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Il d lgs 230/99: il primo passo per il superamento dell’Ospedale Psichiatrico

Sezione II La le!e sull’ordinamento penitenziario e l’Ospedale

3. Il d lgs 230/99: il primo passo per il superamento dell’Ospedale Psichiatrico

occupava di riordinare il se!ore della medicina penitenziaria. Infa!i, fino a quel momento, la sanità penitenziaria ricopriva un se!ore a sé stante, separato da quello della sanità previsto per i ci!adini liberi.

Nel 1931, quando non esisteva ancora nessun de!ato costituzionale che garantiva il diri!o alla salute, il regolamento carcerario prevedeva che in ogni istituto di pena dovesse esserci una presenza sanitaria, alle dipendenze del Ministro di Giustizia ; con la le$e di Ordinamento penitenziario del 1975 si 134

stabilisce che ogni carcere dovesse garantire alla popolazione carceraria adeguati servizi sanitari e che per il %nzionamento degli stessi si possa 135

avviare una collaborazione con i servizi pubblici.

progetto della Commissione Pisapia, 27 Luglio 2006

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non esisteva ancora il Ministero della Salute, che verrà istituito nel 1958, con legge n. 296 del

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1958

art. 11 legge n.354 del 1975

Nonostante le innovazioni ad opera della le$e di Ordinamento penitenziario, la materia relativa alla salute dei so$e!i reclusi rimaneva tra le competenze del Ministero della Giustizia.

Nel 1978 però l’asse!o normativo subisce un altro cambiamento con l’approvazione della le$e n. 833 che prevede l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che ha il compito di assicurare la tutela della salute dell’intera popolazione, senza distinzione relativa alle condizioni individuali o sociali dei ci!adini. Inoltre, non prevedendosi nessuna norma specifica in riguardo alla medicina penitenziaria, in molti ritennero che anche la tutela della salute della popolazione carceraria fosse, adesso, di competenza del SSN.

Nella realtà dei fa!i però le cose non cambiarono e tu!i gli aspe!i concernenti la medicina penitenziaria rimasero di competenza del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D. A. P.).

Fu soltanto alla fine degli anni ’90 che il Parlamento chiese un riordino della medicina penitenziaria, con il suo inserimento all’interno delle competenze del SSN, in a!uazione dell’art. 32 Cost..

Infa!i, nel 1999 abbiamo il d. lgs. n. 230 (Riordino della Medicina Penitenziaria a norma dell’art. 5 della le$e n. 419 del 1998) che si occupa di trasferire le competenze sanitarie in ambito penitenziario (adulti, minori e Opg) dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; in tal modo si ha anche il trasferimento della gestione delle %nzioni sanitarie alle regioni sul cui territorio sono ubicate le stru!ure, mentre all’Amministrazione Penitenziaria restano soltanto compiti organizzativi o di raccordo .
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Dunque, con tale previsioni, al Ministero della Sanità spe!a un ruolo di coordinamento e di indirizzo del SSN mentre le prestazioni sanitarie vengono erogate dalle Aziende Sanitarie Locali . 137

Il d. lgs. n. 230 del 1999 è entrato in vigore il 31 Luglio dello stesso anno e ha stabilito che “i detenuti e gli internati hanno diri!o, al pari dei ci!adini in stato

M.T. Collica, Op. Cit., p. 269

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art. 3 d. lgs. n. 230 del 1999

di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obie!ivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani regionali e in quelli locali” . 138

Con il d. lgs. n. 230 del 1999 si sancisce dunque, e a chiare le!ere, il diri!o all’erogazione da parte del SSN delle prestazioni sanitarie dei detenuti e degli internati, al pari di ogni altro ci!adino in stato di libertà.

Nel decreto n. 230 non si fa mai espressa menzione all’istituto dell’ospedale psichiatrico giudiziario ma si parla di diri!i dei detenuti e degli internati; è dunque implicito come si tra!i della sanità all’interno sia degli istituti di pena che degli Opg.


L’art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 230/99 si occupa invece della competenza relativa alla sicurezza esterna dei luoghi ove siano ricoverati gli internati, prevedendo che essa rimanga in capo al Ministro di Grazia e di Giustizia: sarà dunque l’Amministrazione Penitenziaria a provvedere a tu!o ciò che riguardi la sicurezza dei luoghi dove sono custoditi i detenuti e gli internati (scelta questa che, come vedremo, verrà ribaltata dalla le$e n. 81 del 2014).

Con il d. lgs. n. 230 del 1999 si è voluta, dunque, intraprendere una riforma epocale, sancendo la presa in carico della gestione sanitaria del detenuto del Servizio Sanitario Nazionale, al pari di qualunque altro ci!adino italiano in stato di libertà . 139

Inoltre questo trasferimento di competenze e %nzioni della materia della Sanità penitenziaria al SSN ha anche rappresentato l’occasione per avviare, persino in sede legislativa regionale, un serrato diba!ito per il graduale superamento dell’istituto dell’Opg140.

Infa!i, soltanto un anno dopo all’emanazione del d. lgs. n. 230/99, si torna a me!ere mano alla materia della medicina penitenziaria con il D.P.R. n. 230 del

art. 1 d. lgs. n. 230 del 1999

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N. Cosentino A. Giannetto, Op. Cit., p. 542

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N. Cosentino A. Giannetto, Op. Cit., p. 543

2000, dal titolo “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, in cui, pur rimanendo gli ospedali psichiatrici giudiziari so!o la giurisdizione dell’Amministrazione penitenziaria, viene ancor più rimarcata l’importanza della cura, e non soltanto della custodia, degli internati . 141

Il D.P.R. n. 230 del 2000 assegna infa!i, in maniera esplicita, al personale sanitario la “direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, delle case di cura e custodia, degli istituti o delle sezioni speciali” che si sarebbero a!ivate negli istituti di pena , prevedendo che “alla direzione degli ospedali psichiatrici 142

giudiziari, salvo quanto disposto dall’art. 113, nonché della case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per so$e!i affe!i da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla %nzione di cura e di riabilitazione degli stessi” . 143

All’Amministrazione penitenziaria, dunque, non resta che l’organizzazione delle stru!ure, che comunque deve essere effe!uata tenendo conto delle “più avanzate acquisizioni terapeutiche, anche a!raverso protocolli di tra!amento psichiatrico convenuti con altri servizi territoriali pubblici”144.

Il d. lgs. n.230 del 1999 e il D.P.R. n. 230 del 2000 hanno dunque avviato un progressivo superamento degli Opg per come abbiamo imparato a conoscerli nei capitolo precedenti.

Purtroppo però, i passi in avanti sulla strada della tutela della salute dell’individuo so!oposto a misura restri!iva della libertà personale rimangono soltanto sulla carta; infa!i poco cambia nella realtà dei fa!i e negli ospedali psichiatrici giudiziari l’organizzazione e la sicurezza continuano a essere gestiti

L. Cimino, Op. Cit., p. 32

141

art. 111 comma 1 D.P.R. n. 230 del 2000 (Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e

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custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici) L. Cimino, Op. Cit., p. 32

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art. 113 comma 1 D.P.R. n. 230 del 2000 (Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici)

dalla Polizia Penitenziaria e non dalle aziende ospedaliere, come invece era previsto dal d. lgs. n.230 del 1999, prima, e dal D.P.R. n. 230 del 2000, poi . 145

Infa!i la situazione degli ospedali psichiatrici giudiziari non registrò alcuna evoluzione da istituto di contenzione a istituto di assistenza e cura; i tra!i cara!erizzanti delle stru!ure restarono il sovraffollamento e la mancata sanitarizzazione del personale, oltre alla deprecata oscenità delle condizioni di vita degli internati146.

Ci si rese conto che per il superamento degli Opg non bastava ripercorrere i qua!ro passi che avevano realizzato la chiusura dei manicomi civili, in seguito alla le$e Basaglia:

a) Non era possibile il passaggio spaziale dal manicomio al territorio a causa della non coincidenza tra le due entità e delle connotazioni penalistiche delle vicende dei rei folli socialmente pericolosi.

b) Restava la necessità di pensare a stru!ure che servissero all’esecuzione di misure di sicurezza per so$e!i che, relativamente al passaggio giuridico, conservano lo status giuridico di internati.

c) Il semplice passaggio organizzativo della gestione degli internati ai servizi territoriali, che si era avuto relativamente ai manicomi civili, non era praticabile dato che, tale passa$io, avrebbe implicato competenze non dismesse dell’Amministrazione penitenziaria e non chiarite dalla normativa.

d) Non era praticabile il passaggio culturale dall’esclusione all’inclusione, a causa delle più forti resistenze, radicate nella società civile (e anche in alcuni se!ori della psichiatria) nei confronti del reo folle . 147

ad eccezione dell’Opg di Castiglione delle Stiviere, dove gli aspetti strutturali e di sicurezza

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venivano gestiti completamente dall’azienda ospedaliera

F. Maisto, Quale superamento dell’Opg?, in Antigone, 2014, n. 1, p. 2-3

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F. Maisto, Quale superamento (cit.), p. 2-3

È in questo contesto, dunque, che si arrivò alla conclusione che, per il definitivo superamento dell’istituto dell’ospedale psichiatrico giudiziario fosse necessario un intervento, organico e de!agliato, del legislatore148.

4. Il d.p.c.m 1 Aprile 2008 e il trasferimento delle %nzioni sanitarie degli Opg