Il 10 luglio 2009, ad un mese di distanza dalla pubblicazione del d.P.R. 59/2009, viene pubblicato anche il secondo provvedimento (il d.i. 26 giugno 2009); tale decreto è stato concepito per dare piena operatività al d.lgs. 192/2005, attraverso la definizione:
a) delle linee guida nazionali per la certificazione energetica (art. 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005);
b) degli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni (art. 5, comma 1 del d.lgs. 192/2005).
Coerentemente con il principio di cedevolezza, le linee guida con- tenute nel decreto 26 giugno 2009 si applicano nelle regioni e nelle province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica. Al contempo, però, tali disposizioni pre- vedono che i sistemi di certificazione energetica esistenti si allinei- no a quanto previsto a livello nazionale, assicurando la coerenza con i seguenti elementi essenziali del sistema nazionale (riportati all’art. 4 del decreto):
a) i dati informativi contenuti nell’attestato di certificazione ener- getica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edi- ficio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sin- tetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomanda- zioni in merito agli interventi più significativi ed economica- mente convenienti per il miglioramento della predetta presta- zione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppa- te in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimiz- zare gli oneri a carico dei cittadini, basati sulle norme di rife- rimento;
d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualifica- zione e l’indipendenza dei soggetti certificatori;
e) la validità temporale massima di dieci anni dell’attestato, con- fermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vi- genti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
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comprese le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione ad esso asserviti: nel caso di man- cato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certifi- cazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le pre- dette operazioni di controllo di efficienza energetica;
f) l’obbligo di allegare, in originale o in copia, i libretti di im- pianto o di centrale all’attestato;
g) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in re- lazione ad ogni intervento che migliori la prestazione ener- getica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che ac- certi il degrado della prestazione medesima, di entità signi- ficativa.
Le linee guida prevedono la possibilità di utilizzare diverse meto- dologie, differenti per utilizzo e complessità, e utilizzabili a seconda che si tratti di edifici di nuova costruzione (o completamente ri- strutturati) e edifici esistenti ed in particolare:
1. il metodo di calcolo da progetto, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati; è il meto- do di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati e per esso le linee guida prevedo- no un foglio di calcolo di ausilio per l’applicazione delle UNI/ TS 11300 (ad oggi delle sole parti 1 e 2 perché le parti 3 e 4 sono in fase di elaborazione) e degli esempi numerici signifi- cativi, disponibili sul sito internet del CTI a partire dall’entra- ta in vigore delle linee guida, ma che, secondo quanto comuni- cato dal CTI sul sito stesso, saranno rese disponibili solo da settembre 2009;
2. il metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere:
• mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edifi- cio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le nor- mative tecniche di riferimento, previste dagli organismi nor-
2 - LA NORMATIVA NAZIONALE 51
mativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica;
• per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impianti- stici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, re- gionali o locali;
• sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometri- ci ed impiantistici.
CALCOLO DA
CALCOLO DA RILIEVO SULL’EDIFICIO PROGETTO
Tutte le tipologie di Tutte le tipologie Edifici residenziali Edifici residenziali Edifici interessati edifici nuovi ed di edifici esistenti esistenti con sup. esistenti con sup.
esistenti utile ≤3000 m2 utile ≤1000 m2
Prestazione Metodo
invernale UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 DOCET semplificato (all. 2
involucro edilizio (CNR-ENEA) - D.M. 26/6/2009)
Energia primaria
UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 DOCET
Metodo
prestazione (CNR-ENEA) semplificato (all. 2
invernale - D.M. 26/6/2009)
Energia primaria
UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 DOCET UNI/TS 11300
prestazione acqua
(CNR-ENEA) (esistenti)
calda sanitaria Prestazione
UNI/TS 11300 UNI/TS 11300 DOCET
UNI/TS 11300 o
estiva
(CNR-ENEA)
DOCET o metodo
involucro qualitativo di cui
edilizio D.M. 26/6/2009al par. 6.2 -
Tab. 2 – Tabella riepilogativa (riportata nell’Allegato 3 alle linee guida) sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici inte- ressati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica
Nonostante questa spinta verso un’armonizzazione delle proce- dure regionali varate in questi anni, emerge chiaramente la volontà da parte del legislatore di non perdere il bagaglio delle esperienze acquisito; a tale scopo il decreto prevede l’istituzione di un tavolo di confronto e di coordinamento con l’obiettivo di individuare le mo- dalità di trasferimento delle informazioni verso il consumatore, lo scambio di esperienze tra i programmi regionali, lo sviluppo di ini- ziative coordinate, lo sviluppo di marchi volontari di qualità ener- getico-ambientale.
Ad oggi manca ancora un ulteriore decreto (un d.P.R.), attuativo della lettera c), comma 1 art. 4 del d.lgs. 192/2005, che indichi i
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requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attua- zione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE” introduce, però, importanti indicazioni riguardo alla figura del certificatore energetico: in attesa, dunque, che venga emanato un ulteriore d.P.R., vale quanto previsto nel d.lgs. 115/2008.