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4- LA DELIMITAZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE: I CASI STUDIO DEL LARDO D

4.2 Il caso del lardo di Colonnata

4.2.2 La decisione della Commissione Europea

In seguito alla costituzione dei due consorzi, la Regione ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si trovarono di fronte a due diverse richieste per il riconoscimento del lardo di Colonnata come IGP. Da una parte, la richiesta inoltrata dall‟associazione dei produttori di Colonnata, che proponevano un disciplinare di produzione restrittivo ed un‟area limitata alla sola frazione carrarese, poiché caratterizzata da caratteristiche uniche, che garantivano la naturalità del prodotto. Dall‟altra, la richiesta dei produttori delle aree limitrofe, proponenti un disciplinare più lassista, orientato al mercato, e ad un‟area di produzione più estesa, in cui erano incluse anche le zone più pianeggianti e vicine al mare di Massa, Carrara e Montignoso.

Nel 2001, la Regione Toscana ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali accettarono la richiesta IGP proposta dall‟associazione dei produttori di Colonnata, poiché, conforme al Regolamento CE 2081/9238. Fu invece rigettata, la proposta inoltrata dal consorzio apuano, ritenendo le tecniche produttive seguite, non sempre tradizionali e la zona proposta troppo estesa per rappresentare la tipicità del prodotto. In effetti secondo il Ministero, la seguente frase, riportata all‟interno della domanda di registrazione del consorzio, risultava essere incompatibile col Regolamento 2081/92:

"... al fine di meglio standardizzare i processi di stagionatura o, addirittura, creare delle modificazioni tali da ottenere un prodotto finale dalle caratteristiche organolettiche più idonee alla domanda di nuovi mercati".

Tuttavia, il consorzio spiegò che tale frase non mirava ad una produzione di tipo industriale, bensì, all‟individuazione di regole di lavorazione e stagionatura, accettate da tutti i produttori della zona, tali da garantire al consumatore finale, la tipicità del prodotto e la sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario (Consiglio di Stato 2004).

Così, il consorzio iniziò la procedura di opposizione contro le decisioni prese da Regione e Ministero, in modo da bloccare il processo, che avrebbe portato Colonnata, all‟ottenimento dell‟IGP. In particolare, nel giugno 2001, il consorzio apuano fece ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro le suddette decisioni. Secondo il consorzio apuano, le pubbliche autorità non avevano tenuto in giusta considerazione i documenti forniti loro dal consorzio stesso, nei quali si enfatizzava l‟utilizzo di conche di marmo di Carrara e metodi di produzione tradizionali. Il TAR, inizialmente, sospese la decisione che

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conferiva la protezione temporanea a Colonnata, tuttavia nell‟ottobre 2001, il ministero delle Politiche Agricole e Forestali appoggiò nuovamente la proposta, e così, nel giugno 2002, pubblicò la domanda IGP dei produttori colonnatesi, sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione, la proposta avrebbe potuto essere inoltrata alla Commissione Europea. Tuttavia, per contrastare la decisione ministeriale, il consorzio apuano presentò una nuova opposizione formale al ministero e fece un nuovo ricorso al TAR, nel quale chiedeva l‟annullamento della suddetta decisione, arrecante i diritti di proprietà a Colonnata. Nel settembre 2002, il Ministero, rigettò nuovamente l‟opposizione, e trasmise la domanda di registrazione IGP di Colonnata alla Commissione Europea. Nel giugno 2003, la Commissione Europea accettò la domanda di registrazione di Colonnata, e la pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale dell‟Unione Europea. In applicazione del regolamento CE 2081/92, i sei mesi successivi furono dedicati all‟eventuale ricezione di opposizioni. Nel frattempo, nel dicembre 2003, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, aveva concesso una temporanea certificazione IGP al lardo di Colonnata prodotto all‟interno dei confini della frazione carrarese, tramite il decreto 279/2003, che fu tuttavia sospeso dal TAR con l‟ordinanza n. 41/2004 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 2004). La questione si concluse solo nell‟ottobre 2004, quando, il lardo di Colonnata ottenne la certificazione IGP tramite il Reg. CE n. 1856/2004, limitata alla sola frazione di Colonnata, e nel dicembre dello stesso anno, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicò sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il lardo di Colonnata come prodotto IGP (London Economics 2008). La decisione adottata dalla Commissione Europea, permetteva così, ai soli produttori di Colonnata, di certificare il loro prodotto con il marchio comunitario IGP. In particolare, l‟articolo 4.5 del Regolamento 1856/2004, così sosteneva la tesi dei produttori di Colonnata, enfatizzando tutte le peculiarità uniche, possedute dalla frazione apuana, capaci di determinare la tipicità del prodotto:

“Si tratta di un ambiente particolare, risultato del concorso di fattori non solo geografici e climatici, ma anche produttivi, economici e sociali. Tali fattori, frutto di condizioni locali esclusive, sono tra loro inscindibili...È infatti, nel contesto particolare di Colonnata che il prodotto nasce e acquisisce la sua peculiarità. Il mantenimento delle connessioni fra gli aspetti essenziali di tale contesto esclusivo rappresenta la condizione imprescindibile della salvaguardia della tipicità……. La peculiare posizione geografica e l'esposizione al sole del paese rivestono notevole importanza per la determinazione di un microclima locale……La situazione geografica e climatica sopra descritta rappresenta la premessa

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ideale per un naturale processo di maturazione e conservazione del lardo, che ha bisogno, oltre che di una determinata altitudine, del concorso di questi tre fattori ulteriori, tutti riscontrabili a Colonnata in condizioni ottimali irripetibili: umidità elevata, temperature estive non eccessive e limitate escursioni termiche sia giornaliere che annuali. Tali fattori vengono ancor più esaltati nei laboratori/cantine, la cui ubicazione e conformazione contribuiscono a mantenere le condizioni climatiche sui valori ideali e consentono di riprodurre le tanto apprezzate caratteristiche organolettiche del prodotto.” (Commissione delle Comunità Europee 2004)

L‟approvazione del disciplinare di produzione, caratterizzato da un periodo minimo di stagionatura pari a sei mesi in ambienti privi di condizionamento forzato, una lavorazione stagionale da settembre a maggio, da effettuare non oltre le 72 ore dalla macellazione, un utilizzo di conche di marmo provenienti dall‟agro marmifero dei Canaloni ecc (art 4.5), evidenzia la volontà della Commissione Europea, di impedire la produzione di lardo di Colonnata su scala industriale.

In conclusione, è possibile affermare che l‟obiettivo della Commissione Europea, è stato quello di tutelare i metodi di produzione tradizionali, senza considerare le esigenze di mercato, tutelare quindi, un prodotto di altissima qualità, o di nicchia, prodotto in quantità ridotte. Dall‟analisi del presente caso studio, si nota quindi, prevalere la tesi restrizionistica, supportata dai produttori di Colonnata, caratterizzata da bassi volumi di produzione e metodi di produzione tradizionali che non lasciano spazio a logiche di tipo industriale.