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4. L’esclusione dallo status di rifugiato per aver commesso un crimine contro la pace,

4.2. Crimini di guerra

La Costituzione IRO già prevedeva che criminali di guerra, collaborazionisti e traditori non potessero beneficiare di alcuna protezione. Non stupisce dunque che anche nella Convenzione di Ginevra persone macchiatesi di crimini molto gravi, come i crimini di guerra, siano soggette ad esclusione. I crimini di guerra sono gravi violazioni delle consuetudini belliche. Tra gli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative ai crimini di guerra quello più rilevante è lo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (o Patto di Londra) che elenca i seguenti atti come crimini di guerra: l’assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l’assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l’esecuzione di ostaggi; il saccheggio

53 Si veda Resolution on the Definition of Aggression, annexed to United Nations General Assembly Resolution

3314 (XXIX) (14 December 1974) UN Doc A/Res/3314 (XXIX) (General Assembly Definition).

54 Si veda J.RIKHOF, The Criminal Refugee: The Treatment of Asylum Seekers With a Criminal Background in

International and Domestic Law, Republic of Letters Publishing, 2012, pp. 158–180.

55 Secondo gli autori “it is most unlikely that this ground for exclusion will ever play a significant practical

di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d’ordine militare56.

Rientrano tra i crimini di guerra le gravi violazioni della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate57. Le stesse ipotesi sono contemplate dall’art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) che nell’assegnare competenza alla CPI per giudicare sui crimini di guerra aggiunge un ulteriore elenco di atti criminali che qualifica come “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali”58. Allo stesso modo – questa volta sulla scia dello Statuto del Tribunale

56 Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga del 1945, art. 6 (b).

57 Si veda l’art. 50 della I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze

armate in campagna, Ginevra, 12 agosto 1949.

58 Art. 8 (2) (b) dello Statuto CPI, dove le violazioni gravi sono elencate come segue: i) dirigere deliberatamente

attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti; v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un

Penale Internazionale per il Ruanda – lo Statuto della CPI elenca all’art. 8 (2)(c) le “gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949”59 che contravvenendo alle consuetudini belliche si qualificano come crimini di guerra.

L’esclusione per crimini di guerra riguarda principalmente i combattenti, ossia coloro che prendendo parte ad un conflitto sono anche vincolati al rispetto delle leggi di guerra. Questa ipotesi di esclusione ha acquisito nel corso degli anni sempre maggiore rilevanza per via di due innovazioni nell’interpretazione del concetto di crimine di guerra. In primis, nel caso Tadić60 la Corte Penale Internazionale per la Jugoslavia ha riconosciuto la responsabilità individuale per crimini di guerra in un contesto di conflitto armato non internazionale, quindi tra un agente statale e un agente non statale. In secundis, lo Statuto di Roma della CPI ha riconosciuto come crimini di guerra una serie di atti nel contesto di prolungati conflitti armati “tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi”61. Avendo

esteso il concetto di crimine di guerra a conflitti non internazionali e a conflitti tra gruppi armati, questa ipotesi di esclusione è oggi molto utilizzata. A ciò si aggiunga che sempre lo Statuto di Roma della CPI riconosce la responsabilità del comandante militare per gli atti commessi dai subordinati sotto la sua autorità e coordinamento62.

emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123; xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.

59 Art. 8 (2)(c) dello Statuto CPI, ove vengono elencati i crimini comuni alle quattro Convenzioni di Ginevra:

i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

60 Prosecutor v. Dusko Tadic aka "Dule" (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on

Jurisdiction), IT-94-1, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), 2 October 1995.

61 Art. 8 (2)(f) dello Statuto CPI, dove si precisa anche che queste norme non si applicano “alle situazioni di

tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi”.