4. A PPALTI DI FORNITURE
4.3. Procedura aperta internazionale per appalti di valore pari o superiore a
4.3.9.6. Scelta dell'aggiudicatario
L'appalto viene aggiudicato all'offerta più bassa tra quelle classificate, in sede di valutazione tecnica, come "tecnicamente conformi", a condizione che il prezzo offerto sia pari o inferiore alla dotazione massima stanziata per l'appalto.
Se l'offerta scelta supera tale dotazione massima, si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.4.1.d).
In caso di offerte anormalmente basse, la commissione valutatrice chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta. Se, per un determinato appalto, alcune offerte appaiono anormalmente basse, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest'unica motivazione, deve chiedere per iscritto le precisazioni che ritenga pertinenti riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta e, dopo la risposta degli interessati, deve verificare tali elementi costitutivi tenendo conto delle spiegazioni ricevute. In particolare, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione spiegazioni riguardanti:
a) l'economia del processo di produzione, del metodo di prestazione dei servizi o del procedimento di fabbricazione;
b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
c) l'originalità dell'offerta presentata.
Il motivo alla base dell'accettazione o dell'esclusione di offerte anormalmente basse deve essere registrato nella relazione di valutazione.
FES
Gli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture di origine ACP per almeno il 50% del valore dell'appalto beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente.
Inoltre, quando due offerte sono riconosciute equivalenti, la preferenza è data:
a) all'offerente di uno Stato ACP,
b) oppure, se non vi sono offerenti di Stati ACP:
- all'offerta che permette di utilizzare al meglio le risorse materiali e umane degli Stati ACP;
- all'offerta che offre le massime possibilità di subappalto a società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP,
- oppure a un consorzio di persone fisiche, imprese e società di Stati ACP e dell'Unione europea.
4.3.9.7. Conclusioni della commissione valutatrice
In esito alle proprie deliberazioni, la commissione valutatrice può formulare una delle seguenti raccomandazioni.
• Aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta:
o rispondente ai requisiti formali e alle norme sull'ammissibilità,
o il cui bilancio totale rientra nei limiti della dotazione massima stanziata per l'appalto, o che soddisfa le prescrizioni tecniche minime indicate nella documentazione di gara e o che offre il prezzo più basso (purché soddisfi tutte le condizioni sopra elencate).
• Annullare la procedura di appalto, per esempio se:
o nessuna offerta soddisfa i criteri di selezione/aggiudicazione della procedura di appalto;
o tutte le offerte ricevute superano la dotazione massima stanziata per l'appalto.
GESTIONE CENTRALIZZATA
L'intera procedura (valutazione tecnica e finanziaria) forma oggetto della relazione di valutazione (vedere il modello nell'allegato C7), che deve essere firmata dal presidente, dal segretario e da tutti i membri della commissione valutatrice aventi diritto di voto. La relazione va presentata, per approvazione, ai servizi competenti della Commissione europea, che devono decidere se accettarne o no le raccomandazioni.
GESTIONEDECENTRATA EX ANTE
L'intera procedura (valutazione tecnica e finanziaria) forma oggetto della relazione di valutazione (vedere il modello nell'allegato C7), che deve essere firmata dal presidente, dal segretario e da tutti i membri della commissione valutatrice aventi diritto di voto. La relazione va presentata, per approvazione, ai servizi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, che devono decidere se accettarne o no le raccomandazioni. L'amministrazione aggiudicatrice deve quindi trasmettere alla Commissione europea, per approvazione, la relazione di valutazione insieme con la proposta di decisione. Se è già pronta la proposta di aggiudicazione e la Commissione europea non ha ancora ricevuto le copie delle offerte, devono esserle trasmesse.
Se la Commissione europea non accetta la proposta di decisione, deve informarne per iscritto l'amministrazione aggiudicatrice indicando i motivi della propria decisione. La Commissione europea può anche suggerire all'amministrazione aggiudicatrice le modalità procedurali, precisando le sue condizioni per approvare il contratto proposto in base alla procedura di appalto.
Se la Commissione europea approva la proposta di decisione, l'amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione del contratto (vedere il punto 4.3.11) o annulla la gara, secondo quanto stabilito.
GESTIONE DECENTRATA EX POST
Non è richiesta la previa approvazione della Commissione europea prima che l'amministrazione aggiudicatrice agisca in base alle raccomandazioni della commissione valutatrice.
Viene redatta la relazione di valutazione. L'amministrazione aggiudicatrice adotta poi la propria decisione. Tutta la procedura di valutazione fino alla notifica all'aggiudicatario deve svolgersi durante il periodo di validità delle offerte. Se la procedura di valutazione è eccessivamente lunga, vi è il rischio che l'aggiudicatario possa non essere più in grado di mantenere la sua offerta.
Secondo la prassi dell'amministrazione aggiudicatrice relativ all'accesso alla documentazione, l'intera procedura di appalto è riservata dal momento in cui sono state aperte tutte le offerte fino a quando le due parti firmano il contratto. Le decisioni della commissione sono collegiali e le sue deliberazioni devono rimanere segrete. I membri della commissione valutatrice e gli eventuali osservatori sono tenuti al rispetto della segretezza.
In particolare, la relazione di valutazione è esclusivamente ad uso interno e non può essere comunicata né agli offerenti né ad altre parti, tranne i servizi autorizzati dell'amministrazione aggiudicatrice, della Commissione europea e delle autorità di controllo (per esempio la Corte dei conti europea).
4.3.10. Annullamento di procedure di appalto
Vedere il punto 2.4.13.
Gli offerenti hanno diritto alla liberazione immediata della garanzia dell'offerta. Se la procedura di appalto è annullata prima dell'apertura delle offerte, le buste chiuse del'offerta, che non sono state aperte, devono essere restituite agli offerenti.
4.3.11. Aggiudicazione dell'appalto
4.3.11.1. Notifica all'aggiudicatario
Vedere il sottocapitolo 2.9 e il punto 2.4.12 (nel caso della clausola sospensiva).
4.3.11.2. Preparazione e firma del contratto Vedere il sottocapitolo 2.9.
Il contratto proposto deve essere conforme a quello figurante nell'allegato C4.
4.3.11.3. Pubblicità dell'aggiudicazione dell'appalto Vedere il sottocapitolo 2.9.