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La questione linguistica

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 57-61)

CAPITOLO II 38

2.2 La questione linguistica

si diede avvio al processo di instaurazione della cooperazione rafforzata135 per istituire il brevetto europeo unitario tra i Paesi membri136.

Innanzitutto, stando alle motivazioni dei ricorsi presentati, non si sarebbe potuto ricorrere alla procedura della cooperazione rafforzata poiché ad essa poteva farsi ricorso solamente nei settori non rientranti nella competenza esclusiva dell'UE137. Dunque, essendo i diritti brevettuali materie esclusive in quanto conferiscono ai titolari posizioni monopolistiche che influiscono sulla concorrenza del mercato interno europeo, si sarebbe dovuto utilizzare solamente la procedura legislativa ordinaria.

Roma e Madrid, inoltre, sostenevano che il vero motivo del ricorso alla cooperazione rafforzata fosse stato esclusivamente quello di escluderle dai negoziati sulla questione del regime linguistico del brevetto poiché, in base alla procedura ordinaria che non è stata seguita, avrebbe dovuto essere invece decisa all’unanimità e dunque, il ricorso alla cooperazione rafforzata è stato effettuato con una fretta sospetta. Infine, si contestava che un titolo ad effetto unitario, riconosciuto solo in parte dell’Europa ma soggetto al regime trilinguistico poc’anzi descritto, non avrebbe in alcun modo migliorato ma anzi avrebbe peggiorato l’integrazione europea per cause discriminatorie favorendo solamente le imprese che lavorassero utilizzando la lingua inglese, francese e tedesca.

134 Si tratta della decisione 2011/167/UE del Consiglio dell’Unione europea che autorizza la cooperazione rafforzata ai fini dell’istituzione del brevetto unitario. Si veda in proposito Press Release Consiglio (2012) The long road to unitary patent protection in Europe, 17 dicembre

2012, al seguente sito internet

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/134393.pdf.

135 V. nota 1.

136 Attualmente, la cooperazione rafforzata è disciplinata dagli artt. 326-334 TFUE.

137 Per un approfondimento sulle sentenze della CGUE sul ricorso italiano e spagnolo, si consulti il sito http://www.sib.it/flash-news/brevetto-unitario-le-sentenze-della-cgue-sui-ricorsi-spagnoli-analizzate-per-argomento .

Tuttavia, la CGUE ha respinto entrambi i ricorsi138 sostenendo che la materia brevettuale rientrasse tra le materie di competenza concorrente e che quindi non facesse parte del diritto sulla concorrenza139, giustificando così la decisione assunta dal Consiglio il 10 marzo 2011, n. 2011/167/UE. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, ha osservato che nessuna norma contenuta nei Trattati vieta di fare uso della cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze che devono essere esercitate all’unanimità. Inoltre, la Corte ha rigettato la censura in base alla quale un brevetto unitario vigente solo in una parte dell’Unione e soggetto al trilinguismo abbia effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza nel mercato interno, semplicemente considerando che un’integrazione seppur quasi-totale sarebbe stata in ogni caso migliore della frammentazione causata dall’attuale brevetto europeo140.

Tuttavia, a parere di chi scrive, la CGUE ha rigettato i ricorsi proposti con eccessiva superficialità poiché, a ben vedere, non ha affrontato compiutamente né con l’importanza che avrebbe meritato, la questione degli effetti discriminatori del regime linguistico, affermando semplicemente che il regime linguistico lamentato dalle ricorrenti si trovasse solamente in una fase preparatoria al momento dell’adozione della decisione stessa.

A riprova di quanto appena detto, Bruxelles sottolineò la previsione della possibilità di conoscere il testo del brevetto in altre lingue grazie all'utilizzo di un software di traduzione (patent translate) realizzato dall’UEB in collaborazione con Google, disponibile sul sito internet dell’UEB141.

138 Si veda la decisione del 16 aprile 2013 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, assunta nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11, reperibile al sito internet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CA0274&from=CS .

139 Per un approfondimento sul tema, si veda F. POCAR, La cooperazione rafforzata in materia di brevetti e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, in C. HONORATI, (a cura di) Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 4.

140 F. POCAR, op. cit., p. 4.

141 In proposito si veda il report dell’UEB reperibile al link https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitarypatent.html .

Infine, si optò per questa soluzione e l’art. 3 del regolamento in parola prevede che non siano necessarie ulteriori traduzioni rispetto a quelle previste dall’art. 14 CBE per il brevetto europeo. Ai sensi di tale norma, la domanda di brevetto deve essere depositata in una delle tre lingue ufficiali dell’UEB oppure tradotta in una delle lingue ufficiali laddove sia depositata in una lingua diversa (ecco spiegate le opposizioni di Italia e Spagna). Lo stesso articolo 3, al paragrafo 2, sancisce che la lingua utilizzata per la domanda determinerà la lingua della procedura e prescrive che anche la richiesta di effetto unitario deve essere presentata nella lingua del procedimento142.

Sono gli articoli 49, 50 e 51 dell'Accordo TUB a regolare la questione della lingua in cui viene trattato un procedimento innanzi al Tribunale e, in particolare, l'art. 49 prevede che la lingua del procedimento innanzi alle divisioni regionali e locali sia una lingua ufficiale dell'Unione europea e, precisamente, dello Stato membro contraente che ospita la divisione interessata, ovvero la lingua o le lingue ufficiali designate dai Paesi membri contraenti che condividono la divisione regionale143. L'art. 50, poi, tratta della lingua del procedimento utilizzabile dinanzi alla corte d'appello e stabilisce che debba essere la medesima lingua utilizzata nel procedimento di primo grado. Al comma 2° viene compiuta una deroga alla regola generale, in base alla quale le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto. Soltanto in casi eccezionali, prosegue il comma 3°, la Corte d'appello può decidere che un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o parte di esso, previo accordo delle parti.

142 Il testo integrale del Regolamento UE 1257/12 è consultabile al seguente link http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ.pdf .

143 Il testo integrale dell'art. 49 TUB, per un approfondimento, è consultabile al link http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008274/LexUriServ%202.pdf .

L'art. 51 TUB, fungendo quasi da norma di chiusura circa la questione della lingua, pone tutta una serie di prescrizioni che fanno da corollario a quelle più specifiche stabilite agli articoli precedenti: la norma in esame disciplina il regime delle traduzioni e stabilisce che il convenuto ha diritto ad ottenere una traduzione dei documenti nella lingua del Paese in cui risiede o svolge la propria attività nel caso in cui non abbia adeguata conoscenza della lingua del procedimento.

Solamente in casi del tutto eccezionali, la corte d'appello può scegliere un'altra lingua ufficiale di un Paese membro contraente per tutto o parte del procedimento e previo accordo delle parti144.

Infine, viene anche specificato che il Tribunale, avendo flessibilità al fine di ridurre i costi e i ritardi, potrebbe essere autorizzato su accordo di entrambe le parti, di una sola o su richiesta del giudice, a modificare la lingua della procedura se però entrambe le parti sono in grado di partecipare alla causa utilizzando la lingua di concessione del brevetto.

Nel documento UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 57-61)