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Criteri di selezione e di aggiudicazione

2. N ORME DI BASE

2.4. Procedure di aggiudicazione degli appalti

2.4.11. Criteri di selezione e di aggiudicazione

Indipendentemente dal tipo di procedura applicata, si effettuano sempre le operazioni descritte qui di seguito.

2.4.11.1. Criteri di selezione 2.4.11.1.1. Principi generali

In ogni procedura d'appalto l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori per valutare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale degli offerenti.

Prima di decidere gli opportuni criteri, l'amministrazione aggiudicatrice valuta quali documenti giustificativi siano necessari per tali criteri.

L'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità al di sotto dei quali i candidati non possono essere ammessi. Può essere chiesto agli offerenti o candidati di comprovare che a norma del rispettivo diritto nazionale sono autorizzati a eseguire il contratto, ossia che sono iscritti in un registro di commercio o albo professionale, oppure possono esser loro chiesti una dichiarazione giurata o un attestato, l'appartenenza a un'organizzazione specifica, un'autorizzazione esplicita o l'assoggettamento all'IVA.

Nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse o nell'invito a presentare offerte, le amministrazioni aggiudicatrici precisano quali referenze saranno utilizzate per comprovare lo statuto giuridico e la capacità giuridica degli offerenti o candidati. Le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice come prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato od offerente e i livelli minimi di capacità richiesti dai criteri di selezione non possono andare al di là dell'oggetto dell'appalto e devono tener conto dei legittimi interessi degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti tecnici e commerciali dell'impresa.

Nel modulo per la presentazione dell'offerta/domanda, agli offerenti/richiedenti è chiesto di presentare informazioni per attestare la loro capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica in base ai criteri di selezione indicati nella documentazione di gara.

Nelle procedure di appalti di forniture e di servizi, soltanto gli aggiudicatari devono fornire prima della firma del contratto i documenti giustificativi a sostegno delle informazioni indicate nel modulo di presentazione dell'offerta/domanda.

Nelle procedure di appalti di lavori, si devono presentare i documenti giustificativi indicati nella documentazione di gara.

Eventualmente, per un determinato appalto un operatore economico può far valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi legami con essi. In questo caso, egli deve provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, per esempio presentando l'impegno di tali organismi a mettere questi mezzi a sua disposizione. Tali organismi, quali per esempio la società madre dell'operatore economico, sono

soggetti alle medesime norme di ammissibilità previste per l'operatore economico, in particolare alla regola della cittadinanza.

Negli appalti di valore inferiore alle soglie internazionali (servizi < 200 mila euro, forniture < 150 mila euro, lavori < 5 milioni di euro), in base alla propria valutazione dei rischi l'amministrazione aggiudicatrice può non chiedere i summenzionati documenti, ma in tal caso sono esclusi i prefinanziamenti, a meno che non venga costituita una garanzia finanziaria d'importo equivalente.

(Tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice può, in linea generale, non versare un prefinanziamento se il contraente è un ente pubblico.)

2.4.11.1.2. Verifica dell'ammissibilità degli offerenti o candidati

La verifica si effettua come previsto al sottocapitolo 2.3. "Criteri di ammissibilità e altri aspetti fondamentali".

2.4.11.1.3. Verifica della capacità finanziaria ed economica degli offerenti o candidati

La capacità finanziaria ed economica può essere comprovata in particolare da uno o più dei seguenti documenti:

a) pertinenti dichiarazioni di banche o prova di aver sottoscritto un'assicurazione contro i rischi professionali;

b) il bilancio o l'estratto del bilancio di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, nei casi in cui la pubblicazione del bilancio è prescritta dal diritto societario dello Stato in cui ha sede l'operatore economico;

c) dichiarazione del fatturato globale e del fatturato dei lavori, forniture o servizi del tipo formante oggetto dell'appalto, realizzati in un periodo non superiore agli ultimi tre esercizi.

2.4.11.1.4. Verifica della capacità tecnica e professionale degli offerenti o candidati e dei dirigenti dell'impresa

La capacità tecnica e professionale degli operatori economici è accertata e valutata a norma del paragrafo seguente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici aventi per oggetto forniture che richiedono lavori di posa o d'installazione, prestazione di servizi e/o effettuazione di lavori ecc., tale capacità è valutata con riferimento in particolare al know-how e all'efficienza, esperienza e affidabilità degli operatori.

In funzione della natura, del quantitativo o della portata e destinazione delle forniture, servizi o lavori, la capacità tecnica e professionale può essere comprovata mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) i titoli di studio e attestati professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del o dei responsabili dei servizi o dei lavori;

b) l'elenco di quanto segue:

- i principali servizi e forniture effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dell'importo, della data e del destinatario pubblico o privato. Nel caso di contratti quadro (che non comportano il valore dell'appalto), sono presi in considerazione soltanto i contratti specifici corrispondenti a prestazioni eseguite a norma di contratti quadro. Se il destinatario era l'amministrazione aggiudicatrice, la prova deve essere fornita in forma di certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;

- i lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, con indicazione dell'importo, della data e del luogo. All'elenco dei lavori più importanti si devono allegare certificati attestanti che i lavori sono stati eseguiti secondo i dettami professionali e sono stati portati a compimento;

c) descrizione dell'equipaggiamento tecnico, attrezzature e impianti previsti per eseguire l'appalto di servizi o di lavori;

d) descrizione dell'attrezzatura tecnica e delle misure previste per assicurare la qualità delle forniture e dei servizi e descrizione delle infrastrutture di studio e di ricerca dell'impresa;

e) indicazione del personale tecnico o degli organi tecnici, che facciano o no parte integrante dell'impresa, in particolare dei responsabili del controllo della qualità;

f) nel caso di appalti di forniture, campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità sia certificata da istituti o servizi ufficiali di riconosciuta competenza, incaricati del controllo della qualità, i quali attestino la conformità dei prodotti alle specifiche o alle norme in vigore;

g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi o dell'imprenditore e il numero di dirigenti negli ultimi tre anni;

h) indicazione della quota dell'appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.

L'amministrazione aggiudicatrice può anche esigere che il candidato od offerente fornisca informazioni sulla capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del futuro subcontraente, in particolare quando sarà data in subappalto una parte considerevole del contratto;

i) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi, e unicamente se pertinente, indicazione delle eventuali misure di gestione ambientale che l'operatore economico applicherà durante l'esecuzione dell'appalto.

Se i servizi da prestare o i prodotti da fornire sono di natura complessa o, eccezionalmente, sono richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente dello Stato in cui ha sede il prestatore di servizi o fornitore, purché tale organismo acconsenta di procedere a tale verifica, che riguarderà le capacità tecniche del prestatore di servizi e le capacità di produzione del fornitore e, se necessario, le infrastrutture di studio e di ricerca di cui essi dispongono e le misure da essi previste per il controllo della qualità. Quando, per attestare che l'operatore economico risponde a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie delle pertinenti norme europee in materia di certificazione. Quando, per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, esse fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) previsto dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate dai suddetti organismi nel rispetto della normativa dell'Unione europea o delle norme europee o internazionali in materia di certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equipollenti rilasciati da organismi aventi sede in altri Stati membri e ammettono anche altre prove, presentate dagli operatori economici, relative a misure equivalenti di gestione ambientale. Le amministrazioni aggiudicatrici possono controllare l'autenticità dei certificati forniti da un operatore.

Se i documenti giustificativi non sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, è richiesta in allegato la traduzione nella lingua della procedura. Se tali documenti sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ma diversa da quella della procedura, per agevolarne la valutazione si raccomanda vivamente di fornirne una traduzione nella lingua della procedura.

2.4.11.2. Criteri di aggiudicazione

Gli appalti sono aggiudicati secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti per la gara secondo una delle due seguenti modalità:

a) per aggiudicazione automatica all'offerta, regolare e rispondente alle condizioni, che presenta il prezzo più basso;

b) secondo la procedura del miglior rapporto tra qualità e costi (ossia all'offerta economicamente più vantaggiosa).

I criteri devono essere precisi, non discriminatori e non lesivi della concorrenza leale.