1.1. La decisione quadro 2009/299/GAI e il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31
Per una panoramica delle novità introdotte dalla legge n. 31 del 2016, v. Sez. 6, n. 22250 del 03/05/2017, Camusso, non mass.; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, non mass.).
Con la decisione quadro 2009/299/GAI sono state apportate alcune modifiche alla decisione sul mandato di arresto europeo in tema di processi in absentia.
L’articolo 2 ha modificato la decisione quadro 2002/584/GAI, introducendo un nuovo articolo 4-bis, sulle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente.
Prevede a tal fine che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo esecutivo, se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente, a tempo debito è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato.
Insieme si deve verificare una delle seguenti condizioni:
- l’interessato è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
- l’interessato, essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
- l’interessato, dopo avere ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato dei suoi diritti, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello oppure ancora non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad
88 L’intera lettera a) è stata novellata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31.
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un ricorso in appello che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria e sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
La decisione quadro disciplina poi l’ipotesi in cui il mandato d’arresto esecutivo sia emesso nei confronti di persona che non sia stata precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico; questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto europeo.
Conseguentemente è stato modificato il modulo per la compilazione del m.a.e. (lettera d):
l’autorità emittente deve indicare se l’interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione;
− in caso negativo, va precisato:
− quando l’interessato è stato citato personalmente (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; in caso negativo
− se l’interessato è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; oppure
− essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure
− l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e l’interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; o l’interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; oppure
− l’interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna; e al momento della notifica della decisione, l’interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e l’interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni.
1.2. La giurisprudenza alla luce del d.lgs. n. 31 del 2016
La S.C. ha stabilito che l'art. 2 del d.Lgs 15 febbraio 2016, n. 31, che ha modificato l'art. 19 della l. n. 69 del 2005, riguarda le ipotesi di consegna per l'estero ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte con decisione pronunciata in "absentia" e non si applica al m.a.e. c.d. processuale, volto, invece, a garantire la partecipazione dell'indagato al procedimento penale instaurato nei suoi confronti nello Stato estero (Sez. 6, n. 21773 del 19/05/2016, D., Rv. 266935).
La Suprema Corte, in continuità con la pregressa giurisprudenza (Sez. F, n. 34287 del 21/8/2008, Buza, Rv. 240340), ha ritenuto sufficiente l’indicazione contenuta nel m.a.e.
della notifica personale della citazione a giudizio (Sez. 6, n. 1741 del 13/01/2017, Durnoi, non mass.).
Non è richiesta la apposizione “espressa” della condizione sub art. 19, lett. a), legge n. 69 del 2005, alla consegna per una condanna in absentia se l’ordinamento dello Stato di emissione prevede la possibilità di proporvi opposizione entro un termine che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza della decisione (in relazione a m.a.e provenienti dalla Francia, Sez. 6, n. 42041 del 04/10/2016, Ben Said, non mass.; in relazione a m.a.e. emesso in Romania, Sez. 6, n. 23573 del 03/06/2016, Terziyski, non mass. in relazione ad un m.a.e.
emesso in Bulgaria).
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Secondo la Corte, la suindicata disposizione si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata in absentia la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione. Qualora pertanto l'ordinamento dello Stato di emissione preveda espressamente la richiesta garanzia, sussistono i requisiti fissati dalla legge.
Quanto all’ordinamento rumeno, è stato rammentato che la legislazione romena anche nel nuovo codice di rito entrato in vigore il primo febbraio 2014 (legge n. 135 del 2010), prevede un apposito meccanismo procedurale che consente al condannato - che non è stato citato a comparire in Tribunale e non è stato informato in qualunque altro modo ufficiale - la riapertura del procedimento, stabilendo specifiche disposizioni per colui che, condannato in contumacia, sia consegnato sulla base di un mandato d'arresto europeo (il termine per proporre la riapertura decorre ex art. 466 dalla data in cui, a seguito della consegna, alla persona è comunicata la sentenza di condanna)(Sez. 6, n. 1945 del 15/01/2016, Mera, non mass.; Sez. 6, n. 1741 del 13/01/2017, Durnoi, non mass.). Qualora la persona richiesta dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna ne abbia fatto esplicita richiesta, la corte d'appello deve quindi disporre la sua consegna con la duplice condizione della rinnovazione del giudizio secondo la normativa propria dello Stato richiedente e del reinvio in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito di tale nuovo giudizio (nella specie, relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, la S.C. ha disposto - quale giudice dell'impugnazione anche di merito - la consegna della persona richiesta per la rinnovazione del giudizio contumaciale, ferma restando l'esecuzione in Italia dell'eventuale pena, riformando in tal senso la sentenza della Corte d'appello che aveva rifiutato la consegna ai sensi dell'art. 18, primo comma lett. r), della legge n. 69 del 2005, e disposto l'espiazione in Italia della pena inflitta con la sentenza di condanna romena) (Sez. 6, n. 8132 del 18/02/2015, Bertinato, Rv.
262807).
La S.C. ha anche precisato che quando la persona richiesta in consegna per l’esecuzione di una sanzione applicata con sentenza contumaciale abbia formulato istanza di esecuzione della pena in Italia, essa è tenuta a manifestare espressamente il suo eventuale interesse alla preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale. Ne consegue che, in tal caso, la corte d’appello deve procedere alla richiesta consegna, apponendo la clausola del rinvio della persona interessata nel nostro Stato, ai fini dell’esecuzione della pena eventualmente applicata all’esito del giudizio rinnovato all’estero (Sez. 6, n. 19052 dell’11/05/2011, Holboceanu, Rv. 250115, che, in motivazione, ha precisato che è inconciliabile la richiesta di scontare la pena in Italia, con la contestuale pretesa di un’automatica preventiva rinnovazione del giudizio contumaciale stranero, a prescindere dalla presenza dell’interessato e dall’osservanza delle specifiche norme processuali dello Stato estero).
Nella medesima prospettiva, si è affermato che l'espressa manifestazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale impone allo Stato richiesto di disporre la consegna alla duplice condizione che si proceda a nuovo giudizio nello Stato di emissione del m.a.e. e che l'interessato sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito della rinnovazione (Sez. 6, n. 12923 del 22/03/2019, Balescu, Rv. 275507).
Da ultimo, la S.C. ha precisato che in presenza di un m.a.e. emesso per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna riguardante un cittadino italiano, la corte di appello è tenuta a verificare - ai fini della consegna dell'interessato ex art. 19, lett. c), l. n. 69 del 2005 - se sussista un reale interesse di quest'ultimo ad impugnare la pronuncia di condanna
"in absentia", altrimenti dovendo disporre la diretta esecuzione della pena in Italia (Sez. 6, n.
8464 del 16/02/2017, Sgobba, Rv. 268946).
La S.C. ha altresì stabilito che, una volta avvenuta la consegna della persona richiesta per esigenze finalizzate all’esercizio dell’azione penale per un determinato fatto di reato, la sua successiva sottrazione, consapevole e volontaria, alle misure cautelari disposte per assicurarne la presenza al processo nello Stato straniero, rende irrilevante la circostanza che questo sia stato successivamente celebrato in absentia ed impedisce di conseguenza l’applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 19052 dell’11/05/2011, Holboceanu, Rv. 250115).
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