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Il d.p.c.m 1 Aprile 2008 e il trasferimento delle #nzioni sanitarie degli Opg

Sezione II La le!e sull’ordinamento penitenziario e l’Ospedale

4. Il d.p.c.m 1 Aprile 2008 e il trasferimento delle #nzioni sanitarie degli Opg

Consiglio dei Ministri dal titolo “modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle %nzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle a!rezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”149.

Dato che i precedenti interventi, ad opera del d. lgs. n.230/99 prima e del D.P.R. n. 230/00 poi, erano rimasti sulla carta si stabilisce nuovamente il passa$io delle competenze relative alla diagnosi clinica dei rei infermi di mente, non imputabili e pericolosi socialmente, dal Ministero della Giustizia alle AUSL/regioni . 150

Il d.p.c.m. del 2008 predispone un percorso de!agliato per superare definitivamente l’istituzione degli Opg; ciò è importante perchè per la prima volta si fa un esplicito riferimento all’Opg, non limitandosi a parlare di ‘internati’ (come si era fa!o invece nel 1999 e nel 2000).

L’Allegato C del d.p.c.m., dal titolo “linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e nelle case di cura e custodia (c.c.c)”, prevede un programma di superamento graduale degli Opg che impegna tanto l’Ordinamento penitenziario quanto il sistema sanitario. L’indicazione è quella di istituire, in ogni regione in cui sia presente un Opg, un’idonea stru!ura sanitaria avente autonomia organizzativa, con la raccomandazione di dotarsi di

F. Maisto, Quale superamento (cit.), p. 2-3

148

P. Di Nicola, Op. Cit., p. 5

149

A. Saponaro, V. Calevro, A. Cilento, T. Di Fiandra, M. Ferri, N. Magliocchetti, Il sistema di

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monitoraggio per il superamento degli Opg in Italia e in Regione Emilia Romagna, in Sestante, 2015, n. 1, p. 12

presidi di sicurezza e vigilanza preferibilmente perimetrali o esterni ai reparti . 151

Nell’allegato C del d.p.c.m. del 2008, si prevedono infa!i tre diverse fasi da percorrere nel percorso per il superamento dell’ospedale psichiatrico 152

giudiziario; vediamole brevemente:

a) Prima fase: nella prima fase le regioni assumevano la responsabilità della gestione sanitaria degli Opg in esse ubicati, con la stesura, da parte dei Dipartimenti di salute mentale (DSM) nel cui territorio insistono gli Opg, di un programma operativo in merito al percorso di cura delle varie tipologie di internati .
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Dunque i Dipartimenti di Salute Mentale (Dsm) dovranno redarre un programma che preveda la dimissione degli internati che abbiano terminato la misura di sicurezza, prevedendo anche un percorso per il loro reinserimento sociale.


Il programma reda!o dai Dsm doveva anche garantire l’a!ivazione di apposite sezioni di cura e riabilitazioni negli istituti di pena, così da accogliervi i detenuti con disturbi psichici sopravvenuti durante l’esecuzione della pena.

b) Seconda Fase: trascorso un anno dalla fine della prima fase si devono distribuire gli internati in Opg per avvicinarli alla loro realtà di provenienza (principio di territorialità). In questo modo negli Opg saranno ricoverati soltanto internati appartenenti alla regione (o comunque a regioni limitrofe).


Appare molto chiaro come si calchi la mano sull’importanza del principio di territorialità; è infa!i evidente come destinare un individuo in una regione lontana da quella di provenienza faccia perdere i punti di

P. Di Nicola, Op. Cit, p. 5

151

E. Zanalda, C. Mencacci, Percorso di superamento degli Opg in Italia. L’impatto dei

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dipartimenti di salute mentale. L’opinione della società italiana di psichiatria, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2013, n. 1, p. 27 ss

L. Cimino, Op. Cit., p. 33

riferimento, a danno della terapia e del reinserimento sociale che dovrà avvenire, una volta terminata la misura di sicurezza . 154

c) Terza Fase: dopo due anni dalla fine della seconda fase si dovrà avviare la restituzione alle regioni di provenienza della loro quota di internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e la loro presa in carico da parte dei Dsm.
 Alla fine della terza fase viene anche presa in considerazione l’idea di poter smantellare gli Opg istituendo delle stru!ure con “livelli diversificati di vigilanza, a stru!ura di accoglienza e all’affido ai servizi sociali e territoriali” . 155

Il proge!o delineato dal d.p.c.m. del 2008 era apprezzabile so!o molti punti di vista ma, ancora una volta, la riforma naufragò e rimase le!era morta; da una parte i servizi presenti sul territorio non riuscirono ad assicurare i percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati mentre dall’altra non vennero a!ivate le sezioni specializzate negli istituti di pena. 156

Nonostante ciò si predisposero alcuni accordi che realizzassero quanto disposto dal d.p.c.m. del 2009.

Infa!i, l’art. 5 comma 2 del d.p.c.m. aveva istituito, a livello nazionale, il Comitato Paritetico Interistituzionale, presso la Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Province Autonome e, a livello locale, aveva istituito un Osservatorio Permanente sulla sanità penitenziaria, in ogni regione o provincia autonoma. La Conferenza Unificata produsse infa!i tre accordi:

a) Accordo 2008: con questo accordo si distribuivano gli incarichi e si a!uava la cooperazione tra organismi sanitari e amministrazione penitenziaria.
 Si istituì anche un tavolo di consultazione permanente per monitorare l'a!uazione del d.p.c.m., valutare l’efficacia degli interventi, predisporre indirizzi per favorire l'intervento nelle realtà territoriali e coordinare le varie istituzioni coinvolte.


F. Della Casa, Basta con gli Opg! La rimozione di un fossile vivente quale primo passo di un

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arduo percorso riformatore, in Rivista di Diritto e Procedura Penale, 2013, n.1, p. 67 M. Pelissero, Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga (cit.), p. 919

155

M. Pelissero, Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga (cit.), p. 919

Venne istituito anche, come de!o, un Comitato Paritetico Interistituzionale per a!uare l’allegato C e superare gli Opg.

b) Accordo 2009 : questo accordo individua gli interventi da affrontare per 157 primi tra cui le dimissioni e la redistribuzione regionale degli internati. In particolare si cerca di porre rimedio al ‘problema dei dimissibili’. Con il termine dimissibili ci si riferisce a tu!i quei so$e!i già internati in Opg in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva applicata in via definitiva, cui però è scaduto il termine di durata della misura di sicurezza e che, nonostante un giudizio negativo circa la persistenza della pericolosità sociale, si vedono prorogare la misura sicurezza per il solo motivo che non vi sono stru!ure, piani e misure capaci di favorire il loro reinserimento all’esterno (punto sul quale, come vedremo, interverrà in maniera decisa la le$e n. 81 del 2014).


Si pensi che, nel 2010, 350 internati su 1419 totali erano dimissibili, cioè circa il 25% dell’intera popolazione degli Opg poteva tranquillamente effe!uare il rientro in società.


Era del tu!o inacce!abile che dei deficit amministrativi territoriali si traducessero in misure sfavorevoli per il so$e!o .
158

Per risolvere questo problema le regioni si impegnarono a dime!ere 300 pazienti nel corso dell’anno 2010.


Infine, ci si proponeva di a!uare in maniera migliore la redistribuzione degli internati secondo il principio di territorialità, dato che i Dsm avevano dimostrato non poche difficoltà (e, anche molte inerzie) nella presa in carico degli internati.

c) Accordo 2011 : con questo accordo si integrano le linee guida tracciate dal 159 d.p.c.m. del 2008 delineando gli aspe!i critici e gli interventi ritenuti necessari. Si rilevava innanzitu!o come, dopo 3 anni, non fosse rispe!ata

Conferenza Stato Regioni, accordo del 26 novembre 2009

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M. Pelissero, Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga (cit.), p. 926 ss

158

Conferenza Stato Regioni, accordo del 13 ottobre 2011

l’a!uazione delle sezioni specializzate nelle carceri. La conseguenza era che all’interno degli Opg rimanevano ricoverati, oltre che i rei folli socialmente pericolosi e non imputabili, i so$e!i so!oposti all’osservazione per l’accertamento di infermità psichiche (ex art. 112 D.P.R. n. 230 del 2000), i detenuti con infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione delle pena (ex art. 148 c.p.) e le persone condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (ex art. 111 comma 5 D.P.R. n. 230 del 2000).


L’a!ivazione di apposite sezioni all’interno delle carceri, capace di accogliere tali so$e!i, era infa!i un nodo centrale della riuscita del proge!o relativo agli Opg, dato che la diminuzione del bacino di utenza e una coordinazione delle afferenze in Opg in linea con il principio di territorialità erano alcuni degli aspe!i cruciali su cui intervenire.


Verrà infa!i istituito un Gruppo di Coordinamento, con un rappresentante per ogni regione e un So!ogruppo Tecnico Regionale per il superamento degli Opg160.

5. La commissione Marino: nonostante i buoni propositi del d.p.c.m. del 2008 e