• Non ci sono risultati.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l’istituto del

risarcimento del danno riveste, nella maggior parte degli

Ordinamenti giuridici degli Stati Membri, una funzione risarcitoria.

È anche emerso che, nelle controversie antitrust, talvolta la

funzione risarcitoria non è sufficiente, di per sé, ad eliminare

l’illecito profitto ottenuto dai collusi a seguito della condotta

anticompetitiva. In altre parole, anche a seguito del risarcimento del

danno i collusi continueranno a trarre, nella maggior parte dei casi,

un beneficio economico dall’azione illecita.

Per eliminare un simile effetto collaterale, chiaramente

incompatibile con le finalità del Trattato e con la stessa politica di

concorrenza, si sta prospettando a livello normativo comunitario

l’opportunità di prevedere dei meccanismi correttivi.

Tra questi, l’istituto dei danni puntivi e dei danni esemplari è

stato tenuto in considerazione dalla Commissione nel recente Libro

112 In dottrina si segnalano due posizioni contrastanti in merito alla compatibilità

della passing-on theory con il sistema antitrust comunitario: mentre l’Avvocato Generale VAN GERVEN sostiene la compatibilità dell’uso difensivo della passing-on

theory con le regole comunitarie, JONES e WAHL ritengono che non esistano barriere legali che vietino alla Corte di giustizia di proibire l’uso difensivo della passing-on

verde sulle azioni di danno

113

. Dallo “Studio comparato sulle azioni

di danno”, pubblicato dalla Commissione nel 2004 emerge che la

“unavailability of punitive damages, can also constitute an obstacle

to private actions”

114

.

I danni esemplari ed i danni punitivi sono uno strumento

sanzionatorio utilizzato in alcuni Stati membri con una chiara finalità

deterrente. L’elemento punitivo del danno liquidato alla vittima può

essere percepito come compensazione di un danno che, nella pratica,

si rivela di difficile quantificazione; di solito, l’ammontare dei danni

punitivi va al di là della compensazione in nome di una finalità

deterrente

115

.

Nel rinvio pregiudiziale effettuato dal Giudice di pace di

Bitonto (vedi sopra), l’ultima questione procedurale sottoposta alla

Corte di giustizia conteneva il quesito se l’art. 81 CE debba essere

interpretato nel senso che impone ai giudici nazionali l’obbligo di

liquidare il danno punitivo

116

. Pur insistendo su di un aspetto

specifico, la domanda intercetta una vera e propria key difficulty del

Private enforcement del diritto comunitario della concorrenza.

Infatti, tanto la quantificazione del danno quanto la sua liquidazione

in giudizio costituiscono due degli aspetti più problematici delle

azioni private, a causa non solo delle possibili definizioni di

risarcimento (a seconda che siano basate sul concetto di riparazione

113 Libro Verde sulle azioni di danno, cit., questione n. 2.3 e Working Paper, cit.,

lettera B, par. 114 e ss.

114 Cfr. Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC

competition rules, cit., pag. 7.

115 Si vedano le considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nel caso Brasserie du

Pêcheur, cit., par. 90.

116 La Corte di giustizia ha risolto la questione pregiudiziale proposta dal Giudice di

Pace di Bitonto alla luce dei principi di equivalenza e di effettività stabilendo che ciascuno Stato membro ha il compito di fissare i criteri per la liquidazione del danno, purché tali criteri non risultino meno favorevoli di quelli applicati ad analoghe pretese fondate sul diritto interno ed il risarcimento del danno non venga reso impossibile o estremamente difficile.

del danno o di restituzione di un profitto illecito) ma anche delle

concrete modalità di quantificazione dello stesso

117

.

Nella maggior parte dei casi, infatti, entrambi gli aspetti

incidono sensibilmente sulla scelta opportunistica del danneggiato di

adire le vie giudiziali per ottenere giustizia e condizionano, quindi,

direttamente l’effettività del sistema di applicazione privata delle

regole comunitarie di concorrenza

118

.

Gli incentivi all’azione sono un aspetto cruciale per l’azione

privata soprattutto quando viene proposta da un consumatore finale o

da una piccola impresa.

In questi casi, il risarcimento del danno, se inteso come una

mera compensazione per una perdita subita, non sarebbe idoneo di

per sé, ad incentivare la proposizione delle azioni in giudizio.

Ad esempio, nel caso del cartello delle assicurazioni nel

settore Rca, è stato stimato che il sovrapprezzo pagato indebitamente

da ciascun assicurato alla propria compagnia di assicurazione collusa

è stato (per ogni anno di cartello) un venti per cento maggiore del

prezzo concorrenziale. Tale cifra, senza calcolare gli interessi di

mora, si aggira intorno alle poche decine di Euro.

In alcuni Stati membri il convenuto colluso è punito anche

attraverso il riconoscimento alla vittima dei danni punitivi, come

avviene a Cipro, o di danni esemplari, come accade in Irlanda e nel

Regno Unito.

117 Cfr. Working Paper, cit., par. 125-144.

118 Ci sono, ovviamente, anche altri fattori che determinano la scelta di un potenziale

attore danneggiato da una condotta anticompetitiva ad adire le vie giudiziali per ottenere il risarcimento della perdita subita. Alcuni di questi fattori hanno carattere meramente soggettivo (come ad es. l’appagamento “immateriale” – spesso perseguito “ad ogni costo” – nel sentire condannare l’operatore economico colluso) e non rilevano in questa sede. Altri sono di carattere obiettivo ed attengono ad esempio alla durata stimata del processo o al costo dell’assistenza legale in giudizio. Sul punto si veda WILS, Optimal Antitrust fines: Theory and Practice, cit., 197.

In questi Paesi, però, la liquidazione dei danni esemplari è

stata, fino a questo momento, raramente concessa in giudizio

119

.

In Inghilterra la giurisprudenza ha individuato alcune

categorie di azioni per le quali è possibile riconoscere il danno

esemplare. Una di queste categorie è la “wrongful conduct which has

been calculated by the defendant to make a profit for himself which

may well exceed the compensation payable to the claimant”

120

.

Un’azione di danno fondata su una violazione delle regole di

concorrenza rientra in questa categoria quando si dimostra che il

convenuto (colluso) ha ottenuto dalla condotta anticompetitiva

illecita un profitto maggiore dell’entità del danno patrimoniale che

sarà chiamato a risarcire in giudizio

121

.

In Irlanda, il rimedio degli exemplary damages è disponibile

solo nelle azioni fondate su una violazione delle regole nazionali di

concorrenza

122

. Secondo il principio di equivalenza, poco sopra

richiamato, tale rimedio dovrebbe quindi essere concesso anche per i

danneggiati che propongono un’azione a seguito di una violazione

degli articoli 81 o 82 del Trattato.

Nella maggior parte degli Stati Membri, tuttavia, i danni

punitivi o esemplari non sono un rimedio a disposizione dei

danneggiati perché ritenuti, in linea generale, contrari ai principi su

cui si regge l’ordinamento giuridico

123

.

In Italia i danni punitivi, oltre a non essere previsti dal

legislatore, sono considerati estranei alla finalità dell’istituto del

119 Cfr. Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC

competition rules, cit., pag. 87.

120 Si veda Lord Devlin in Rookes v. Barnard [1964] AC 1129; ed anche Broome v.

Cassell [1972] AC 1027; Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary

[2001] UKHL 29.

121 Un’interessante contributo sul punto è stato portato da R

ODGER, Private

Enforcement and the Enterprise Act: an exemplary System of Awarding Damages,

[2003] European Competition Law Review, 103 ss.

122Così come stabilito dalla Section 14(5) del Competition Act. 123 Cfr. Working Paper, cit. par. 121.

risarcimento del danno, concepito esclusivamente come uno

strumento di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato “senza

che possano in alcun modo venire in rilievo funzioni sanzionatorie o

repressive, che sono oggetto di riserva di legge”

124

.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di

Lussemburgo, per garantire l’effetto utile dell’art. 81, n. 1 CE non è

necessario accordare un risarcimento danni superiore al pregiudizio

subito dalla vittima

125

. A tale riguardo, il giudice comunitario ha

sottolineato, in ossequio al principio di equivalenza, che la

liquidazione del danno punitivo deve poter essere riconosciuta,

nell’ambito di azioni fondate sulle regole comunitarie di

concorrenza, solo qualora detto rimedio possa essere esperibile

nell’ambito di azioni analoghe fondate sul diritto interno

126

.

Come abbiamo accennato nel paragrafo relativo al danno

subito dai consumatori, un’interessante precisazione viene collocata

dalla Corte a chiusura della soluzione della questione: il diritto

comunitario “non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la

tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario

non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi

diritto”

127

. Proprio su questa notazione, che va letta nella prospettiva

di un possibile futuro intervento del legislatore comunitario in

materia, si fonda la sentenza del Giudice di Pace di Bitonto

soprattutto rispetto alla liquidazione del danno doppio

128

.

124 Corte di giustizia, 13 luglio 2006, da C-295/04 a 298/04, Manfredi, cit., par. 85. 125 Conclusioni dell’Avvocato Generale L.A. Geelhoed presentate il 26 gennaio

2006, nella causa Manfredi, cit., par. 64-70.

126 Corte di giustizia, caso Manfredi, cit., par. 93.

127 Corte di giustizia, 13 luglio 2006, Manfredi, cit., par.94. Si vedano inoltre le

sentenze della medesima Corte di giustizia, 4 ottobre 1979, causa C-238/78, Ireks-

Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 14; 21 settembre 2000,

cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I-7145, punto 31 e

Courage e Crehan, cit., punto 30.

128 Cfr. Sentenza del Giudice di Pace di Bitonto del 21 maggio 2007, cit. Si veda

anche la proposta inserita dalla Commissione Europea nel Libro Verde sulle azioni di danno relativa alla possibilità di prevedere, in caso di violazioni delle norme sui

6. I criteri seguiti dalla giurisprudenza italiana sull’azione di danno