• Non ci sono risultati.

8.1. Quadro giuridico per le procedure di appalto 8.1.1. BILANCIO

Agli appalti di servizi, di forniture e di lavori finanziati con le risorse del bilancio generale dell'Unione europea, aggiudicati nell'ambito della cooperazione dell'UE con i paesi terzi, si applica il seguente quadro giuridico quando l'amministrazione aggiudicatrice è un organismo dello Stato beneficiario oppure è la Commissione che agisce in nome e per conto del beneficiario:

• il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare il capo III del titolo IV della parte seconda, recante disposizioni particolari sull'aggiudicazione di appalti per azioni esterne, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006;

• il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del summenzionato regolamento finanziario, in particolare il capo III del titolo IV della parte seconda, recante disposizioni particolari sull'aggiudicazione di appalti per azioni esterne, modificato da:

- regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005;

- regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006;

- regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007;

• i regolamenti38 e altri strumenti specifici relativi ai diversi programmi di cooperazione.

Si applicano inoltre i seguenti testi:

• l'eventuale accordo quadro firmato dall'UE e dallo Stato beneficiario interessato, nel quale sono indicate le norme per la collaborazione amministrativa tra i due organismi ai fini dell'attuazione dell'aiuto esterno;

• l'eventuale accordo di finanziamento firmato dall'UE e dallo Stato beneficiario interessato per ciascun programma finanziato dall'UE, nel quale sono definiti gli obiettivi e il bilancio del programma;

• norme e procedure relative agli appalti di servizi, di forniture e di lavori finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee nel quadro della cooperazione con i paesi terzi [C(2007)2034], adottate dalla Commissione europea il 24 maggio 2007;

• la presente guida pratica, con i documenti e modelli normalizzati ad essa allegati.

8.1.2. FES

Ai contratti di servizi, forniture e lavori finanziati dal Fondo europeo di sviluppo si applica il seguente quadro giuridico:

• accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, e il suo allegato IV;

38 Tra cui il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nel quale sono stabilite le norme relative all'origine dei prodotti, e il regolamento sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità.

• decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare"), modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio, del 19 marzo 2007;

• allegato V della decisione n. 3/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 29 marzo 1990, relativo alle norme procedurali per la conciliazione e l'arbitrato;

• regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE;

• regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo.

Si applicano inoltre i seguenti testi:

• accordo quadro firmato dall'UE e dallo Stato beneficiario interessato per ciascun programma finanziato dall'UE, nel quale sono definiti gli obiettivi e il bilancio del programma.

• la presente guida pratica, con i documenti e modelli normalizzati ad essa allegati.

8.2. Quadro giuridico per le procedure di concessione di sovvenzioni 8.2.1. BILANCIO

Alle convenzioni di sovvenzione finanziate dall'Unione europea, concluse nell'ambito della cooperazione con paesi terzi, si applica il seguente quadro giuridico:

• regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare il titolo VI della parte prima, relativo alle sovvenzioni, e il capo IV del titolo IV della parte seconda, recante disposizioni particolari sulle sovvenzioni per azioni esterne, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006;

• regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del summenzionato regolamento finanziario, in particolare il titolo VI della parte prima, relativo alle sovvenzioni, e il capo IV del titolo III della parte seconda, recante disposizioni particolari sulle sovvenzioni per azioni esterne, modificato da:

- regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005;

- regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006;

- regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007;

• i regolamenti o le decisioni del Consiglio, denominati "atti di base" nel regolamento finanziario e nella presente guida pratica, e altri strumenti specifici relativi ai vari programmi di cooperazione.

8.2.2. FES

Alle convenzioni di sovvenzioni concluse nell'ambito del 10° FES si applica il seguente quadro giuridico:

• accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

• decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare");

• regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo, in particolare il titolo VII della parte prima, relativo alle sovvenzioni.

Si applicano inoltre i seguenti testi:

• l'eventuale accordo di finanziamento per il programma, firmato dall'UE e dallo Stato beneficiario interessato, nel quale sono definiti gli obiettivi e il bilancio del programma;

• i documenti e modelli normalizzati allegati alla presente guida pratica, tra cui la convenzione tipo di sovvenzione per azioni esterne (l'allegato E3) e i documenti normalizzati per gli inviti a presentare proposte (allegati E1, E2 e E3).

Le norme e procedure stabilite dalla Commissione europea per la gestione delle sovvenzioni nell'ambito del 10° FES sono presentate in forma codificata nella presente guida pratica e devono essere applicate per tutte le sovvenzioni.