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Le mancate modifiche al codice penale

Sezione II La le!e sull’ordinamento penitenziario e l’Ospedale

7. La le"e n 81 del 2014: la chiusura degli Opg e l’apertura delle Rems 108


7.5 Le mancate modifiche al codice penale

unitario; infa!i, con i vari interventi ad opera del legislatore, le norme relative all’imputabilità, alla categoria generale della pericolosità sociale e alle misure di sicurezza sono rimaste invariate.

Infa!i gli interventi legislativi hanno sì avuto il merito di introdurre un nuovo paradigma di cura fondato sul riconoscimento della persona, sulla base del principio secondo cui il rispe!o della dignità e dei diri!i della persona costituisce il principale presupposto per un intervento terapeutico efficace , 322

ma lo hanno fa!o senza mai intaccare la disciplina codicistica.

Perfino la tanto acclamata le$e n. 81 del 2014, prevedendo la modifica dei presupposti per l’applicazione delle misure di sicurezza e delle cure che ne costituiscono la ragione applicativa, apporta modifiche alla materia lasciando però inalterato il de!ato del codice penale. A de!a di molti invece sarebbe stato utile sperimentare nuovi equilibri normativi e operativi, abbandonando posizioni improntate ad una visione difensiva . 323

Secondo parte della do!rina324 una riforma delle misure di sicurezza non può ridursi a meri interventi contingenti, dato che si finisce per non tener conto del sistema e delle risposte che necessariamente questi interventi finiscono per porre.

La mancanza di un organico disegno riformatore so!olinea l’assenza di una chiara visione delle connessioni con la disciplina di parte generale, prevista dal codice penale; infa!i il “definitivo superamento degli Opg” non rappresenta l’abbandono delle misure di sicurezza personali per i non imputabili e semi-

A. Calcaterra, Op. Cit., p. 79

322

P. Pellegrini, G. Paulillo, G. F. Frivoli, P. Domiano, V. Giannattasio, S. Griffagnini, Op. Cit., p.

323

23

ci riferiamo, in particolar modo, a M. Pelissero

imputabili, dato che nel codice penale continuano a essere previste le misure di sicurezza detentive, costituendo le Rems piu!osto delle modalità di esecuzione di tali misure . 325

In do!rina c’è ci sostiene che la le$e n. 81 del 2014 introduca importanti elementi di riforma della disciplina generale delle misure di sicurezza, senza però portare alcuna modifica formale ai relativi articoli del codice penale; questo è un fa!ore ricorrente nella storia delle misure di sicurezza, basti riportare la memoria che l’abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale è sancita dalla le$e Gozzini mentre nelle norme del codice penale continuano formalmente a rimanere le ipotesi di presunzione326.

Nonostante ciò la riforma del 2014 apre però a nuove sfide; la prima tra tu!e è quella di rendere le Rems (le nuove stru!ure presso quali eseguire la misura di sicurezza detentiva, ormai rido!a ad extrema ratio) in grado di assicurare la cura, nella sicurezza. Questa sfida non riguarda però soltanto le Rems ma l’intero Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche situato sul territorio dato che, come abbiamo più volte so!olineato, la le$e n. 81 del 2014 abbandona una logica che ruota intorno a una sola stru!ura prescrivendo invece il potenziamento di un’intera rete di servizi in grado di offrire cura all’infermo di mente . 327

Di conseguenza si rivela essenziale la partecipazione dei servizi territoriali al proge!o in vista ed in %nzione della concretizzazione di una cura inclusiva e che solo in maniera residua prevede il ricovero in stru!ure comunitarie che, comunque, non dovranno più avere le cara!eristiche di ‘parche$i’ con regole spesso incomprensibili328. Perchè ovviamente non basta chiudere gli Opg

M. Pelissero, La riforma delle misure di sicurezza, consultabile su http://www.cr.piemonte.it/

325

dwd/organismi/garante_detenuti/2016/misure_di_sicurezza_(trento_-_pelissero).pdf, 2014, p. 10 (visitato in data 05/04/17)

M. Pelissero, La riforma (cit.), p.2

326

P. Pellegrini, G. Paulillo, G. F. Frivoli, P. Domiano, V. Giannattasio, S. Griffagnini, Op. Cit., p.

327

23

A. Calcaterra, Op. Cit., in Questione di Giustizia, 2015, n. 2, p. 83

spostandone gli internati nelle Rems, altrimenti si cambierebbe semplicemente l’etiche!a di un orrendo contenitore.

Il tu!o assume un’importanza ancor ma$iore alla luce della previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva: è ovvio infa!i che occorrerà una rete ordinaria di servizi che perme!ano di seguire l’infermo di mente lungo tu!o il suo percorso terapeutico e riabilitativo, accompagnandolo passo passo nel suo rientro nella società, una volta decorso il termine massimo della misura di sicurezza.

La le$e n. 81 del 2014 infa!i nasce proprio dalla constatazione dello stato di abbandono dei pazienti da parte dei Dsm; ecco dunque perchè si è scelto di intervenire pesantemente su questo aspe!o, potenziando i servizi e riducendo ad extrema ratio la soluzione detentiva. Così facendo, pur non toccando la disciplina prevista dal codice penale, si è spostato l’intero asse intorno al quale ruota la misura di sicurezza detentiva, privilegiando nella pratica e non soltanto sulla carta (come troppo spesso è avvenuto in passato) l’o!ica terapeutica che le misure di sicurezza dovrebbero avere, abbandonando l’equazione ‘segregazione - sicurezza’.

La riforma pensa ai pazienti come persone in cura presso i Dipartimenti di Salute Mentale, che hanno “anche” una misura di sicurezza. Anche se i diri!i delle persone internate continuano, tu!’o$i, ad essere a!ualmente affermati anche dalla normativa penitenziaria (le$e n. 354/73 e D.P.R. n. 230/00) la riforma prevede che, all’interno delle Rems non possa essere applicato l’ordinamento penitenziario: infa!i non è più ammesso che possa prevalere una logica penitenziaria su quella sanitaria, dato che se così fosse si finirebbe per ricostituire l’Opg trasformando medici, psicologi, infermieri e tu!i gli operanti in custodi . Infa!i l’ordinamento penitenziario, calato integralmente 329

in una Rems, dove opera esclusivamente personale del Servizio Sanitario, finirebbe per stravolgerne il senso . 330

P. Pellegrini, G. Paulillo, G. F. Frivoli, P. Domiano, V. Giannattasio, S. Griffagnini, Op. Cit., p.

329

24

F. Scarpa, Dopo l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, in Sestante, 2015, n. 1, p. 35

8. Organismo di coordinamento per il superamento degli Opg: la le$e n. 81