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Il cursus honorum nascita ed evoluzione

CAPITOLO II CURSUS HONORUM E CAMBIAMENTI NELLE PROVINCE

II.1 Il cursus honorum nascita ed evoluzione

Con l’espressione cursus honorum si intende una successione ordinata di magistrature grazie alla quale un individuo aveva la possibilità di progredire e di accedere alle cariche politiche di maggior importanza nella Res Publica.

Molti autori classici discorrono in merito a questo metodo d’accesso organizzato alle alte cariche statali; tuttavia il loro modo di trattare l’argomento non si sofferma a spiegare il funzionamento di questo sistema politico limitandosi a definirlo come certus ordo284 e honorum gradus285, per mezzo di queste formule si intende sottolineare un già presente e

rodato ordinamento politico dell’Urbe, in base all’età e al censo di un determinato individuo.

Nella prima e nella media età repubblicana a Roma esisteva certamente questo processo di crescita politica, ma era esclusivo della classe aristocratica286 e pertanto è possibile pensare che non fosse così tanto scrupolosamente ordinato almeno per quanto concerne i limiti di età e di successione delle cariche come lo sarà poi dal II sec. a.C.287 e in modo particolare nella prima età imperiale.

Il primo passo verso la standardizzazione del cursus honorum fu compiuto intorno al 180 a.C. quando a seguito della promulgazione della Lex Villia Annalis288 si stabilì un limite minimo di età per partecipare alla vita politica attiva e si definì chiaramente la successione delle uniche cariche pubbliche maggiori fino ad allora previste: questura, consolato e pretura. Un cittadino Romano, quindi, dopo aver compiuto dieci anni di servizio militare e contando un’età minima utile ad essere inserito nei ranghi militari di circa 17 anni poteva tranquillamente, conclusosi il suo servizio di truppa, affrontare un percorso politico289.

284C IC.,leg.agr., 2, 9, 24. 285 LIV.,32,7,10. 286T OBALINA ORAÁ2007,11. 287S ANDYS 1919,110. 288L IV.,40,44,1. 289 POLYB.,6,19.

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La carriera politica aveva inizio con cariche minori come quelle del vigintisevirato, anche se in età repubblicana non era obbligatorio accedere prima a queste cariche minori, (poi vigintivirato sotto augusto)290, quindi prima della pretura era prassi aver svolto l‘edilità curule291.

Con la riorganizzazione statale promossa da Augusto nel 27 a.C., il cursus honorum fu nuovamente organizzato: alle tre cariche maggiori e cioè questura, pretura e consolato, alle quali, il princeps, come ben sappiamo dalle sue res gestae aveva avuto accesso diretto, nonostante la giovane età. Una volta preso il potere egli decise che per accedere alle cariche pubbliche di maggior rilievo sarebbe stato propedeutico e necessario lo svolgimento di almeno una delle cariche del vigintivirato, in aggiunta a ciò riuscì a porre probabilmente anche un ulteriore grado politico-amministrativo, al rispetto del quale erano tenuti esclusivamente i plebei, ovvero il tribunato della plebe e l’edilità curule; queste due cariche da questo momento in poi saranno prerogative delle gentes plebee292.

La carriera politica dei membri dell’aristocrazia si componeva quindi del vigintivirato, tribunato di legione293, questura, pretura e consolato; per i plebei invece tra la questura e la pretura era inserita il tribunato della plebe o l’edilità294

.

Il primo passo per accedere al senato era quello di ricoprire una carica nel vigintivirato, questo primo grado politico permetteva al novizio di familiarizzare con i processi dell’amministrazione civile della capitale; in origine gli incarichi del vigintivirato prevedevano la copertura di magistrature minori come ad esempio quelle dei IIIIviri aere

argento flando feriundo295, Xviri stlitibus iudicandis296, IVviri viarum curandarum297 e IIIviri capitales298, che erano eleggibili annualmente299.

Il tribunato di legione, che spesso poteva alternarsi come tempo di svolgimento col vigintivirato, consisteva, in età repubblicana, nel far parte del consiglio di un generale, un ruolo che però, in età augustea sarebbe stato per i giovani molto difficile da ricoprire in quanto poveri di esperienza sul campo; con la riforma del princeps i giovani tribuni militari avevano meno responsabilità ed erano posti accanto ad un generale avendo funzione di

290 CHASTAGNOL 1973,594. 291S ANDYS 1919,110-111. 292Ibid.111. 293C HASTAGNOL 1973, 598. 294S ANDYS 1919,111-112. 295 TOBALINA ORAÁ2007,59-61. 296Ibid., 62-63. 297Ibid., 63-64. 298Ibid., 64-66. 299 Ibid.,57-64.

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comes o contubernalis300; questa esperienza diretta avrebbe concesso ai giovani, futuri

senatori, di apprendere le basi della vita e della strategia militare, delle relazioni diplomatiche e dell’amministrazione del campo301

.

Il processo che avviava il giovane cittadino romano all’attività politica subì con l’ascesa al potere di Augusto un rinnovamento302; le nuove riforme del cursus avviate dal princeps furono consolidate dai suoi successori, sicché l’esercizio del tribunato militare e del vigintivirato arrivavano ad occupare un lasso temporale ottimale entro il quale il giovane cittadino avrebbe avuto la possibilità di imparare il più possibile per poi accedere all’esercizio della questura303

.

La carriera politica di un giovane continuava in un secondo momento con l’accesso alla questura, questa carica in età repubblicana aveva rilievo minore rispetto al periodo imperiale, infatti, inizialmente era vista e vissuta come un trampolino di lancio per l’accesso al senato. Dapprima il numero dei questori fu di quattro (424 a.C.), passò poi ad otto (267 a.C.) per poi stabilizzarsi a venti grazie ad una lex Cornelia emanata per volere di Silla, il numero crebbe ulteriormente quando fu portato a 40 da Giulio Cesare, questo provvedimento si rese necessario a causa, soprattutto, della maggiore espansione territoriale di Roma raggiunta in seguito alle varie conquiste militari dell’epoca.

Con l’intervento di Augusto prima e in particolare poi con Tiberio questa carica divenne indispensabile ai fini di un corretto percorso di crescita politica; Augusto riformò profondamente anche questa carica, egli infatti ridusse il numero dei questori, ritornando al numero stabilito da Silla e fissò a venticinque anni, (lex Villia annalis304), l’età utile per l’accesso alla suddetta carica305; tuttavia l’età di accesso alla questura poteva essere ridotta

da un candidato facendo ricorso alla lex Iulia de maritandis ordinibus voluta da Augusto nel 18 a.C. E per integrare e migliorare la prima di queste due leges, nel 9 a.C., il princeps fece approvare la lex Papia Poppaea nuptialis306; queste leggi regolamentavano i costumi e concedevano alcuni privilegi, come l’anticipo d’accesso ad una carica, a chi se ne serviva. Il numero finale dei questori in età augustea risultava di venti aventi tutti più o meno gli stessi oneri e incarichi, erano comunque presenti varie categorie di questori: due erano

300Ibid., 50-51. 301D IG.,49,16,12,2. 302 SUET.,Aug.,37. 303T OBALINA ORAÁ2007,66. 304L IV.,40,44,1. 305D IO CASS.,52,20,1-2. 306 TOBALINA ORAÁ2007,67,nota 1.

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quelli definiti quaestores Caesaris ed erano destinati al servizio del principe307 alle volte facendo le veci dello stesso308. Lo scopo principale dei quaestores dell’imperatore era essenzialmente quello di referenza tra l’imperatore e il senato e spesso essi avevano il compito di rappresentare l’imperatore soprattutto quando quest’ultimo non si trovava a Roma309.

Un’altra carica questoria molto importante era quella dei quaestores consulum, con molta probabilità questo incarico era già presente nel periodo finale della repubblica310, il compito di questi quaestores era quello di collaborare con i consoli, inizialmente ogni console aveva diritto a un solo magistrato minore poi nel 38 a.C. questo numerò crebbe fino a contare due questori per ogni console311.

Tra tutte le cariche di tipo questorio la più antica sembrerebbe essere quella dei quaestores

urbani, la loro funzione era sostanzialmente quella di curare l’aerarium, essi però non si

occupavano esclusivamente della gestione delle finanze statali, assolvevano, infatti, ulteriori compiti inerenti alla gestione della documentazione di stato e quindi svolgevano un importante lavoro d’archivio e si occupavano di compiti di cancelleria312

; durante l’epoca giulio-claudia i compiti dei quaestores urbani furono ridimensionati, fu effettivamente diminuito il loro carico di responsabilità, riprendendo l’opera di revisione dei compiti già iniziata da Cesare313, cosicché i loro incarichi furono circoscritti alla gestione dei documenti di carattere ufficiale non solo facendo lavoro di archivio ma anche di garanzia dei contenuti presenti nei documenti da loro archiviati314.

Le ultime categorie inerenti alla carica questoria erano quelle degli Italici quaestores, dei

quaestores aerarii Saturni e dei quaestores provinciae; i primi furono introdotti sotto il

principato di Claudio, i loro compiti erano inerenti all’Italia e in particolar modo alla gestione delle risorse che arrivavano sul territorio315. I quaestores aerarii Saturni invece furono introdotti sempre da Claudio intorno al 23 a.C., ogni questore dell’erario durava in carica per tre anni un periodo di tempo abbastanza insolito ma probabilmente concepito per formare figure con maggiore esperienza per la gestione dell’erario316

.

307

PLIN.,epist., 7,16, 2.

308D

IO CASS.,54,25,5e 56, 26, 2 e 56,33,1;SUET.,Tib., 23, 1; ULP.,dig.,1, 13, 1, 2.4.

309T OBALINA ORAÁ2007,71-74. 310T AC., 4, 31, 3; 13, 42. 311T OBALINA ORAÁ2007,79. 312 Ibid., 82. 313D

IO CASS.,43,48,1.3;53,2,1;53,32,2;SUET.,Caes., 76, 3; Aug., 36.

314T OBALINA ORAÁ2007,83-84. 315Ibid., 86-90. 316 Ibid.,90-92.

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L’ultima carica questoria sorse durante il principato di Augusto e fu stabilita al fine di coadiuvare nella gestione di una provincia i proconsoli; i compiti di queste figure professionali erano simili a quelli dei questori che esercitavano nell’Urbe, amministravano l’erario della provincia alla quale erano assegnati e gestivano una sorta di archivio in cui erano inserite le disposizioni del proconsole317.

Per i membri dell’aristocrazia il completamento della questura rappresentava l’ultimo ostacolo per l’accesso alle cariche politiche maggiori ovvero pretura e consolato; una volta assolto l’incarico questorio il giovane aveva raggiunto una valida esperienza politico- amministrativa ed era in grado di gestire affari e questioni di maggiore responsabilità e importanza.

Con l’avanzare del tempo la questura e i compiti dei questori andarono esautorandosi, gran parte dei compiti e in particolare quello giuridico entrarono a far parte delle prerogative dei vari prefetti riducendo pertanto le peculiarità di tale carica alla semplice amministrazione finanziaria.

Una funzione nuovamente di prestigio per la carica di questore si avrà solo sotto il regno di Costantino, il quale istituirà il questor sacri palatii che svolgeva funzioni di cancelleria e di consulenza e che probabilmente come figura riprendeva le mansioni dei questores

Caesaris introdotti da Augusto318.

Con il concludersi del percorso questorio era possibile intravvedere anche la diseguaglianza presente in età imperiale a Roma tra le varie classi sociali; come detto appena sopra, i membri della classe dirigente accedevano direttamente alle due cariche maggiori successive, per contro i plebei dovevano affrontare un’ulteriore step ovvero quello del tribunato della plebe o dell’edilità.

Al tribunato della plebe o l’edilità si accedeva, solitamente, due anni dopo aver ricoperto la questura e quindi all’età di circa ventisette anni.

La storia del tribunato della plebe è antichissima e la sua creazione risale a 494 a.C. Esso nacque dalla necessità di contenere le riforme e leggi che erano ritenute lesive per la classe plebea, in un secondo momento, con l’emanazione della lex Hortensia de plebiscitis del 287 a.C., il tribunato della plebe fu riconosciuto come carica magistratuale vera e propria. Con l’avvento dell’impero la figura del tribuno della plebe fu svuotata del suo contenuto reale, pur mantenendo inalterate le prerogative di tale carica: intercessio, sacrosanctitas,

317Ibid.,

94.

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auxilium e la capacità di convocare il senato o l’assemblea popolare, risultando di fatto una

entità politica dal carattere quasi puramente simbolico319.

Tuttavia pur essendo in età imperiale, il tribunato, completamente svuotato delle sue funzioni, aveva ancora la sua utilità proprio a causa delle sue prerogative e ciò spinse gli imperatori a ricoprire, durante il loro regno, più volte tale carica poiché essa era divenuta ormai fondamentale in quanto assicurava a chi ne fosse investito un’aura sacrale di inviolabilità e concedeva il diritto di veto contro l’azione politica di qualsiasi altro magistrato.

L’edilità ha anch’essa un retaggio molto antico e si componeva di due differenti tipi: edilità plebea (composta da due membri eletti dal concilio della plebe ) e l’edilità curule (che si componeva di due membri eletti dai comizi tributi), l’edile era colui che inizialmente aveva come compito la cura dei templi delle divinità plebee poi a partire dal 367 a.C., questa carica divenne un’istituzione cittadina.

Sia gli edili plebei che quelli curuli facevano parte di un unico collegio; questi magistrati avevano carica annuale320 ed erano privi di imperium, la loro funzione nel tempo si accrebbe espandendosi alla sorveglianza di tutte le opere infrastrutturali a carattere pubblico; nel 44 a.C. Cesare istituì una nuova carica edile, quella dei ceriales la cui funzione di sorveglianza all’annona; nell’ultimo periodo della repubblica è quindi possibile distinguere tre ambiti fondamentali di competenza di questa carica: cura urbis321, cura

annonae e cura ludorum sollemnium322.

Con Augusto queste figure politiche iniziarono ad occuparsi dell’organizzazione degli spettacoli pubblici, della gestione di alcuni documenti pubblici e della sorveglianza dei rifornimenti323; da Augusto in poi si incontrarono sempre maggiori difficoltà a far ricoprire questi ruoli sicché probabilmente già dopo il regno di Alessandro Severo terminò l’obbligatorietà nello svolgere questi uffici.

La carriera politica di un candidato al senato si arricchiva di un ulteriore tassello grazie allo svolgimento della carica di pretore; oggi gli studiosi sono ancora discordi per quanto concerne la nascita di questo tipo di magistratura, probabilmente essa nacque già all'inizio della Repubblica, forse subito dopo la cacciata dei Tarquini da Roma. La carica di praetor quanto meno nelle fasi iniziali della sua istituzione doveva essere equivalente a quella del

319 TOBALINA ORAÁ2007,105. 320Ibid., 111. 321Ibid., 112-113. 322C IC.leg., 3, 3, 7. 323 TOBALINA ORAÁ2007,110-111.

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consul, entrambe queste cariche forse riunite in una magistratura unica, avevano come

compito quello di comando dell’esercito.

La scissione tra queste due magistrature si ebbe probabilmente intorno al 367 a.C., quando si creò una magistratura minore rispetto al consolato, quella del praetor urbanus, che aveva come compito quello di amministrare la giustizia324 a Roma e di sostituire i consoli in caso di loro assenza325.

Sappiamo che in antico la carica di pretore fu per varie volte sospesa, una prima volta nel 450 a.C., al fine di lasciar posto all’operato dei decemviri e poi dopo un ritorno in vigore fu sospesa con molta probabilità a causa delle tensioni sociali tra patrizi e plebei, questi ultimi ottennero l’accesso a questa magistratura nel 337 a.C.

La pretura si affermò nel cursus honorum consueto intorno al 243 a.C., quando venne riconosciuta come magistratura collegiale e a seguito dell’espansione territoriale si dovette creare una nuova figura capace di garantire la giustizia nei contrasti tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri stessi, il praetor peregrinus, il quale come il suo collega rimaneva in carica per un anno ed era anch’esso eletto nei comizi centuriati; il praetor urbanus e il

praetor peregrinus ebbero nel corso del tempo dignitas superiore a tutti gli altri pretori e

compiti specifici grandemente importanti326.

Il numero di pretori aumentò quando furono create le provincie di Sicilia e Sardegna, si passò pertanto dai due iniziali a quattro, con l’annessione delle Spagne il numero dei pretori fu portato a sei327, in questo caso i nuovi pretori svolgevano nella provincia in cui erano mandati una funzione di tipo amministrativo e di governo. Il pretore una volta terminato il suo incarico annuale, poteva essere nuovamente governatore di una provincia con il titolo di propretore328.

Con Silla il numero di pretori si fissò a otto e a questi fu riconosciuto un ulteriore compito, ovvero quello di presiedere nei processi inerenti alle questiones perpetuae in tribunali permanenti giudicanti materia criminale329.

A causa delle necessità di governo dovuta all’annessione di nuovi territori, il numero dei pretori andò sempre ad aumentare e molti anche furono i casi di proroga di tale

324T AC.,2, 34, 79. 325 LIV.,3,55. 326T OBALINA ORAÁ2007,126-127. 327Ibid., 119-120. 328Ibid., 177. 329 Ibid.,120.

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magistratura, sotto il regno di Augusto ad esempio i pretori erano in numero di dodici o forse in numero maggiore330.

Durante l’epoca giulio-claudia il numero di pretori fu per necessità portato a diciotto, da questo momento in poi risultò sempre più difficoltoso accedere alle magistrature superiori a causa del sovraffollamento delle cariche pubbliche e per questo motivo molti erano costretti a reiterare la carica appena conclusa, in più la concorrenza per le cariche risultava spietata in quanto si doveva fare i conti con i cosiddetti candidati Caesaris i quali avevano di diritto, poiché appoggiati dall’imperatore, l’accesso a una carica pubblica, mentre i candidati ordinari erano esaminati in base ai propri meriti331.

Nella prima fase dell’impero i compiti dei pretori aumentarono poiché entrarono a far parte della sfera di competenza di questi magistrati tutta una serie di compiti che in precedenza erano assolti da edili e da questori332; Augusto concesse al pretore urbano di avere potere nelle risoluzioni dei processi d’appello, concessione questa, che fu ampliata da Caligola il quale concesse al pretore piena giurisdizione in queste cause e una serie di altri compiti minori333.

Nel 69 d.C. il numero dei pretori che si occupavano delle finanze pubbliche fu portato a due mentre fu soppressa la carica di praetor aerarii. Con Claudio si assistette alla creazione dei praetores fidei commissi334 che avevano il compito di dirimere dispute legate

alla trasmissione di beni335.

I proconsoli oltre ad assumere come visto in precedenza la carica di governatori di una provincia potevano assumere anche la carica di legato di legione, questo nuovo incarico è tipico di epoca imperiale, infatti durante il periodo repubblicano, il grado di legato era variabile e pertanto era possibile incontrare legati che avevano svolto la carica di console, di questore o addirittura senatore.

In età augustea inizia a definirsi la figura di legato di legione che vedeva coinvolti esclusivamente i politici che avevano già coperto la carica di pretore, i comandanti di legione disponevano di responsabilità e poteri maggiori rispetto ai tribuni ed erano uomini che avevano già avuto numerose esperienze in ambito politico e l’età di accesso consentita per l’accesso a questa carica non poteva essere inferiore ai trenta anni336

; la figura del 330T AC., 1, 14. 331T OBALINA ORAÁ2007,120-121. 332 DIO CASS.,54,17,1-2;54,2,4. 333S UET.,Cal., 18, 3-4. 334T OBALINA ORAÁ2007,124. 335S UET.,Claud., 23. 336 TOBALINA ORAÁ2007,193-205.

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legatus legionis era una innovazione nell’ambito del classico cursus honorum, questa come

altre riprendeva i precedenti repubblicani dotandoli di nuove prerogative e compiti, questa nuova magistratura era quindi un ulteriore gradino prima di accedere al consolato337. Il massimo grado della carriera politica a Roma era rappresentato dal consolato, questa magistratura fu istituita dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo (509 a.C.)338. Il consolato era una carica di tipo collegiale ricoperta da due consoli i quali erano eletti annualmente ed erano eponimi. Inizialmente questa carica era esclusiva dei patrizi ma grazie alle leggi

Liciniae Sextiae fu stabilito che uno dei due consoli fosse plebeo, l’età legale minima per

accedere al consolato fu stabilita a circa quaranta due anni339, mentre sotto il regno di Augusto l’età minima per l’accesso alla carica passò a trentatré anni340

.

L’elezione di tale carica inizialmente spettava ai comizi centuriati poi dal 14 d.C., sotto il regno di Tiberio, il compito elettivo passò al Senato e infine, in età tetrarchica, con Diocleziano la nomina dei consoli divenne prerogativa dell’imperatore.

La funzione dei due consoli era quella di amministrare lo stato e di occuparsi di alcuni aspetti giuridici341, essi concentravano nelle loro mani tutto il potere militare (imperium) e il potere civile (potestas)342. Una volta scaduto il mandato consolare, gli uscenti magistrati, avevano la possibilità di governare per un anno una provincia estratta a sorte ed entravano in carica col titolo di proconsole. Con l’istaurarsi dell’impero, la carica di console perse il suo credito ma continuò ad esistere avendo però funzioni sempre più limitate in quanto, proprio il potere del princeps si basava sul possesso oltre della tribunicia potestas, anche dell’imperium consolare343; col tempo, essendo la carica di console svuotata delle sue funzioni, si andò a intensificare l’uso dei consoli suffetti, i quali di norma subentravano ad un console in carica in caso di morte dello stesso prima del termine del suo mandato ma con il cambio politico introdotto dal principato, questi iniziarono a sostituire i loro colleghi, ancora in vita, dopo appena quattro o sei mesi dalla loro entrata in carica, sicché nei fasti consulares è possibile notare come in un anno solare siano potuti essere presenti più coppie di consoli344.

Con Tiberio i cambiamenti avviati da Augusto si regolarizzarono; egli introdusse un nuovo sistema politico basato sulla presenza annuale di quattro consoli, due ordinari e due

337Ibid., 220-221. 338L IV.,1,60;2,1. 339C IC.,Phil., 5,48. 340 DIO CASS.,52,20,1-2. 341T OBALINA ORAÁ2007,268-269.