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I criteri di valutazione

Nel documento Il bilancio dei gruppi comunali (pagine 144-147)

6. Gli IPSAS

3.2.4 I criteri di valutazione

Il Comune deve garantire, ai fini del consolidamento, l’utilizzo di omogenei criteri di valutazione delle poste per rendere possibile la confrontabilità tra i singoli valori. Di seguito riportiamo per le principali classi dei documenti di bilancio del Comune, i criteri di valutazione previsti e le eventuali rettifiche da apportare in fase di consolidamento.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione a cui sono aggiunti gli oneri accessori o di produzione, compresi tutti i costi direttamente imputabili.65 Il Tuel non fa espresso riferimento alle immobilizzazioni immateriali, tale lacuna è stata sopperita dal documento n. 3 redatto dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali che ha ripreso quanto già previsto dal codice civile.

Per le immobilizzazioni materiali, invece, si prevede un diverso trattamento a seconda che esse siano state acquisite prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 77

patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate e joint venture; (e) risultato economico positivo o negativo dall’attività ordinaria; (f) componenti straordinari; (g) quota di pertinenza di terzi; e (h) risultato economico positivo netto o negativo netto dell’esercizio.” Cfr. IPSAS 1,

Presentazione del bilancio, par. 101. 65

Cfr. OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI, Principio contabile

del 1995 o in data successiva. Sia il Tuel sia il principio n. 3 prevedono una diversa iscrizione a seconda che si parli di:

1) beni demaniali; 2) terreni;

3) fabbricati.

Per i beni demaniali acquisiti dopo il decreto il valore d’iscrizione è quello del costo di acquisto a cui sono aggiunti gli oneri accessori di diretta imputazione. Per quelli, invece, che erano già presenti nel patrimonio dell’ente prima del decreto, la valutazione avviene al valore residuo del debito dei mutui ancora in estinzione.

I terreni e fabbricati, invece, acquisiti prima del 77/95 sono valutati al loro valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali e, laddove non è possibile attribuire il valore catastale, si ricorre agli stessi criteri previsti per i beni demaniali. L’iscrizione successiva al decreto avviene al costo.

Anche per i beni mobili è prevista la valutazione al costo.

Come si può immediatamente osservare, a livello di consolidamento non sussistono particolari problemi per quelle immobilizzazioni materiali acquisite dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre qualche problema può sorgere per le acquisizioni precedenti. Il costo risulta, infatti, il criterio usato dalle altre entità del gruppo. In presenza di beni valutati secondo i criteri previsti prima del decreto, sorge la necessità di un adeguamento negli schemi di bilancio. La teoria più accreditata porta alla separata indicazione nello Stato patrimoniale dei beni valutati con criteri diversi. Questo metodo consente di avere informazioni corrette e attendibili sui beni, anche se determina un aggravio dello schema patrimoniale, già soggetto ad aggiunta e suddivisioni di voci (si veda quanto esposto in precedenza per gli schemi). La letteratura prevede anche l’iscrizione delle diverse valutazioni nella stessa classe, indicando in Nota integrativa la distinta valutazione dei beni.66 Questa ipotesi, se da una parte permette uno snellimento dello schema patrimoniale, dall’altro porta ad una somma di valori eterogenei non confrontabili tra loro.

Non sembra, invece, creare particolari problemi il diverso trattamento previsto per il calcolo dell’ammortamento. Per l’art. 2426 del codice civile i beni iscritti

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nelle immobilizzazioni devono essere ammortizzate in modo sistematico in base alla residua possibilità di utilizzazione. Per il Tuel, invece, l’art. 229 prevede dati coefficienti di ammortamento.67 Il Comune potrà, in tal caso, uniformare le percentuali e iscrivere il diverso calcolo degli ammortamenti in Nota integrativa come prevede lo stesso articolo 2426 del codice civile.

Non si rilevano particolari differenze per le immobilizzazioni finanziarie. Anche a livello internazionale non sussistono particolari difficoltà se non riscontrabili nell’introduzione e nella previsione delle valutazioni al fair value, a cui si rimanda ai paragrafi successivi.

Crediti

I crediti iscritti nel Conto del patrimonio del Comune sono valutati al loro valore nominale68 e solo nell’eventualità di crediti di dubbia esigibilità, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie; è prevista la costituzione di un fondo di rettifica degli stessi, mentre il codice civile prevede la valutazione al presumibile valore di realizzazione. Anche in tale ipotesi il Comune deve garantire l’omogeneità. Si potrebbe procedere all’iscrizione in bilancio come nelle eventualità previste per le immobilizzazioni, ossia: o l’iscrizione in un’unica voce con motivazione in Nota integrativa o suddividendo le voci in base al diverso criterio di valutazione adottato.

Ratei, risconti, rimanenze e debiti

Il Tuel prescrive che i ratei, i risconti e le rimanenze siano valutate secondo quanto previsto dal codice civile all’articolo 2426. Questo permette di non effettuare alcuna rettifica in fase di consolidamento.

In merito ai debiti, invece, è prevista l’iscrizione al loro valore nominale residuo. Non sussistono particolari differenze e problemi per la loro esposizione nel consolidato né a livello nazionale né internazionale.

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I coefficienti previsti sono:

a) il 3% per gli edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria; b) il 2% per ponti, strade ed altri beni demaniali;

c) il 15% per macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti d altri beni mobili;

d) il 20% per le attrezzature e i sistemi informatici, ivi compresi i programmi applicativi; e) il 20% per automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli;

f) il 20% per gli altri beni. Art. 229 del Tuel. 68

Nel documento Il bilancio dei gruppi comunali (pagine 144-147)