La questione dell’organizzazione territoriale dello Stato è
affrontata dall’articolo 2 del titolo preliminare e dal titolo VIII della Costituzione (articoli 137-158).202
L’articolo 2 del titolo preliminare della Costituzione apporta grandi innovazioni rispetto alle legislazioni precedenti.203 L’idea di nazione spagnola quale patria comune, di conseguenza compatibile con altre patrie minori, permette di sviluppare un’idea politica di una nazione quale cittadinanza associata a un progetto di Stato democratico formato da basi differenti. Inoltre, la denominazione di nazionalità implica il
200 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., p. 627. 201
Economia y hacienda.
202 De la organización territorial del Estado.
203 L’articolo 2 del testo preliminare afferma che “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità
della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la integrano e la solidarietà tra tutte esse”.
96
riconoscimento di una pluralità di coscienze di gruppo differenti, formate storicamente ed espresse secondo diversi livelli di richiesta di autogoverno. In terzo luogo, la garanzia del diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni comporta la fine del centralismo della tradizionale macchina statale in favore di un nuovo modello di Stato. Infine, la definizione del carattere indissolubile e indivisibile della nazione e patria spagnola convive con il principio di solidarietà tra le nazionalità e regioni.204
Relativamente alle regioni spagnole è di particolare importanza il capitolo terzo205, ossia quello relativo alle comunità autonome, grande innovazione apportata dalla Costituzione del 1978. Tale straordinaria innovazione risiede nel fatto che per la prima volta la legge suprema dello Stato spagnolo riconosce che il suolo nazionale è formato da diversi popoli.206 Di conseguenza risulta corretto parlare di uno “Stato delle autonomie”, il quale, successivamente, avrebbe lasciato spazio al decentramento dei poteri o al federalismo a seconda della congiuntura politica.207
La nuova Costituzione rendeva possibile l’iniziativa democratica di territori senza legittimità storica ma dotati di volontà autonomista maggioritaria, manifestata attraverso i municipi e un referendum per province. Data la vaghezza del testo costituzionale, in merito al quale più territori potevano essere considerati nazionalità, veniva lasciato ampio
204 J. Sobrequés i Callicó, Op. Cit., pp. 628-629. 205 De las comunidades autónomas.
206
L’indissolubilità del popolo spagnolo veniva ribadita con costanza dai motti franchisti. Una di quelle che è restata in voga è “España: Una, Grande y Libre”.
207 Come analizzaremo meglio nel prossimo capitolo, il Governo centrale puntava da una parte a
cedere una fetta delle competenze statali in favore delle comunità autonome, ma dall’altra si riservava di gestire alcune mansioni pubbliche cruciali, quali giustizia e regime fiscale.
97
margine d’azione alla coscienza e alla volontà collettiva, anche dove le tradizioni storiche o culturali erano meno radicate.208
Le principali disposizioni in materia di autonomia territoriale consistono nella solidarietà e uguaglianza territoriale dell’Amministrazione statale,209
nel diritto all’autogoverno delle comunità autonome, nella cooperazione tra le comunità autonome e le relative competenze.210 Inoltre, sempre nel titolo VIII, sono esplicitate le competenze esclusive dello Stato, l’elaborazione degli statuti, gli organi delle comunità autonome, la rispettiva autonomia finanziaria e i rapporti economici tra Stato e comunità autonoma.211
Ulteriori disposizioni costituzionali che interessano direttamente l’autonomia catalana riguardano: l’unità dello Stato spagnolo e il diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni, l’ufficialità della lingua castigliana e la parallela ufficialità delle altre lingue spagnole (basco, catalano e galiziano) nelle rispettive regioni, il riconoscimento della bandiera delle comunità autonome, il carattere di legge organica relativamente allo statuto, l’iniziativa legislativa e la potestà tributaria delle comunità autonome.212
La Costituzione prevede la concessione da parte dello Stato di due livelli di autonomia. Una è quella del regime speciale, con un livello di competenze superiori e con facoltà legislative garantite. La seconda tipologia di autonomia è di regime generale, caratterizzata da un grado di autonomia minore, con la possibilità di livellare, gradualmente, la disparità di poteri tra le comunità di primo e di secondo tipo. Tale differenziazione, dovuta da una parte alla differente coscienza dei diversi
208 J. Sobrequés i Callicò, Op. Cit., p. 629. 209
Art. 138.
210 Art. 143.
211 L’articolo 148 elenca le materie di competenza relative alle comunità autonome, mentre il 149
indica quelle statali. I rapporti tra comunità autonome e Stato, invece, sono illustrati dall’articolo 150.
212
98
popoli spagnoli e dall’altra al progetto del capo del Governo Adolfo Suárez di concedere l’autonomia a tutte le regioni, avrebbe comportato svantaggi alle pretese iniziali dei catalani.213
2.5 Conclusioni
Nel corso del presente capitolo si è tentato di mettere in luce le profonde ferite a livello economico, politico e sociale inferte alla comunità spagnola (e a quella catalana) di cui i quaranta anni di regime dittatoriale si resero artefici. Abbiamo analizzato le ragioni per le quali il franchismo non aveva possibilità di sopravvivere e per cui si rendeva necessario un cambiamento radicale nella vita del Paese. Sono stati indicati i nuovi ruoli assunti dal re, dall’esercito e dalla Chiesa.
Ho ritenuto opportuno ripercorrere in maniera en passant le vicende politiche che hanno caratterizzato il panorama spagnolo dal novembre del 1975 al dicembre del 1978, concentrandomi in maniera intensa sulla struttura del nuovo testo costituzionale. Risulta necessario comprendere in quale contesto si preparava ad essere concepito lo Statuto d’Autonomia catalano, mostrando i connotati della grande conquista della Spagna democratica.
La Costituzione definiva i margini d’azione dentro i quali potevano essere contemplate le richieste delle comunità autonome del Paese; tuttavia, essa risultava ambigua in alcuni punti. D’altra parte, il mosaico dei partiti che finalmente caratterizzava la vita politica spagnola fu determinante nel conferire al testo le caratteristiche poco precise di cui abbiamo parlato. Ad ogni modo essa rappresentava la consacrazione di
213
99
un effettivo ritorno alla democrazia, confermando il diritto di ogni cittadino di esprimere opinioni, professare la propria fede, la propria cultura e tradizioni, che infondeva ottimismo nelle coscienze dei catalani, lasciando trapelare un barlume di ripresa per l’economia nazionale.
Alla luce di quanto affermato nel presente capitolo, il modello statale introdotto dalla Costituzione del 1978 era basato sull’omogeneità delle autonomie e sulla diversa mole di diritti e competenze riconosciuti alle varie comunità. Inoltre, esso rendeva compatibile l’unità dello Stato con l’autogoverno dei vari popoli spagnoli.
100