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2. N ORME DI BASE

2.3. Criteri di ammissibilità e altri aspetti fondamentali

2.3.3. Criteri di esclusione

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:

a) che siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure a carico dei quali sia in corso un procedimento di questo tipo;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato (e quindi non impugnabile), per un reato attinente al loro comportamento professionale;

c) che si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice con ogni mezzo documentabile;

d) che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice o dello Stato in cui deve essere eseguito il contratto;

e) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione in un'organizzazione criminale od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi economici dell'Unione europea;

f) che siano attualmente oggetto di una delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento finanziario (BILANCIO) / articolo 99 del regolamento finanziario (10° FES).

Le lettere da a) a d) non si applicano per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale o presso il curatore o liquidatore di un fallimento, in caso di concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista dalle leggi nazionali.

Per le eventualità di cui alla lettera e), sono pertinenti nel presente contesto:

1) reati di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 19956;

2) casi di corruzione di cui all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 19977;

3) partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio8;

4) casi di riciclaggio di proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio9.

Come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b) o e), l'amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine o di provenienza, dal quale risulti che i requisiti in questione sono soddisfatti. Come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui alla lettera d), l'amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. Se lo Stato interessato non rilascia il documento o certificato summenzionato10 e per gli altri suddetti casi di esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice può accettare in sostituzione una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di provenienza.

6 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

7 GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

8 GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. Azione comune del 21 dicembre 1998 relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea.

9 GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

10 Le informazioni sui certificati fornite dagli Stati membri e riguardanti la tipologia delle prove rilasciate/accettabili in ciascuno Stato membro sono disponibili sul seguente sito web della DG Mercato interno "Certificati rilasciati sull'ammissibilità di offerenti ed elenchi ufficiali di operatori economici": - http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm. Si noti che l'elenco è indicativo.

L'amministrazione aggiudicatrice deve tener presente che, di norma, i criteri di esclusione riguardano la persona giuridica/fisica che è candidato od offerente e non, nel caso di persone giuridiche, i loro rappresentanti. Tuttavia, secondo le leggi nazionali dello Stato di residenza dell'offerente o candidato, nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario o in cui sorgano dubbi riguardo alla situazione personale, i documenti summenzionati possono anche riferirsi alle persone fisiche, compresi i dirigenti dell'impresa od ogni persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato od offerente. Nel caso che un candidato od offerente, a motivo del proprio status (per esempio, pubblica amministrazione od organizzazione internazionale), non possa rientrare in una delle suddette categorie e/o non possa fornire i documenti summenzionati, potrà presentare una semplice dichiarazione esplicativa della sua situazione.

I candidati e gli offerenti, salvo quelli giunti alla seconda fase di una procedura ristretta per la prestazione di servizi o di un dialogo competitivo, devono firmare la candidatura od offerta, compresa la dichiarazione secondo cui essi non rientrano in nessuna delle suddette situazioni.

In base alla propria valutazione dei rischi, per contratti di valore pari o inferiore a 10 mila euro l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dal chiedere la summenzionata dichiarazione secondo cui i candidati od offerenti non rientrano in una delle situazioni di esclusione.

In base alla propria valutazione dei rischi, per contratti di valore pari o inferiore a 5 mila euro l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dal chiedere la summenzionata dichiarazione secondo cui il candidato non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione.

Gli offerenti cui è stata comunicata l'aggiudicazione di un appalto secondo la procedura aperta devono presentare, a norma delle leggi dello Stato di residenza, le consuete prove attestanti che essi non si trovano in nessuna delle suddette situazioni. Nelle procedure ristrette, i documenti giustificativi devono essere inviati assieme all'offerta. Tali prove o documenti devono risalire a non più di un anno prima del termine per la presentazione dell'offerta. Inoltre, gli offerenti sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che la loro situazione è rimasta invariata dalla data di produzione di tali prove.

Se i documenti giustificativi non sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, occorre allegarvi una traduzione nella lingua della procedura d'appalto. Sono accettati invece i documenti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea diversa da quella della procedura, ma si raccomanda vivamente di fornire una traduzione dei documenti nella lingua della procedura, per agevolarne la valutazione.

I documenti giustificativi richiesti sono presentati dagli offerenti e dai membri del loro consorzio, in originale o in copia. Gli originali devono essere messi a disposizione a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di subappalto, i subcontraenti non devono trovarsi in nessuna delle situazioni indicate nei criteri di esclusione.

Se l'amministrazione aggiudicatrice lo esige, l'aggiudicatario/contraente presenta una dichiarazione del futuro subcontraente, attestante che questi non si trova in nessuna delle situazioni di esclusione. In caso di dubbio riguardante tale dichiarazione sull'onore, l'amministrazione aggiudicatrice chiederà i suddetti documenti giustificativi.

Nel caso di candidati selezionati in una procedura ristretta e per il dialogo competitivo, i documenti giustificativi riguardanti i criteri di esclusione sono presentati da tutti gli offerenti nella fase dell'offerta.

Per i contratti di valore inferiore ai limiti internazionali (servizi < 200 mila euro, forniture < 150 mila euro, lavori < 5 milioni di euro), l'amministrazione aggiudicatrice può esonerare i candidati da tale obbligo in base alla propria valutazione dei rischi. In caso di esonero da tale obbligo, l'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia esigere che il candidato presenti i documenti giustificativi se essa ha motivo di supporre che l'offerente, potenziale aggiudicatario del contratto, si trovi in una situazione di esclusione.

L'amministrazione aggiudicatrice può anche esonerare il candidato od offerente dal presentare i documenti giustificativi menzionati se questi sono già stati trasmessi nell'ambito di un'altra procedura

d'appalto, a condizione che siano stati rilasciati da meno di un anno e siano ancora validi. In tal caso il candidato od offerente dichiara sull'onore che la documentazione è già stata presentata in una precedente procedura di aggiudicazione e conferma che non sono intervenuti mutamenti nella sua situazione.

Se necessario, le amministrazioni aggiudicatici decentrate possono consultare i pertinenti servizi della Commissione europea per valutare la situazione dei candidati od offerenti.

Sono esclusi dall'aggiudicazione dell'appalto i candidati, richiedenti od offerenti che, nel corso della procedura di appalto:

a) si trovino in situazione di conflitto d'interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c) si trovino in una delle situazioni di esclusione previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Al più tardi prima di adottare la decisione di aggiudicazione o di sovvenzione, l'amministrazione aggiudicatrice si assicura che non vi siano parti terze (ossia un richiedente, candidato od offerente, compresi i loro partner) figuranti nel sistema di allarme rapido (W5)11. Tuttavia, quando l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un'offerta o una proposta completa, per esempio in una procedura ristretta, tali controlli sono eseguiti prima di terminare la selezione dei candidati.