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Il problema della traslazione del danno (passing-on)

Il fenomeno del passing on è direttamente imputabile alla

struttura del mercato concorrenziale. Le varie relazioni verticali che

legano il processo produttivo a quello distributivo e che permettono

alle imprese di raggiungere il consumatore finale, sono intimamente

collegate tra loro e, con diversa intensità, anche ai livelli superiori.

Di conseguenza ciò che avviene al livello superiore della

catena del valore tende a ripercuotersi sul livello successivo

attraverso una sequenza che fluisce dall’alto verso il basso e con una

intensità variabile in funzione della pressione concorrenziale.

È proprio per il verificarsi di questo fenomeno che il mercato

concorrenziale beneficia i consumatori finali: i prezzi minori, le

migliori qualità dei beni/servizi ed il maggiore tasso di innovazione

di un mercato specifico, beneficiano i consumatori (e la società in

generale, in termini di efficienza) semplicemente perché tali effetti

sono determinati dalla concorrenza ai livelli superiori, riversandosi,

successivamente, nel mercato finale.

Gli effetti benefici del processo concorrenziale passano

quindi da un livello all’altro della catena del valore come una

cascata. Con altrettanta impetuosità passano lungo la catena del

valore, dall’alto verso il basso, anche gli effetti dannosi, le illecite

distorsioni della concorrenza e, dunque, i sovrapprezzi, le minori

produzioni, le inefficienze e così via.

Il pass-on deve intendersi, pertanto, come un fenomeno

neutro, che, nel bene e nel male, si verifica in tutte le economie di

mercato.

Il fenomeno è spesso rilevante anche in altri settori del diritto

della concorrenza (si pensi al controllo delle concentrazioni) ed è

conosciuto anche in altre aree del diritto (ad esempio nel diritto

tributario). Si potrebbe affermare che le stesse regole giuridiche, nel

momento della loro applicazione tra i consociati ed a seconda della

loro maggiore o minore efficienza, scatenano, anch’esse, un effetto

pass-on nella società

101

.

La valutazione del fenomeno, come si può intuire, è spesso

estremamente complessa anche perché nella pratica, non tutti i

soggetti che si avvicendano lungo la catena del valore riescono a

trasferire integralmente il danno al livello successivo; alcuni, ad

esempio, riescono a trasferirlo solo in parte assorbendone il restante.

L’abilità di trasferire un danno patrimoniale al livello

successivo si misura in funzione della struttura del mercato; essa

dipenderà dall’elasticità della domanda e dell’offerta, dal lasso di

tempo durante il quale il sovrapprezzo illecito viene praticato (allo

stadio superiore) e dalla effettiva sostituibilità del bene intermedio a

cui il sovrapprezzo (o la infraproduzione) si riferisce.

Si consideri, infatti, che in un mercato concorrenziale la

reazione tipica degli operatori economici a fronte di un incremento

del prezzo di un bene intermedio (ad. esempio di una materia prima)

consiste nel cercare immediatamente un prodotto sostitutivo (il cui

prezzo non è nel frattempo aumentato) del bene impiegato nella

produzione. Il produttore, cioè cerca in primo luogo di evitare il

maggior costo semplicemente non sostenendolo e ricorrendo ad un

sostitutivo low cost.

Se la sostituzione di quel bene intermedio è possibile in

tempi rapidi, il sovrapprezzo trasmesso ai consumatori sarà

inesistente o, tutt’al più, impercettibile

102

.

101 I consociati tendono, più o meno consapevolmente, a passarsi l’un l’altro gli

effetti negativi/positivi delle norme giuridiche. Per comprendere meglio tale fenomeno, si rivelano utili gli studi di AKERMAN sulla capacità del venditore di traslare i costi derivanti da una norma giuridica in materia di compravendite di immobili; cfr. AKERMAN, Regulating Slum Housing Markets on Behalf of the Poor:

Of Housing Codes, Housing Subsidies and Income Redistribution Policy, 80 Yale Law Review 1093 (1971).

102 Il che ovviamente, non intacca il valore giuridico e la fondatezza (qualora

Se invece il bene si rivela difficilmente sostituibile, il

sovrapprezzo illecito si materializzerà in buona parte nei costi di

produzione del prodotto finale e, pertanto, sarà facilmente (in tutto i

in gran parte) trasmesso ai consumatori finali

103

.

In un mercato monopolistico, invece, l’incremento del

prezzo non sarà mai uguale all’incremento del costo, per la semplice

ragione che il monopolista non è, per definizione, un price taker ma

tende a fissare il prezzo e la quantità di produzione esattamente dove

la sua curva di costo marginale intercetta i suoi ricavi marginali.

Di conseguenza, in un mercato monopolistico i consumatori

finali non sopporteranno integralmente il sovrapprezzo illecito ma ne

sopporteranno solo una parte

104

.

Da una prospettiva giuridica, il fenomeno assume, come si

intuisce, una grande rilevanza, sia dal punto di vista processuale

(identificazione dei legittimati attivi e passivi) sia sostanziale

(individuazione e quantificazione del danno antitrust).

La passing-on defence è spesso utilizzata dal convenuto per

contrastare la tesi dell’attore. Infatti, se il convenuto riesce a

dimostrare che il danno patrimoniale lamentato dall’attore è stato in

realtà interamante trasferito al livello sottostante, questi perderà la

legittimazione attiva, non avendo di fatto subito alcun danno.

D’altra parte, se il danno è stato interamente o parzialmente

trasferito al livello successivo, si aprirà la strada della legittimazione

attiva ai danneggiati del livello sottostante.

L’utilizzo dell’argomentazione della traslazione del danno

può avere anche una connotazione non difensiva e servire all’attore

danneggiato per chiedere in giudizio il risarcimento dei danni che

103 Cfr. COOTER, Passing On The Monopoly Overcharge: A Further Comment On

Economic Theory, U.Pa.L.Rev., 1981, 1531.

104 Si omette in questa sede la lunga dimostrazione matematica degli enunciati sopra

riportati, si rinvia a tal proposito al lavoro di VARIAN, Intermediate

l’operatore intermedio gli ha procurato attraverso il trasferimento del

danno patrimoniale (offensive passing on).

La questione relativa al “danno traslato” è stata risolta dalla

Corte Suprema degli Stati Uniti d’America in un modo estremamente

pragmatico (almeno per quanto riguarda le controversie antitrust

federali)

105

. Al fine di ridurre le varie difficoltà pratiche connesse alla

ricostruzione in giudizio dell’entità del danno “traslato”, viene, da

un lato, negata all’indirect purchaser la legittimazione attiva ad agire

in giudizio per ottenere il risarcimento del danno; dall’altro lato solo

il direct purchaser potrà chiedere il risarcimento - in triplum - del

danno sofferto anche se poi questi lo ha interamente trasferito al

livello sottostante (la regola è stata elaborata nei casi Hanover Shoe

Co. del 1968 e Illinois Brick Co. del 1977)

106

.

La regola disattiva l’uso difensivo ed offensivo

dell’argomento del pass-on, principalmente per scongiurare una over

deterrence, negando, però, l’azione di risarcimento del danno a chi

effettivamente ha subito, anche solo parzialmente, un danno antitrust

(di solito l’indirect purchaser ed il consumatore finale).

È stato sostenuto in dottrina che tale regola, in fondo,

incentivi addirittura la collusione tra l’acquirente diretto (unico

soggetto legittimato a citare in causa il cartellista o il

monopolizzatore), e lo stesso cartellista/monopolizzatore. Questi,

infatti, potrebbe avrebbe l’interesse a “comprare” il silenzio

dell’unico legittimato all’azione attraverso una spartizione delle

rendite illecite derivanti dalla violazione antitrust

107

.

105 Attualmente vi è una grande ostilità negli Stati Uniti d’America nei confronti

della regola federale in materia di passing on e di legittimazione attiva per chiedere il risarcimento del danno in antitrust.

106 Hanover Shoe Co. v. United Shoe Machinery Corp., 392 US 481 (1968); Illinois

Brick Co. v. Illinois, 431 US 720 (1977).

107 Si parla a tal proposito dell’Illinois Wall, facendo riferimento agli incentivi alla

collusione che la regola del caso Illion Brick crea tra il cartellista e l’indirect

purchaser. Si veda SCHINKEL, TUINSTRA e RUEGGEBERG, Illinois Walls, working

A distanza ormai di trent’anni dalla regola Hanover Shoe,

l’attuale processo di modernizzazione del diritto nordamericano

antitrust sta seriamente mettendo in discussione le proprie regole

anche rispetto al pass-on, prospettando una riforma delle limitazioni

in materia di legittimazione attiva

108

.

In Italia, non esiste una espressa presa di posizione del

legislatore in merito all’ammissibilità della passing on defence nei

casi di diritto antitrust nazionale

109

.

La questione è stata affrontata e risolta per la prima volta

dalla Corte d’Appello di Torino nel caso Juventus FC SpA del

2000

110

.

La società Indaba Incentive co., attiva nel mercato della

fornitura di servizi di turismo e specializzata in eventi sportivi,

convenne in giudizio ai sensi dell’articolo 33.2 legge 287/90, la

Società Juventus F.C. SpA. La società attrice lamentava di essere

vittima di un abuso di posizione dominante della società convenuta

nel mercato della vendita dei biglietti per la gara finale della

Champions League del 28 maggio 1997.

La Corte si era trovata a decidere una situazione antitrust

complessa dal punto di vista della legittimazione attiva dal momento

108 Nella dottrina nordamericana, si registra una netta divisione tra chi concepisce il

diritto antitrust in termini di mera efficienza economica e chi invece si preoccupa di garantire anche un risarcimento alle vittime degli illeciti anticompetitivi. Mentre i primi tendono a sostenere la regola Illinois Brick, i secondi sono generalmente più critici. Cfr. LANDES & POSNER, Should indirect Purchasers Have Standing to Sue

Under the Antitrust Laws? An Economic Analysis of the Rule of Illinois Brick,

(1979) 46 U.Chi.L.Rev. 602; HARRIS & SULLIVAN, Passing on the Monopoly

Overcharge: A Response to Landes and Posner, (1980) 128 U.Pa.L.Rev. 1280;

LANDES & POSNER, The Economics of Passing On: A Reply to Harris and Sullivan, (1980) 128 U.Pa.L.Rev. 1274; BENSTON, Indirect Purchasers' Standing To Claim

Damages In Price Fixing Antitrust Actions: A Benefit/Cost Analysis of Proposals To Change The Illinois Brick Rule, (1986) 55 Antitrust L.J. 213.

109 Stessa mancanza si segnala a livello comunitario; ma si veda il Green Paper, cit.

e l’annesso Working Paper, cit. Per un quadro comparativo si veda Study on the

conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules,

cit., 78-79.

che l’azione di risarcimento del danno non era stata promossa da un

terzo estraneo all’intesa illecita, ma da un partecipante all’intesa

stessa. Secondo la medesima Corte: “[…] il problema delicato è

costituito dalla concorrenza in capo allo stesso soggetto sia della

qualità di compartecipe all’intesa vietata […] sia di eventuale

vittima della posizione dominante […]”. Una volta superata tale

questione preliminare con la considerazione che anche all’interno

dell’intesa anticompetitiva “i partners possono essere in posizione

economica equiordinata o subordinata”, la Corte risolse la questione

principale ribadendo “la natura soltanto compensativa” dell’azione

risarcitoria e riconoscendo la legittimazione attiva esclusivamente al

“soggetto che abbia concretamente subito un danno”.

In sostanza la Corte ritenne “privo di legittimazione attiva il

soggetto che abbia concorso a traslare il danno a terzi, e così ai

consumatori finali”. Infatti, poiché “la consapevolezza della

partecipazione ad un’intesa illecita in capo a parte attrice era

latente, ripetutamente dichiarata e subita nella prospettiva di una

traslazione del danno […]”, tale elemento fu ritenuto sufficiente ad

“esclude[re] l’incolpevolezza in capo a parte attrice che versava in

una situazione di dolo” e ad escludere di conseguenza il diritto al

risarcimento del danno

111

.

Non esiste, al momento, una posizione comune in Europa in

merito alla questione del danno antitrust traslato e manca una

sentenza delle corti comunitarie che assuma una posizione sul tema.

La questione è di cruciale importanza perchè attiene direttamente alla

legittimazione attiva e passiva oltre che alla corretta individuazione e

quantificazione del danno.

Tra i commenti al Green Paper giunti alla Commissione

Europea, emergono due posizioni estreme ed una posizione di

compromesso.

La prima propende per riconoscere nell’ordinamento

comunitario (e quindi, indirettamente, negli ordinamento nazionali)

la passing-on defence allo scopo di limitare la legittimazione attiva

dell’acquirente diretto.

La seconda propende per l’inammissibilità della passing-on

defence, mantenendo la legittimazione attiva tanto degli acquirenti

diretti quanto di quelli indiretti.

La soluzione intermedia (e minoritaria) propende, infine, per

l’inammissibilità della passing-on defence e per la negazione della

legittimazione attiva agli acquirenti indiretti

112

.