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Criticità

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 129-133)

CAPITOLO IV 118

4.4 Criticità

l'introduzione del brevetto unitario europeo potrà fare risparmiare ai titolari di brevetto che utilizzeranno questo nuovo sistema, fino all' 80% di quanto speso in precedenza in costi di traduzione ed amministrativi poiché dovrebbe portare evidenti vantaggi in termini non solo economici ma anche di oneri burocratici, imponendo una singola tassa annuale di rinnovo da corrispondere direttamente all'UEB al posto delle numerose tasse di rinnovo da pagare ai diversi uffici nazionali con il conseguente moltiplicarsi di tariffe per il medesimo incombente351. Come sottolineato poi anche dall'UEB, la tassa annuale di rinnovo che si dovrà corrispondere è stata fissata in un importo estremamente vantaggioso per le imprese, specie se medio piccole: si pensi che, per mantenere in vita un brevetto unitario per dieci anni, il costo della tassa annuale di rinnovo è inferiore a 5.000 euro, a fronte di quanto si deve pagare nell'attuale sistema che prevede il pagamento di numerose tasse nazionali di rinnovo352.

normative da osservare che sono prodromiche alla regolamentazione del nuovo brevetto, sono diverse ed articolate353.

Il Patent Package unitamente considerato, si basa “sulla finzione giuridica di un unico territorio altamente integrato, soggetto alla giurisdizione giuridica di un'unica Corte che a sua volta regola le controversie che le vengono sottoposte applicando l'unica legge che viene in considerazione354”. Ne discende che una sola normativa regola ogni singola controversia e quindi si pongono più che altro problematiche di coordinamento materiale tra le diverse fonti.

Nella prassi può capitare che due atti distinti, anche se solo dal punto di vista formale, contengano distinte discipline: l'accordo che contiene quella processuale ed il regolamento quella materiale, anche se entrambi vengono applicati in parallelo355. Difatti, è sovente capitato che vi sia stata commistione tra i due documenti poiché norme formalmente materiali sono state introdotte nell'accordo e viceversa: si pensi, nel caso di specie, all'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti che ne regola il funzionamento (disciplina processuale) ed al Regolamento 1257/12 che contiene la relativa normativa sostanziale356.

Che cosa si intende per applicazione “parallela” di accordo e regolamento?

Innanzitutto, si deve osservare che, a causa della loro diversa natura nonché della diversità di regole sull'entrata in vigore, essa non avviene in maniera automatica in quanto l'Accordo istitutivo del TUB diviene efficace soltanto previa ratifica da

353 Tratta compiutamente dell'argomento, G GUGLIELMETTI, Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in C. HONORATI (a cura di) Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 18 ss.

354 L. C. UBERTAZZI, Brexit e brevetto UE, cit., p. 15.

355 Nello specifico, l'accordo stabilisce la competenza giurisdizionale mentre il regolamento definisce lo ius, vale a dire le norme effettivamente applicabili a quella fattispecie giuridica. Ha trattato compiutamente la problematica C. HONORATI Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012, in C. HONORATI (a cura di) Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 121.

356 Ibidem.

parte di ciascuno Stato, a differenza del Regolamento 1257/12 che è entrato in vigore tra tutti gli Stati facenti parte della cooperazione rafforzata nel 2013.

Pertanto, si potranno avere Stati facenti parte dell'Unione cui non è applicabile il regolamento ma che hanno ratificato l'Accordo (come ad esempio l'Italia), oppure Stati non facenti parte dell'Accordo ma cui è applicabile il regolamento (Polonia, che non ha firmato l'accordo) o ancora Stati esclusi da entrambi gli strumenti (come la Spagna)357. Orbene, risulta comunque necessario che tanto l'Accordo sul TUB quanto il regolamento vengano applicati in parallelo e, se il regolamento rimane subordinato all'entrata in vigore dell'Accordo, da questo momento si possono porre questioni sull'applicazione differenziata dei due strumenti358.

A questa problematica pare porre rimedio l'art. 18 del regolamento medesimo che prevede un regime particolare volto all'applicazione contemporanea (e parallela) di entrambi e sancisce che il brevetto europeo ad effetto unitario produce i propri effetti tipici <<solo negli Stati membri partecipanti nei quali il Tribunale unificato abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei alla data della registrazione>>, derogando in tal modo alla stessa ratio ispiratrice del regolamento. Ne deriva che un brevetto europeo ad effetto unitario avrà efficacia in uno Stato soltanto se in quel Paese sarà stato ratificato l'accordo istitutivo del Tribunale Unificato, non essendo sufficiente che si tratti di un Paese europeo partecipante alla cooperazione rafforzata.

Gli effetti giuridici che si riverberano sul piano pratico non sono di secondaria importanza poiché, in primis, si deve sottolineare che la partecipazione alla cooperazione rafforzata costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente

357 Per un'approfondita disamina della problematica, v. Corte di giustizia, 17 novembre 2011, C-412/10, Homawoo c. GMF Assurance, consultabile per intero al sito internet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0412&from=PL .

358 Per un'approfondita riflessione sul tema, si veda C. HONORATI, Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012, cit., p. 122.

per la produzione di efficacia unitaria del brevetto europeo359, essendo imprescindibile -ai sensi della norma suesposta- anche la sottoscrizione dell'Accordo TUB da parte di quel determinato Paese. In aggiunta, poiché il Regolamento 1257/12 trova applicazione solo relativamente a fattispecie che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Unificato, in difetto di competenza di questa Corte, il brevetto unitario non potrà esplicare i propri effetti e resterà un brevetto europeo ordinario soggetto alle norme nazionali secondo quanto previsto dalla Convenzione di Monaco del 1973. Dunque, ne deriva che sia la disciplina contenuta nel Regolamento stesso a realizzare una piena ed opportuna corrispondenza tra la disciplina materiale e quella processuale al fine di garantire l'operatività del brevetto europeo ad effetto unitario360.

Un'ulteriore criticità che è stata riscontrata è che se il titolare di un brevetto non fosse interessato ad ottenerne la tutela in tutti i Paesi facenti parte della cooperazione rafforzata ma, come potrebbe accadere, solo in alcuni, allora registrare un brevetto ad effetto unitario potrebbe non essere conveniente: secondo una valutazione della Commissione UE, infatti, il 50% dei brevetti europei viene convalidato soltanto in Germania, Francia e Regno Unito (Paesi che, essendo di lingua ufficiale UEB, non richiedono una traduzione)361.

Infine, si ricordi lo scoglio costituito dal Tribunale unificato dei brevetti che, se non dovesse entrare in vigore a seguito della mancata ratifica dell'Accordo istitutivo da parte di uno dei Paesi la cui ratifica è indispensabile, ritarderebbe l'entrata in vigore dello stesso brevetto unitario.

359 L. C. UBERTAZZI, Brexit e brevetto UE, cit., p. 48.

360 C. HONORATI, Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n.1257/2012, cit., p. 124.

361 Si consulti, in proposito, l'interessante articolo al seguente link https://www.dejalex.com/wp-content/uploads/2017/10/Legal_160801.pdf che offre una panoramica sui benefici e sugli svantaggi del brevetto ad effetto unitario.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 129-133)