CAPITOLO II 38
2.1 L'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti
2.1.1 La Divisione centrale, le divisioni locali e regionali
Esaminando più nel dettaglio le competenze del Tribunale Unificato, è d'obbligo soffermarsi sulle competenze particolari sia della divisione centrale che delle sezioni locali. Secondo quanto è stabilito dall'art. 32 TUB, il Tribunale ha competenza esclusiva per le azioni esperite volte a far valere la violazione (effettiva o potenziale che sia) di un brevetto, la sua contraffazione, per le misure cautelari e per le domande riconvenzionali di revoca o nullità brevettuale.
96 L'Accordo istitutivo TUB all'art. 20 sancisce espressamente che il tribunale è tenuto ad applicare il diritto dell'Unione nella sua integralità e a rispettarne il primato mentre, all'art. 21, viene sancito l'obbligo di cooperazione con la CGUE nei seguenti termini “Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267 TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti per il tribunale”.
97 Si veda la sentenza del 13 giugno 2006, procedimento C-173/03, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, il cui testo integrale è rinvenibile sul sito http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=55182&doclang=IT .
Considerate le predette competenze esclusive del Tribunale, l'Accordo TUB ha attribuito a questo organo competenza esclusiva anche per quanto riguarda le azioni di risarcimento del danno o di indennizzo successive alla tutela provvisoria offerta da una domanda di brevetto98. La competenza è altresì esclusiva per le azioni relative al preuso del brevetto prima del suo rilascio o per le azioni di compensazione per licenze ex art.8 del Regolamento n.1257/1299 nonché quelle relative alle decisioni assunte dall'UEB in fase di svolgimento di compiti amministrativi ex art. 9 reg. 1257/12100.
Con riferimento specifico alla Divisione centrale, le azioni proponibili innanzi ad essa sono di contraffazione laddove un convenuto abbia domicilio al di fuori dell'UE e, se fosse già pendente un'azione di revoca o di nullità brevettuale, il titolare potrebbe esperire azione di contraffazione avanti la medesima divisione.
Diversamente, se un convenuto fosse invece domiciliato entro i confini dell'Unione europea, egli non avrebbe possibilità di ottenere il trasferimento dell'azione esperita da una divisione locale a quella centrale101.
Inoltre, alla Divisione centrale andranno necessariamente proposte le azioni di accertamento “di non violazione” (così come espressamente menzionato nell'Accordo TUB) tuttavia, il titolare del brevetto manterrà comunque intatto il diritto di proporre un'azione di contraffazione innanzi ad una divisione locale o regionale nonostante ne abbia già esperita una presso la Divisione centrale102.
98 Si veda M. SCUFFI, L’organizzazione del Tribunale Unificato dei Brevetti, cit., p. 110 s.
99 Secondo tale norma, il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato.
100 L'art. 9 del regolamento 1257/12 stabilisce i vari compiti di natura prettamente amministrativa che deve svolgere l'Ufficio europeo dei brevetti, tra i quali risulta la gestione delle richieste brevettuali ad effetto unitario, la pubblicazione delle traduzioni durante il periodo transitorio, la riscossione e gestione delle tasse di rinnovo dei brevetti ad effetto unitario.
101 G. CASABURI., La tutela della proprietà industriale e il Tribunale delle imprese, in Il diritto industriale, 2012, IV, p. 516 ss.
Per quanto attiene alle competenze del Tribunale di prima istanza, l'art. 33 TUB le disciplina operando anche un richiamo all'art. 32: difatti, l'art. 33 stabilisce che
“le azioni indicate all'art. 32 TUB par.1, lett. a), c), f) e g) possono essere esperite innanzi: “alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui la violazione o la minaccia di violazione si è verificata o può verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente; in alternativa alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in cui il convenuto o, in caso di pluralità di convenuti, uno dei convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attività ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attività, la sua sede di attività, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato membro contraente”. La norma si chiude con la precisazione secondo la quale “un'azione contro una pluralità di convenuti può essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita violazione”.
Le azioni indicate alla lettera a) dell'art. 32 TUB sono relative a violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi contro ricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; quelle alla lettera c) sono le azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; quelle di cui alla lettera f) sono le azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata mentre le azioni indicate alla lettera g) sono correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione.
102 Allo stesso modo, secondo il disposto dell'art. 33 Accordo TUB, anche l'azione di nullità potrà sempre essere proposta poiché nonostante sia pendente un giudizio di nullità, ciò non vale a paralizzare l'azione di contraffazione che verrà legittimamente proposta o davanti alla divisione centrale, locale o regionale.
Per quanto riguarda, poi, la composizione del collegio giudicante della divisione centrale, esso è composto da due giudici con cittadinanza differente e da un giudice tecnico.
Ciascun Paese membro ha facoltà di richiedere che venga istituita al suo interno una divisione locale della Corte di prima istanza103. È possibile inoltre richiedere una divisione locale aggiuntiva laddove le cause in tema brevettuale dovessero essere superiori a cento in un anno. Il numero di divisioni locali in ogni Stato richiedente non può essere superiore a quattro e, particolare importante, i procedimenti innanzi a tali divisioni si terranno nella lingua del Paese ospitante.
Per quanto riguarda la composizione del collegio, laddove la divisione locale tratti meno di cinquanta cause brevettuali all'anno, il collegio sarà formato da un giudice della nazione ospitante e da due giudici di diversa nazionalità designati in base alle loro conoscenze linguistiche e competenze tecnico giuridiche.
Diversamente, se le cause trattate fossero superiori alle cinquanta predette, il collegio sarebbe composto da due giudici di nazionalità del Paese ospitante e uno straniero.
Una divisione regionale può essere istituita, invece, per due o più Stati membri contraenti che ne facciano richiesta104. L'obiettivo che si pongono le divisioni regionali è quello di consentire agli Stati di cooperare tra loro in tema di contenzioso brevettuale, grazie anche alla possibilità che la divisione regionale tenga udienza in più luoghi, garantendo così la sua presenza sui territori degli Stati di riferimento. Pertanto, sarebbe logico ritenere che gli Stati che condividono una divisione regionale siano confinati anche se, a ben vedere, l'Accordo TUB non impedisce una cooperazione di tal genere tra Paesi geograficamente distanti.
Chiaramente, lo Stato richiedente deve indicare la sede della divisione regionale ma l'Accordo non specifica se quello Stato possa far parte di più divisioni
103 Art. 7 (3) dell'Accordo istitutivo il TUB.
104 Art. 7 (5) Accordo TUB.
regionali105. La formazione del collegio delle divisioni regionali non si basa sull'ammontare del contenzioso brevettuale: i collegi saranno sempre composti da due giudici selezionati tra un elenco regionale che riguarda soltanto gli stati cui la divisione si riferisce mentre il terzo membro sarà di nazionalità diversa da quella degli altri due106.
L'Italia attualmente è sede soltanto della divisione locale avente sede a Milano e, nonostante si auspichi da più parti che il nostro Paese possa presto ospitare anche una sede regionale, pare opportuno osservare quanto segue. Alla luce dell'analisi svolta in tema di formazione dei collegi, il collegio di tale divisione non sarebbe più composto, per la maggior parte, da giudici italiani (come avviene invece per la divisione locale) e, dunque, le cause non si terrebbero più necessariamente in italiano, cagionando i medesimi problemi di regime linguistico che si riscontrano relativamente alla divisione centrale di prima istanza e per il relativo grado di appello107. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33.2 Accordo TUB, nel caso in cui la contraffazione di un brevetto riguardasse il territorio di almeno tre divisioni regionali, il convenuto potrebbe richiedere il trasferimento della causa alla divisione centrale, cosa che non avverrebbe se la divisione rimanesse soltanto locale.
Nel caso in cui, poi, lo Stato interessato non ospiti una divisione locale e non partecipi nemmeno ad una divisione regionale, allora le azioni potranno essere esperite davanti alla Divisione centrale. Riassumendo, dunque, la divisione centrale avrà competenza a conoscere delle cause di nullità e non contraffazione intentate in via principale sia con riferimento ad un brevetto con effetto unitario che senza. Le sezioni locali e regionali, invece, sono competenti a conoscere delle
105 P. CALLENS, S. GRANATA, op.cit., p. 61.
106 Art. 8.4 Accordo TUB.
107 Verrà trattato approfonditamente della problematica al paragrafo n. 2.4 sui controlimiti.
azioni di contraffazione secondo i criteri concorrenti e alternativi della sede del convenuto e del luogo in cui è avvenuto il fatto.