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Sovvenzioni a favore di organizzazioni internazionali

6. S OVVENZIONI

6.9. Sovvenzioni a favore di organizzazioni internazionali

Se il beneficiario di una sovvenzione è un'organizzazione internazionale, il presente capitolo 6 si applica integralmente (compresi, per esempio, i principi di cui ai punti 6.2.4 e 6.8, la limitazione per la concessione della sovvenzione derivata di cui al punto 6.2.11, le procedure di gara di cui al sottocapitolo 6.3 ecc.).

Le organizzazioni internazionali alle quali qui ci si riferisce sono quelle definite nel sottocapitolo 7.1.

¾ Metodo di attuazione e procedure

La decisione sul metodo di attuazione dell'azione è di responsabilità della Commissione (a livello collegiale). Il metodo deve già esser stato deciso al momento di adottare la decisione di finanziamento.

Di conseguenza, se dopo un invito a presentare proposte viene scelta come beneficiaria un'organizzazione internazionale in regime di gestione centralizzata o di gestione decentrata, il sostegno finanziario accordato all'organizzazione internazionale costituirà una sovvenzione ai sensi del presente capitolo 6. L'ordinatore non ha la facoltà di modificare il metodo di attuazione prestabilito, tranne nel caso che la decisione di finanziamento preveda esplicitamente la possibilità di concludere un accordo di contributo con un'organizzazione internazionale in regime di gestione congiunta (vedere il sottocapitolo 7.1).

Inoltre, il principio della parità di trattamento non ammette tipi diversi di accordi e di obblighi sulla base del medesimo invito a presentare proposte, a meno che tale possibilità sia esplicitamente indicata nella documentazione dell'invito (ossia nelle istruzioni)20. Se nelle istruzioni è previsto per le organizzazioni internazionali un accordo di contributo, l'amministrazione sovvenzionatrice ha allora la facoltà di concludere questo tipo di accordo con l'organizzazione internazionale.

L'attribuzione di una sovvenzione in regime di gestione centralizzata o di gestione decentrata non può essere considerata un'alternativa alla delega delle funzioni di esecuzione finanziaria/del bilancio a organizzazioni internazionali in regime di gestione congiunta allo scopo, tra l'altro, che esse gestiscano procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni al cui finanziamento provvede l'Unione europea (vedere il sottocapitolo 7.1). L'applicazione del regime di gestione centralizzata o di gestione decentrata deve quindi esser limitata ai casi in cui, per esempio, l'organizzazione internazionale effettua operazioni avvalendosi principalmente dei propri mezzi e non deve gestire procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, di attribuzione di sovvenzioni ecc. Per assicurare la coerenza nelle modalità con cui la Commissione tratta con le organizzazioni internazionali, l'attribuzione di una sovvenzione a un'organizzazione internazionale in regime di gestione centralizzata o di gestione decentrata non è opportuna quando si può applicare la gestione congiunta ai sensi del sottocapitolo 7.1.

Se non è possibile applicare la gestione congiunta, si raccomanda vivamente che tutti gli accordi di contributo conclusi con organizzazioni internazionali stipulati in seguito all'attribuzione di una sovvenzione siano firmati dalla Commissione (quindi in regime di gestione centralizzata) e non dallo Stato beneficiario in regime di gestione decentrata. Questo punto deve essere indicato con chiarezza nella decisione di finanziamento e nell'accordo di finanziamento.

Si noti che, come previsto nel sottocapitolo 6.3, la procedura da seguire per scegliere un organismo quale beneficiario di una sovvenzione deve essere un invito a presentare proposte, tranne nel caso che sia soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 168 della modalità di esecuzione. Nel motivare l'applicazione dell'articolo 168, le organizzazioni internazionali non sono trattate diversamente da altri beneficiari di sovvenzioni (per esempio le ONG). Prima di dichiarare che un'organizzazione detiene il monopolio per l'attuazione di determinate azioni, l'ordinatore competente deve quindi assicurarsi che tale organizzazione sia l'unico organismo, pubblico o privato, effettivamente in grado di portare a compimento l'azione richiesta.

¾ Documento da firmare

L'atto giuridico da firmare deve essere una convenzione di sovvenzione, a meno che l'amministrazione sovvenzionatrice abbia la prova (per esempio mediante la valutazione dei quattro pilastri: vedere il sottocapitolo 7.1) che con un'organizzazione internazionale è possibile firmare un accordo standard di contributo, secondo quanto indicato al punto 6.4.10.

La firma di un accordo standard di contributo implica che l'organizzazione internazionale ha il diritto

20 La Commissione riconosce che le organizzazioni internazionali conformi alle norme internazionali sono diverse da altri organismi (per esempio, le ONG) e che di conseguenza, date tali differenze, è possibile un tipo diverso di accordo che tenga conto delle loro peculiarità (vedere gli accordi conclusi tra la Commissione e le organizzazioni internazionali, il trattamento delle organizzazioni internazionali nei regolamenti finanziari - bilancio CE e FES - ecc.).

Il ricorso a questa possibilità deve tuttavia formare oggetto di pubblicazione (nelle pertinenti istruzioni).

di seguire le proprie procedure di revisione contabile e di controllo interno. Inoltre, essa può applicare le proprie procedure di aggiudicazione di appalti nella misura, purché queste rispettino i principi indicati nel sottocapitolo 6.8, in particolare:

- scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ossia l'offerta che presenta il miglior rapporto tra qualità e prezzo);

- trasparenza;

- concorrenza leale tra i potenziali contraenti;

- attenzione a evitare ogni conflitto d'interessi.

I principi suddetti sono norme internazionali: si può dunque ritenere che le organizzazioni internazionali in grado di offrire garanzie equivalenti alle norme accettate a livello internazionale in materia di aggiudicazione di appalti (vedere il sottocapitolo 7.1) possano seguire le proprie procedure.

Per i casi in cui uno Stato beneficiario concede una sovvenzione a un'organizzazione internazionale in regime di gestione decentrata, si rammenta che alcune disposizioni dell'accordo standard di contributo valgono soltanto per la Commissione (e non per lo Stato beneficiario): per esempio, l'articolo 8 delle condizioni generali, riguardante la valutazione dell'azione, e l'articolo 16, paragrafo 4, riguardante la verifica. La Commissione deve prestare particolare attenzione ad applicare, se necessario, i diritti concessi in base a tali disposizioni.

Vedere il punto 7.1.2 per altre indicazioni sulla conclusione da parte della Commissione di accordi di contributo in regime di gestione congiunta.