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Principi costituzionali sul giusto processo (art. 2, comma 1, lett. b)

Nel documento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (pagine 22-25)

La Corte ha circoscritto in via generale l’incidenza delle clausole di salvaguardia di principi costituzionali nazionali contenuta nella legge attuativa ai soli principi "comuni" di cui all’art. 6 T.U.E. (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 23535118). In tale prospettiva ha poi ulteriormente chiarito che ciò che conta è che siano rispettati i canoni del "giusto processo" come definiti dalle Carte sovrannazionali e in particolare quelli condensati nell'art. 6 della Cedu a cui si richiama il novellato art. 111 Cost. Ha ritenuto, pertanto, non rilevare, ai fini della decisione sulla consegna, il fatto che l'ordinamento dello Stato emittente presenti garanzie che possano apparire meno soddisfacenti di quelle dell'ordinamento italiano quanto alle specifiche norme che si ispirano ai principi di oralità e del contraddittorio (Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007, Melina, Rv.

23707819, nella specie, la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa della persona chiesta in consegna sulla base di una sentenza di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un correo, che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere, poiché non risultava che fosse stato sollecitato dall'imputato un confronto con tale fonte accusatoria).

Ne discende, pertanto, che non è richiesto, ai fini della decisione sulla consegna, che l'ordinamento dello Stato emittente presenti le stesse garanzie dell'ordinamento italiano in tema di "giusto processo", ma è necessario che esso rispetti i relativi principi garantiti dalle Carte sovranazionali, ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, cui si richiama l'art. 111 Cost. (Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012, Baldi, Rv. 251959, che ha annullato con rinvio la pronuncia impugnata, ritenendo necessario verificare, attraverso le informazioni integrative previste dall'art. 16 della legge n. 69 del 2005, se il diritto di difesa della persona richiesta in consegna sia stato garantito nel corso degli interrogatori effettuati dinanzi agli organi di polizia tedesca, ove gran parte degli addebiti sarebbero stati oggetto di confessione).

Facendo applicazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui la custodia cautelare, incidendo sul diritto fondamentale della libertà personale, deve essere detratta dalla durata della pena temporanea inflitta e da eseguire (artt. 137 e 138 cod. pen.), e già affermato anche in tema di estradizione, la Corte ha stabilito che non deve farsi seguito ad un mandato di arresto europeo esecutivo, quando la pena da espiare all’estero risulti già interamente scontata, sotto forma di custodia cautelare nel corso della procedura di consegna (Sez. 6, n. 6416 del 6/2/2008, Cvejn, Rv. 23839620).

La Corte, con riferimento ad un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità greche, ha ritenuto non in contrasto con i diritti fondamentali del nostro ordinamento un m.a.e. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione di un processo in absentia (Sez. F, n. 34574, 28/8/2008, D’Orsi, Rv. 24071521; Sez. F, n. 34295, del 21/8/2008, Zanotti, Rv. 24091122; Sez. 6, n. 19360 del 18/05/2010, Junski, Rv. 24734323; Sez. 6, n.

18625 del 23/04/2013, Waligora, Rv. 25517024).

Del pari, la Corte ha ritenuto non in contrasto con le garanzie costituzionali di cui all'art. 2, comma 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 la richiesta di consegna che si fondi su indizi di reità costituiti da reperti biologici prelevati all'imputato ad altri fini e conservati in una banca-dati del DNA (Sez. F, n. 34294, del 21/8/2008, Cassano, Rv 24071325; Sez. F, n. 39094 del 23/08/2018, Balozi, non mass.26 con riferimento a quanto prevede al riguardo il Trattato di Prum del 27 maggio 2005, ratificato in Italia con l. 30 giugno 2009, n. 85).; ovvero da prelievi

17 Germania.

18 Germania.

19 Germania.

20 Rep. Ceca.

21 Grecia.

22 Grecia.

23 Polonia.

24 Polonia.

25 Austria.

26 Germania.

23

ematici effettuati senza il consenso dell’imputato (Sez. F, n. 34571 del 28/8/2008, Velcovic, Rv. 24091427; Sez. 6, n. 36995, del 26/9/2008, Dicu, Rv. 24072328; Sez. 6, n. 4128 del 25/01/2017, Hudorovich, non mass.).

La S.C. ha ritenuto in contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU il mandato di arresto europeo, emesso (nella specie dall’autorità ungheresi) sulla base di un provvedimento nazionale non appellabile Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, Emma, in via mass.).

27 Belgio.

28 Romania.

24 Autorità centrale (art. 4)

Art. 4. (Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

Si è affermato che, una volta accertato che la copia degli atti di cui alla legge n. 69 del 2005 sia stata trasmessa in via ufficiale dall’autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia italiano, organo deputato alla "ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa" (art. 4 comma 2, legge n. 69 del 2005), non può farsi questione circa la conformità della copia all’originale (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235347).

Nel caso in cui la Corte d’appello disponga di acquisire documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d'emissione, è tenuta ad attenersi alle modalità previste dagli artt. 6 e 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69 per l'inoltro della relativa richiesta (diretto o per il tramite del Ministro della giustizia), non potendo utilizzare altri canali di trasmissione, quali ad es. l'Interpol (Sez. 6, n. 27717 del 12/06/2008, Nalbaru, Rv. 240326, in relazione ad una fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente la Corte d'appello aveva rifiutato la consegna, non avendo ricevuto le informazioni e le allegazioni di cui all'art. 6, comma 2, della citata legge, richieste per il tramite dell'Interpol).

Quanto ai contatti diretti, la S.C. ha affermato che nel nuovo sistema di cooperazione del m.a.e, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità̀ giudiziarie dei paesi dell'Unione, è senz'altro ammessa la corrispondenza diretta tra autorità̀ giudiziarie tanto che è anche espressamente previsto che "nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o all'autenticità̀ dei documenti trasmessi dall'autorità̀ giudiziaria", il presidente della Corte d'appello "prende contatti diretti con questa al fine di risolverli" (art. 9, comma 2, L. n. 69 del 2005), come anche che "qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può̀ richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti" (art. 16, legge cit.) ((Sez. 6, n. 5930 del 11/02/2020, Garbin, Rv. 278330).

L'autenticità e la provenienza dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione della documentazione integrativa richiesta è garantita dalla sua trasmissione, in via ufficiale, da parte del Ministero della giustizia (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, Ruffini, Rv. 279279).

25 Garanzia giurisdizionale (art. 5)

Art. 5. (Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Nel documento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (pagine 22-25)