Ai fini della decisione di consegna, in linea generale, si è affermato che non è necessario che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie attinenti al "giusto processo"
contenute nell'ordinamento italiano, bensì che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, al quale si richiama l'art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 17632 del 03/05/2007, Melina, che ha ritenuto non violato il diritto di difesa della persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un correo, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, poichè non risultava che fosse stato sollecitato dall'imputato un confronto con tale fonte accusatoria).
I "diritti minimi" previsti dalla norma sono quelli previsti dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 2 del Protocollo n. 7, in tema di doppio grado di giurisdizione. Ne deriva che, nell'ottica delineata dall'art. 18, lett. g.), l. n. 69/05, viene in rilievo esclusivamente l'esigenza di salvaguardare il rispetto dei principi comuni e dei diritti fondamentali della persona (Sez. F, n. 34271 del 28/8/2008, Velcovic, Rv.
240914), come il diritto di difesa e il diritto dell'imputato di farsi assistere da un difensore (Sez.
6, n. 4528 del 3/5/2012, Baldi, Rv. 251959).
Rientra in tale categoria, a norma dell'art. 6, lett. d) della CEDU, anche il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico. Qualora dunque l'imputato assuma che tale diritto sia stato violato, ha l'onere di impugnare la sentenza di condanna, formulando esplicitamente la relativa censura e così sottoponendo la questione al vaglio del giudice superiore. Solo nel caso in cui
52 Francia.
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siano stati infruttuosamente esperiti gli itinerari processuali previsti dalla legge dello Stato richiedente, è possibile proporre la questione della violazione dei "diritti minimi" dell'accusato di fronte al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito della procedura di consegna, conseguente all'emissione di mandato d'arresto europeo. La mancata attivazione degli strumenti di gravame offerti dalla legge processuale penale dello Stato di emissione, con la conseguente formazione del giudicato, preclude invece la proposizione della predetta questione di fronte agli organi giurisdizionali dello Stato richiesto. Diversamente opinando, si perverrebbe all'incongrua conclusione secondo la quale sarebbe possibile attivare, attraverso la procedura di cui alla legge 69/05, un canale alternativo- e perfino sostitutivo- di valutazione delle questioni che costituiscono invece oggetto della fisiologia dialettica processuale, che si esplica nella sede naturale, rappresentata dal giudizio nei confronti dell'imputato, nello Stato emittente (Sez. 6, n. 1640 del 13/01/2016, Torparceanu, non mass.).
Quanto al diritto previsto dall’art. 6, comma 3, lett. d) ("ogni accusato ha in particolare il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle medesime condizioni dei testimoni a carico"), sancendo il diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, la S.C. ha rammentato quanto osservato sul punto dalle S.U. n. 27918 del 2011 ed ha affermato il principio secondo cui la deduzione della violazione dell'art. 6, par. 2 lett. d) della Convenzione E.D.U. postula in via preliminare che l'imputato abbia espressamente richiesto di poter contro interrogare i testimoni d'accusa e che tale possibilità̀ gli sia stata immotivatamente negata o preclusa da uno specifico meccanismo procedurale, la cui contrarietà̀ al modello convenzionale sia stata tempestivamente evidenziata, l'acquiescenza a detto meccanismo diversamente rilevando come accettazione dell'utilizzabilità̀ degli atti acquisiti al di fuori del contraddittorio (Sez. 6, n. 45041 del 03/10/2018, Sandu, non mass.).
La Corte ha ritenuto non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell’accusato di cui all’art. 6 CEDU, qualora quest’ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del ricorso per cassazione, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all’impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all’art. 2 del protocollo n. 7 Cedu (Sez. 6, n.
7812, del 12/2/2008, Tavano, Rv. 23872753; Sez. 6, n. 7813, del 12/02/2008, Finotto, Rv.
23872754).
Al riguardo si è precisato che la violazione del diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale di cui all'art. 18 lett. g) della legge 22 aprile 2005 n. 69, quale motivo di rifiuto di consegna, rileva esclusivamente in relazione al procedimento definito con la sentenza irrevocabile di condanna da eseguire e non anche con riferimento al procedimento di esecuzione relativo alla eventuale revoca di benefici concessi (Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv. 258415, nella specie sospensione della pena condizionata al rispetto dell'obbligo di presentazione) ovvero nel caso di applicazione di pena concordata dall'imputato, secondo uno schema processuale assimilabile al patteggiamento, trattandosi di ipotesi diversa da quella basata sulla condanna emessa all'esito di giudizio ordinario (Corde EDU, 19/04/2014, Natsylishvili c. Georgia) (Sez. 6, n. 931 del 11/01/2018, Yordanov, Rv. 271962).
Si affermato altresì che non ricorre alcun divieto di pronuncia favorevole alla consegna quando le regole processuali dello Stato richiedente prevedano l'assistenza legale obbligatoria solo in presenza di specifiche condizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal Giudice straniero (Sez. 6, n. 50039 del 16/12/2015, Gureanu, non mass.).
Relativamente all’avvio da parte della Gran Bretagna della procedura per recedere dall'Unione Europea, la S.C. ha affermato che tale situazione allo stato non legittima il rifiuto di un mandato di arresto europeo per la consegna a detto Stato, in quanto, anche a seguito della
"Brexit", non sussiste il concreto rischio che la persona di cui si chiede la consegna venga privata dei suoi diritti fondamentali, anche in considerazione del fatto che permangono le garanzie derivanti dall'adesione dello stato britannico alla CEDU (Sez. 6, n. 3640 del 22/01/2019, Mastrelli, Rv. 275198).
53 Belgio.
54 Belgio.
79 4.1. Giudizio in contumacia.
Relativamente al giudizio avvento nell’assenza dell’imputato, si veda più diffusamente quanto stabilisce l’art. 19, comma 1, lett. a) l. n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 2, d.lgs.
15 febbraio 2016 n. 31.
In particolare, prima della novella dell’art. 19, la Suprema Corte ha ritenuto non ricorrere l’ipotesi di rifiuto prevista dall’art. 18 lett. g) nel caso in cui la richiesta di consegna abbia ad oggetto una sentenza di condanna pronunciata in contumacia, senza alcuna garanzia di contraddittorio e di difesa, qualora lo Stato di emissione (nella specie, la Francia) garantisca al condannato la possibilità di chiedere, mediante opposizione, un nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. In tal caso, la sentenza non sarebbe ancora irrevocabile (Sez. 6, n. 3927, 23/1/2008, Salkanovic, Rv. 23839555; Sez. 6, n. 5400 del 30/1/2008, Salkanovic, Rv. 23833256; Sez. 6, n. 5403 del 30/1/2008, Brian, non mass.57). Nello stesso senso si è espressa la Corte con riferimento ad un ordinamento (nella specie, quello ungherese) che in caso di processo in absentia prevede "la revisione del processo" (Sez. 6, n. 5909 del 12/2/2007, Bolun, Rv. 23555858) e nel caso di richiesta di consegna presentata dalle autorità rumene sulla base di una sentenza contumaciale impugnabile con opposizione in caso di consegna estradizionale (Sez. 6, n. 46224 del 26/11/2009, Prodan, Rv. 24545259; Sez. 6, n.
25303 del 21/06/2012, Mitrea, Rv. 252724).
È legittima, secondo la Corte, la consegna disposta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte mediante decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione la persona richiesta ha avuto la possibilità di ottenere un nuovo giudizio presso altra giurisdizione (Sez. F, n. 33327 del 21/8/2007, D’Onorio, Rv. 23707760, nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato davanti alle Corti belghe prima, nel merito, la sentenza di condanna contumaciale e poi, per cassazione, la seconda pronuncia di condanna, resa sempre in contumacia)61.
Con riferimento alla riforma dell’art. 19, la S.C. ha affermato che, in presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 4, della medesima legge, come modificato dall'art. 2, d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna). (Sez.
6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269919; Sez. 6, n. 22250 del 03/05/2017, Camusso, Rv. 270061). Sul tema v. art. 19, lett. a).
4.2. Imparzialità della magistratura.
Con riferimento alla sentenza della Corte U.E. (Grande Sezione, 25/11/2018, C-216/18), che ha esaminato in vista dell’esecuzione di un ma.e. la situazione creatasi in Polonia a seguito di recenti riforme sulla magistratura (vedi in appendice), la S.C. ha più volte rilevato la genericità dei rilievi sollevati dalla difesa con riferimento all’impatto concreto di tali riforme sul procedimento penale svoltosi o da svolgere in Polonia (Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, Mokrzycki, Rv. 278889; Sez. 6, n. 49548 del 03/12/2019, Olszewski, in motivazione; Sez. 6, n. 54220 del 29/11/2018, Dortan, non mass.).
In particolare, la S.S. ha ritenuto insufficiente la mera produzione da parte della difesa dell'indicata decisione della Corte di giustizia e ha escluso che la carenza fosse altrimenti colmabile per l'esercizio degli ufficiosi doveri istruttori di cui all'art. 15, par. 2 della Decisione quadro 2002/584/GAI, la cui attivazione non può prescindere da una piena deduzione di merito che sia, quanto meno, rappresentativa dinnanzi alla Corte di appello, preposta all'esecuzione dell'obbligo di consegna in una procedura passiva di mandato di arresto europeo, di quella
55 Francia.
56 Francia.
57 Francia.
58 Ungheria.
59 Romania.
60 Belgio.
61 La Legge di attuazione belga prevede che “l'esistenza nell'ordinamento dello Stato emittente di una disposizione che preveda il ricorso, e l'indicazione delle modalità di esercizio di tale ricorso dalle quali si possa desumere che la persona potrà effettivamente esercitare tale possibilità, dovranno essere considerate assicurazioni sufficienti” (art. 7).
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situazione sostanziale di cui il consegnando chiede tutela (Sez. 6, n. 54220 del 29/11/2018, Dortan, non mass).
4.3. Rapporti con l’ipotesi di rifiuto a favore del residente e del cittadino.
In caso di mandato di arresto esecutivo, la S.C. ha affermato che il soggetto richiesto è tenuto a manifestare espressamente l'interesse alla prioritaria pronuncia sulla causa ostativa prevista dall'art.18 lett. g), legge 22 aprile 2005 n. 69, nella specie per mancata assistenza difensiva, per poi chiedere, nel caso di conferma della condanna, l'esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. r) (ora 18-bis) legge 22 aprile 2005 n. 69. In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressa manifestazione dell'interesse alla rinnovazione del giudizio contumaciale impone allo Stato richiesto di disporre la consegna alla duplice condizione che si proceda a nuovo giudizio nello Stato di emissione del m.a.e. e che l'interessato sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata all'esito della rinnovazione (Sez. 6, n.
12923 del 22/03/2019, Balescu, Rv. 275507).