV;- ’i

fissando all’esame dei motivi di ricorso proposti dalia difesa deli’imputato

” Sagio Picciafuoco, rileva la Corte che inaccoglibili sono quelli con i quali si é dedotta la nullità dell’impugnata sentenza sotto un duplice, diverso profilo: il ricorrente ha osservato che immotivatamenle la Corte di Assise di Bologna ave­

r t a rigettato la richiesta di rinvio del dibattimento» benché egli avesse dimostrato di non poter parteciparvi» perchè» coinvolto in un incidente stradale» aveva ripor­

tato alcune fratture e versava in imo stato di grave perturbazione psicofisica. Ha inoltre osservato che allorquando si era ristabilito ed era comparso» non era stato p_ interrogato, benché ne avesse fatto espressa richiesta.

4. Entrambi i rilievi sono infondati

^5 ' .

Risulta dagli atti che la Corte di A ssise di Appello di Bologna» dopo aver dispo­

sto gli opportuni accertamenti m edico-legali e dai quali era emerso che ì po­

stumi delle lesioni traumatiche subite da Picciafuoco non impedivano

^ all'imputato la libertà di locomozione» m a suggerivano soltanto l’adozione di

*

^jppportune cautele» respinse la richiesta di rinvio, giudicando non assoluto

i^nm pediniento dedotto.

Pertanto la prova d d l’impedimeiito prospettato ha fonnato oggetto di specifica lu ta z io n e e questa» secondo quanto prescritto dall’art.^97 del codice di proce- pctsale del 1930, non può, in questa sede» formare oggetto di alcun

sindaca-» Quanto al secondo rilievosindaca-» va precisato d ie la comparizione dell’imputato

ricor-* ricor-* ricor-* wate si verificò n d corso delti discussione c questa, secondo quanto previsto

$ ■■

'+ m '

* «f

tl M i :iù

: I l«

pel resto

Picciafuoco,

ai

pati

di tulli gli

altri imputati

presenti al

termine della discussione, avrebbe potuto avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma

‘ dcfl’a rt4 6 8 c.p .p ., per prospettare le ragioni alle quali affidava la prova della sua innocenza, e dal verbale dell’udienza non risulta che tale facoltà gli sia stata preclusa, o in qualche modo, che il suo esercizio gli sia stato limitato.

n ricorrente ha altresì denunciato la violazione delTart.185 - 1° comma n.1 .. c.p.p., sostenendo che il processo, in sede di rinvio, era stato assegnato ad un v collegio a tale scopo precostituito, attraverso lo sdoppiamento della stessa sezio­

ne e l’assegnazione di due presidenti, il drJBagnulo ed il dr Rizzo.

or

Anche tale rilievo é privo di qualsiasi fondamento.

&

E’ a tal fine opportuno ricordare che, ima volta annullata dalle Sezioni Unite

■^fletta C orte di Cassazione la sentenza che era stata pronunciata dalla seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna, per il giudizio di rinvio non jp^poteva che essere designata l’altra sezione della stessa C oite, cioè la prima

se-•W e nei momento in ari. gli. atti del processo erano a questa sezione pervenji-i; alla presidenza detta stessa era legittimamente preposto II drJBagnulo. Tali funzioni lo stesso magistrato conservò sino al 31 dicembre 1993, cioè sino a 'quando entrarono in vigore le nuove tabette, approvate dal Consiglio Superiore della M agistratura, ed in base alle quali al dr. Bagnulo veniva sostituito fl dr.

Russo. .

.$•

62

**p^tanto, allorquando il processo ha avuto inizio, e cioè il 10 ottobre 1993, il Collegio non poteva che essere presieduto dal dr. Bagordo» come, peraltro, lo nesso C onsiglio Superiore della Magistratura aveva espressamente indicato nella delibcrazioiie assunta fl 2 7 gennaio 1994, cioè allorquando aveva approva- '"to le nuove tabelle relative alla composizione degli uffici giudiziari di Bologna.

Non sussistendo, quindi» i presupposti di fatto capaci di incidere negativamente . . . . . - . . . . .

sulla capacità di esercizio della funzione giurisdizionale del dr. Bagnolo,

legitti-‘c*Bamente preposto alla presidenza del collegio giudicante, é del tutto superfluo I rwSS.

verificare se l’eccezione dedotta dalla difesa delTixnputato ricorrente poteva» ed S q u a li limiti, incidere sulla validità della sentenza impugnata, una volta stabtli-'%■

lo che essa coinvolgeva, comunque, soltanto l’esercizio della capacità specifica del podice nel processo.

o, invece» in larga misura condivisibili i rilievi che l’imputato ricorrente ha

» in relazione alla motivazione della sentenza impugnata . .

ìjflevgto il ricorrente che la sentenza impugnata nel riproporre le stesse con-, ioni alle quali era pervenuto il primo giudice» non solo era incorsa in nume­

ioni, m a neppure si era attenuta» nella valutazione delle risultanze ie acquisite» ai criteri metodologici che le Sezioni Unite avevano spedi­

; indicato nella sentenza con la quale era stato disposto 11 giudizio di J^°- Secondo il ricorrente, la oggettiva mancanza di ogni prova sufficiente per rgll la partecipazione m ateriale alla strage aveva finito per dare ai pochi e

Hp

MI

-contraddittori indizi acquisiti una valenza probatoria che gli stessi non potevano offrire, ed in questa prospettiva il giudice di rinvio aveva ampiamente utilizzato

mere

congetture,

spesso nemmeno

caratterizzate da un certo rigore

logico.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata pur dopo aver dato atto che nei eon-

£• fronti di Picciafuoco non esistevano prove dirette o specifiche sulla

partecipa-^ none dell’imputato ai gruppi terroristici che si erano costituiti a Roma e nel Veneto, ha poi ugualmente ritenuto di poter affermare che Sergio Picciafuoco faceva parte della banda armata, costituitasi per portare a compimento quella pericolosa strategia terroristica culminata nella strage del 2 agosto 1980.

E tale conclusione ha tratto dopo aver esaminato alcune risultanze processuali dalle quali emergeva che Picciafuoco aveva frequentato, prim a del 2 agosto 1980 coloro che avevano aderito a 'T e rz a Posizione”, aveva partecipato ai con­

. . .

vegm organizzati da Mangiameli, Fiore ed Adinolfi, ed aveva scelto, por i te » r iab itu ali incontri, la sede dell’emittente radio “Mantakas”, di Ostino, gestita da

i Giovagnini. .

M f c a tal proposito doveroso ricordare che il teste Buscarini, il quale aveva

lavora-|to come “ speaker” presso q u el’om ttente radio, escusso dalla stessè Corte di

i in sede di rinnovazione del dibattimento, dopo aver conferm ato quanto P aveva rifa tto ai Carabinieri il 4 novèmbre del 1990, aveva precisato che i tra Picciafuoco e Giovagnini “non. erano molto infenst” e che da m plesso di circostanze aveva tratto £1 convincimento ch e Fim putato fosse un

c proprio “sbandato” che m quel locale si recava a tem po perso.

• ■vìfr

•■àès.

La sentenza impugnata pur avendo tenuto

presenti queste

dichiarazioni, ha ad

esse

attribuito una valenza ben diversa da quella che il loro contenuto propone­

va. affermando

che

allorquando Buscarmi

era

stato

interrogato nel corso

di

altri procedimenti penali, aveva espressamente indicato Picciafuoco tra coloro che avevano partecipato ad un convegno che alcuni aderenti a “Terza Posizione”

avevano tenuto ad Osimo.

Secondo la sentenza impugnata, quindi, la partecipazione di Picciafuoco a quel convegno era indicativa dell’inserimento dell’imputato nel gruppo terroristico che quella pericolosa strategia aveva deciso di attuare in Italia, in quel periodo.

La Corte di Bologna ha però omesso di tener presente che le dichiarazioni fette da Buscarmi nel corso di quei procedimenti penali che riguardavano la riorga­

nizzazione dei gruppi eversivi gravitanti nell’area politica della destra, contene­

vano anche esplicite indicazioni sul ruolo attribuito ai singoli componenti e B u ­ scarmi, invitato a precisare quali attività esercitava Picciafuoco, aveva finito per ammettere che l’impulato a quel convegno aveva partecipato com e semplice

“spettatore”, e che nessun ruolo attivo in quella organizzazione aveva esercitato.

Immotivata e contraddittoria é, quindi, F impugnata sentenza nella parte in cui, dopo aver'confrontato il contenuto di tette le dichiarazioni rese da Buscarm i, ha affermato che le ultime erano meno attendibili, perchè riduttive nella rappresen- jB ta z io n e del ruolo rivestito da Picciafuoco in quella organizzazione: il giudice di

•■"ririnvio ha completamente om esso di spiegare da quali elementi ha tratto quel convincimento, risultando dalle dichiarazioni rese da Buscarini che la

parteci-■M?

m

pazionc di Picciafuoco a quel convegno

era

stata descritta

come

presenza passi­